Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60889
DDL5092-0002
Progetto di legge Camera n. 5092 - testo presentato - (DDL13-5092)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5092. TESTIPDL
...C5092.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5092 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge delega
  intende porre rimedio alla grave situazione in cui versa, nel
  suo complesso, l'ordinamento delle professioni liberali.  Detto
  ordinamento mostra infatti chiari sintomi di vetustà e
  necessita, all'evidenza, di un ammodernamento, anche e
  soprattutto in funzione delle peculiarità - qualitative e
  quantitative - assunte dal "mercato" delle professioni, nel
  contesto del cosiddetto "villaggio globale".  Non è infatti
  dubbio che la competitività dei professionisti italiani
  consegua, in misura notevole, anche ad un profondo
  rinnovamento ordinamentale, che assicuri qualificazione
  professionale, piena concorrenza, controllo di deontologia.
     Va subito detto che il rinnovamento sopra auspicato è
  stato informato a due esigenze di fondo: da un lato
  l'eliminazione di ogni ostacolo alla concorrenza tra
  professionisti ed il conseguente abbattimento di ogni
  ingiustificata e dannosa rendita di posizione; d'altro lato,
  la tutela dell'utenza quale consegue alla convinzione che la
  particolarissima natura delle attività "intellettuali" postuli
  - per effetto delle profonde asimmetrie informative che
  caratterizzano il relativo mercato - una disciplina affatto
  particolare, in assenza della quale si verificano caos nelle
  prestazioni e grave  vulnus  ad interessi generali di
  notevole rilievo.
     Il punto di equilibrio - tra conservazione dell'esistente
  e generale  deregulation -  è stato perseguito mediante
  l'elaborazione di criteri generali che rimettono ad un momento
  successivo l'individuazione delle attività professionali
  meritevoli di essere costituite in Ordini.
     Il disegno di legge non stabilisce dunque quali debbano
  essere le professioni da costituire in Ordini, né quali siano
  le attività da riservare, in via esclusiva, ai singoli Ordini:
  è infatti del tutto evidente che - stabiliti in via di
  principio i criteri generali che giustificano l'istituzione di
  un Ordine professionale - va rimessa al momento attuativo
  l'individuazione dell'ambito della tutela avente ad oggetto
  l'interesse generale connesso all'esercizio di una determinata
  professione.
     Relativamente all'interesse generale appena richiamato, è
  sembrato eccessivo ricollegare detto interesse solo a valori
 
                               Pag. 2
 
  esplicitamente tutelati dalla Carta costituzionale (com'è nel
  caso del diritto alla salute o del diritto di difesa), ben
  potendosi ipotizzare altri casi in cui l'esercizio della
  professione involga profonde asimmetrie informative ed
  implichi, conseguentemente, la potenziale ed irriparabile
  lesione di interessi generali assai rilevanti.
     E' appena il caso di precisare che - desunta dai criteri e
  princìpi contenuti nel presente disegno di legge la necessità
  di dar vita ad un Ordine professionale - sulla base dei
  medesimi criteri e princìpi sarà necessariamente individuata
  la ristretta area di attività da attribuire in via esclusiva
  all'Ordine stesso.  Va parimenti evidenziato come - al fine di
  evitare ingiustificate restrizioni all'accesso alle singole
  professioni - è stato specificamente disposto <articolo 2,
  comma 1, lettera  c),  ed articolo 3, comma 1, lettera
  c) > che il tirocinio debba essere disciplinato in modo
  da garantirne flessibilità ed effettività.
     Appare infine opportuno evidenziare - per quanto riguarda
  la disciplina delle società professionali - che il Senato
  della Repubblica ha approvato, in data 23 giugno 1998, una
  mozione che impegna il Governo a non procedere alla emanazione
  del regolamento previsto dal comma 2 dell'articolo 24 della
  legge 7 agosto 1997, n. 266, in considerazione della
  inadeguatezza dello strumento normativo regolamentare e della
  imminente presentazione di un disegno di legge quadro sulle
  libere professioni, concernente anche la materia delle società
  professionali.  La mozione approvata dal Senato della
  Repubblica va senz'altro accolta e recepita dal Governo per la
  condivisibilità delle ragioni che vi sono esposte in merito
  alla inadeguatezza dello strumento normativo e per la chiara
  manifestazione di volontà di liberare il Governo da ogni
  responsabilità politica per il mancato adempimento dei compiti
  normativi affidatigli dal citato articolo 24 della legge 7
  agosto 1997, n. 266.
  Articolo 1.
     La vastità del rinnovamento richiede - per essere attuata
  adeguatamente - un modulo organizzativo elastico che è stato
  individuato in una legge delega di princìpi generalissimi,
  tali da non potere non essere comuni ad ogni tipo di attività
  professionale.
     Solo successivamente all'elaborazione dei cennati princìpi
  sarà possibile, con specifici decreti legislativi, adattare i
  princìpi stessi alle qualità proprie delle singole attività
  professionali.
  Articolo 2.
     L'articolo 2 individua lo schema essenziale dell'intero
  sistema e rinvia al successivo articolo 3 l'ulteriore
  specificazione dei princìpi fondamentali che a detto schema
  danno vita.  L'articolo 2 e l'articolo 3 debbono dunque essere
  letti in chiave di assoluta complementarietà: da un lato i
  princìpi dell'articolo 2 non possono che attuarsi nei modi
  previsti dall'articolo 3 e, reciprocamente, l'articolo 3 deve
  essere interpretato come attuazione di ben precisi
  princìpi.
     In particolare l'articolo 2 stabilisce:
       lettera  a):  il principio fondamentale secondo cui
  gli ordinamenti professionali sono mirati a "proteggere" non
  già attività professionali, ma concreti, rilevanti interessi
  pubblici, secondo modalità che, per un verso, rendano ossequio
  ai princìpi di pluralismo e concorrenza e, per altro verso,
  implichino rispetto della deontologia nonché dei princìpi di
  personalità delle prestazioni e di indipendenza e
  responsabilità del professionista;
       lettera  b):  il riconoscimento della pubblicità
  dell'interesse a consentire la formazione di libere
  associazioni.  Detto interesse ha ad oggetto, per un verso, il
  dispiegarsi delle professioni cosiddette "emergenti", le
  quali, ove polverizzate in un universo monadico, ben
  difficilmente possono mettere profonde radici e, per altro
  verso, il crescere di una cultura "associativa" quale
  humus  particolarmente idoneo a sviluppare esperienze
  atte ad individuare e risolvere i problemi specifici di
  ciascuna professionalità.  Va peraltro evidenziato - a riprova
 
                               Pag. 3
 
  della funzione di reciproca integrazione sistematicamente
  svolta dall'articolo 2 e dall'articolo 3 - come la disciplina
  complessiva delle associazioni ed il ruolo attribuito al
  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) possano
  essere desunti solo dal quadro normativo complessivo, e dunque
  tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 3, comma
  1, lettera  b);
         lettera  c):  il principio del divieto (fatta
  eccezione per quanti esercitano funzioni pubbliche) del
  vincolo di predeterminazione numerica (cosiddetto "numero
  chiuso"), con ciò intendendosi favorire la più ampia
  concorrenza tra quanti - qualificati - intendano esercitare
  una professione.  Unico limite al divieto è l'esercizio - sia
  pure in forma professionale - di funzioni pubbliche, sì che il
  numero di detti particolarissimi professionisti non può che
  essere commisurato alle esigenze delle richiamate funzioni;
       lettera  d):  la possibilità di effettuare il
  tirocinio secondo forme che ne assicurino la "flessibilità"
  (così rendendosi possibili forme di tirocinio tali da non
  elevare, rispetto alla media europea, l'età dei
  neo-professionisti) e l'effettività (oggi spesso del tutto
  teorica e virtuale).  E' del tutto evidente che i limiti
  dell'attività di tirocinio non possono essere determinati in
  astratto, ma devono, nel concreto, essere commisurati al tipo
  specifico di professionalità da conseguire;
       lettera  e):  la distinzione della professione
  liberale dall'attività di impresa e la necessità che
  l'ordinamento professionale sia conforme alla natura
  dell'attività professionale.  La disposizione in esame ha
  inteso dirimere ogni dubbio circa la differenza corrente tra
  attività di impresa e attività professionale, riconoscendo - e
  dandole conseguente rilievo giuridico - l'esistenza di
  caratteri intrinseci e prevalenti propri della professione
  intellettuale.  Va altresì notato come la disposizione in esame
  non intenda in alcun modo (nè potrebbe) porsi in contrasto con
  le norme comunitarie che equiparano, a determinati fini,
  l'attività professionale ad attività di impresa: intende solo
  affermare, in via di principio, che tra le due attività
  esiste, nel contesto del  corpus  normativo, equiparazione
  in via di eccezione ed a determinati fini, e non anche in via
  sistematica;
       lettera  f):  che gli Ordini professionali siano
  territorialmente strutturati ed articolati secondo una
  tendenziale uniformità.  Si tratta di prendere atto del fatto
  che la complessità dell'universo professionale, non consente
  che gli Ordini professionali possano atteggiarsi sulla base di
  un modulo standardizzato.  Deve conseguentemente consentirsi -
  a livello di principio - una pluralità di moduli organizzativi
  sul territorio;
       lettera  g):  il potere rappresentativo, di
  indirizzo, coordinamento e supplenza degli Ordini nazionali.
  E' sul punto apparso opportuno prevedere - nell'assegnare agli
  Ordini professionali competenze ben individuate e limitate -
  in capo ai Consigli nazionali, poteri concreti idonei ad
  evitare la polverizzazione della rappresentanza e ad impedire
  - relativamente all'interpretazione delle norme ed alle prassi
  amministrative - il verificarsi, tra Ordini locali, di forti
  divaricazioni.  E' anche sembrato opportuno, sulla base
  dell'esperienza maturata, che i Consigli nazionali abbiano il
  potere di sostituirsi agli organi locali, allorché questi si
  rendano inerti rispetto alla tutela di rilevanti interessi
  generali;
       lettera  h):  le attribuzioni degli Ordini locali,
  primo tra tutti il potere-dovere (avente carattere di forte
  novità) di controllare il permanere dei requisiti necessari
  per l'iscrizione agli albi, iscrizione che viene dunque ad
  assumere non più il mero carattere di appartenenza ad un
  corpus,  ma quello, ben più pregnante, di permanente
  affidabilità professionale;
       lettera  i):  la sussistenza di tariffe inderogabili
  solo con riferimento a prestazioni professionali obbligatorie.
  Si tratta di una delle principali innovazioni ordinamentali,
  la quale comporta l'abolizione delle cosiddette "tariffe
  inderogabili" e liberalizza il costo delle prestazioni
  professionali, con la sola eccezione delle prestazioni
  professionali obbligatorie, là dove è parso opportuno rendere
  eguale il costo di dette prestazioni in virtù della natura
  delle prestazioni stesse.  E' parso infatti incongruo che - con
 
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  riferimento a prestazioni professionali non libere, imposte ai
  professionisti in virtù di un interesse generale - i cittadini
  possano trovarsi di fronte a tariffe diversificate, anche
  fortemente, e comunque tali da scoraggiare il ricorso al
  professionista;
       lettere  l)  e  m):  l'obbligo per gli Ordini di
  emanare un codice deontologico, con contestuale forte
  innovazione e rafforzamento del controllo disciplinare e, più
  in generale, del potere cosiddetto "di magistratura" (avente
  cioè carattere non meramente gestionale ma strettamente
  "decisionale") sia in materia di ricorsi sia in materia
  disciplinare.  Si tratta di una disposizione chiave.  E' infatti
  parso che la peculiare disciplina delle libere professioni -
  disciplina determinata, lo si ripete, dall'interesse pubblico
  correlato all'esercizio di dette professioni - dovesse
  implicare - per gli stessi motivi che determinano
  l'impossibilità di sottoporre dette professioni alle mere
  leggi di mercato - un controllo forte di deontologia.  Siffatto
  controllo è reso adeguato solo da una reale indipendenza degli
  organi di controllo; dalla loro distinzione dagli organi di
  gestione degli Ordini; dalla formalizzazione delle regole
  procedimentali;
       lettera  n):  la possibilità dei Ministeri vigilanti
  di effettuare atti di controllo e di sostituirsi, in caso di
  inerzia degli Ordini, agli Ordini stessi.  Si tratta di
  tutelare - sul versante della gestione - l'interesse generale
  sopra evidenziato in sede di attività disciplinare;
       lettera  o):  il principio secondo cui i meccanismi
  elettorali devono essere ispirati a trasparenza delle
  procedure ed a tutela delle minoranze.  Costituisce corollario
  di siffatti princìpi - posto a fondamento dell'affidabilità
  degli organi deputati alla gestione ed alla "magistratura"
  degli Ordini - l'esigenza di individuare un serio regime di
  ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;
       lettera  p):  la competenza regolamentare, in via
  generale, degli Ordini, al fine di consentire - a livello di
  organizzazione - un'attuazione della normativa statale che
  rispetti in modo compiuto e consapevole la specificità delle
  singole professioni;
       lettera  q):  una nuova disciplina delle società
  professionali.  La disposizione in esame - avente anch'essa
  carattere di profonda novità - mira a dar vita a società
  professionali anche al di là degli schemi codicistici vigenti,
  contemperando l'esigenza di consentire apporti di capitale con
  l'ulteriore (parimenti fondamentale) esigenza di impedire che
  l'interesse del capitale venga a prevalere sull'apporto di
  "professionalità".  Al fine indicato è prevista l'introduzione
  di responsabilità disciplinare della società accanto a quella
  dei soci professionisti; adeguata strutturazione degli organi
  sociali; opportune limitazioni all'oggetto sociale.  Peraltro,
  stante la ragionevole previsione di tempi non brevi per
  l'approvazione del presente disegno di legge delega, potrebbe
  valutarsi l'opportunità di disporre uno stralcio della
  presente disposizione <e di quella di cui al seguente articolo
  3, comma 1, lettera  q) > al fine di porre rimedi, in
  tempi brevi, ad un vuoto legislativo dagli effetti assai
  negativi;
       lettera  r):  l'introduzione dell' assicurazione
  obbligatoria.  Si tratta di rendere concretamente risarcibile
  il danno causato nell'esercizio dell'attività professionale, e
  ciò anche nel caso di attività svolta da dipendenti
  professionisti;
       lettera  s):  l'abolizione del divieto di
  pubblicità.  Si tratta di una disposizione avente anch'essa
  carattere fortemente innovativo, la quale, nell'abolire un
  divieto obsoleto, afferma, al tempo stesso, l'obbligo di
  procedere ad una corretta informazione pubblicitaria;
       lettera  t):  è stata esplicitamente prevista la
  possibilità di demandare a regolamenti emanati ai sensi
  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 
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  la normativa di attuazione anche al fine di evitare un
  percorso di rilegificazione e comunque al fine di limitare
  l'intervento normativo primario alle materie regolamentabili
  solo con tale tipo di fonte normativa.
  Articolo 3.
     L'articolo 3, come già rilevato, si pone in posizione di
  assoluta complementarietà con quanto stabilito dall' articolo
  2, con il quale interagisce sia dal punto di vista ermeneutico
  sia, soprattutto, sistematico.  L'articolo in esame infatti:
       lettere  a)  e  h):  prevede la verifica
  periodica degli albi professionali, della qualificazione
  professionale degli iscritti e delle prestazioni, imponendo un
  adeguato aggiornamento professionale.  Si tratta dell'ulteriore
  specificazione del principio recepito all'articolo 2, comma 1,
  lettera  h),  diretto a rendere effettiva l'equazione
  "iscrizione all'albo eguale qualificazione";
       lettera  b):  attua concretamente, nel dettaglio, il
  principio riconosciuto dall'articolo 2, comma 1, lettera
  b),  facendone discendere non solo la necessità
  dell'istituzione di un apposito registro, ma anche la
  competenza del CNEL ad effettuare apposito monitoraggio e,
  soprattutto, il divieto di ogni competenza esclusiva (o uso
  esclusivo del titolo) per gli iscritti al registro, dovendo
  considerarsi detta iscrizione solamente quale sostanziale
  certificazione di qualità;
       lettera  c):  commisura la "selezione" iniziale ai
  rischi correlati al  vulnus  dell'interesse pubblico
  connesso all'esercizio della professione, anche per effetto
  dell'entità dell'asimmetria informativa esistente.  In altri
  termini, è sembrato opportuno statuire che il principio
  costituzionale dell'esame di Stato debba, nel concreto,
  atteggiarsi in modo diverso, a seconda del grado di difficoltà
  che l'utenza incontra nell'apprezzare l'adeguatezza della
  prestazione professionale e, soprattutto, a seconda della
  gravità degli effetti conseguenti alle eventuali carenze
  qualitative della prestazione stessa;
       lettera  d):  specifica il principio di cui
  all'articolo 2, comma 1, lettera  d),  abolendo - per
  conseguire le finalità evidenziate in sede di commento al
  citato articolo 2 - l'obbligo di effettuare il tirocinio solo
  in epoca successiva al conseguimento del titolo
  professionale;
       lettera  e):  tutela espressamente - a
  specificazione della natura delle professioni liberali
  riconosciuta nell'articolo 2, comma 1, lettera  e) -
  l'indipendenza dei liberi professionisti nell'esercizio della
  professione.  Trattasi di principio di notevole portata, il
  quale, per un verso, consegue alla natura stessa delle
  prestazioni professionali che, di per sé, è prestazione non
  fungibile, basata sull' intuitus personae  e
  sull'affidabilità del professionista ben più che sulla
  pre-cognizione di un risultato e di un  iter  operativo
  predeterminato; per altro verso, implica la sottrazione
  dell'attività professionale ad ogni disciplina che con detta
  natura contrasti;
       lettera  f):  specifica quanto statuito
  dall'articolo 2, comma 1, lettera  f).  Detta
  specificazione costituisce ulteriore riconoscimento della
  necessità di atteggiare la dislocazione territoriale in modo
  adeguato alla peculiare natura dei singoli Ordini;
       lettera  g)  riconosce la necessità di attribuire, a
  tutela degli utenti, ai consigli locali - nell'ambito dei
  poteri attribuiti dall'articolo 2, comma 1, lettera  h),
  ed a chiarimento della  ratio  che ispira detta
  attribuzione - un potere di "informazione" degli utenti
  stessi.  E' infatti del tutto evidente che, se è vero che gli
  Ordini si sottraggono alla logica di una completa
  deregulation  e trovano ragion d'essere nella più volte
  richiamata assimmetria informativa che caratterizza il mercato
  delle attività professionali, altrettanto vero è che non può
  non riconoscersi la necessità di porre adeguato rimedio a
  detta asimmetria rendendo noti i criteri idonei ad orientare
  il giudizio degli utenti circa la qualità ed il costo delle
  singole prestazioni professionali;
 
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       lettera  i):  rafforza la previsione di cui
  all'articolo 2, comma 1, lettera  i),  mediante
  l'introduzione di sanzioni amministrative e la nullità delle
  pattuazioni contrarie al divieto di tariffe obbligatorie.  La
  disposizione in questione intende rendere effettiva
  l'innovazione - invero assai profonda - costituita
  dall'abrogazione delle cosiddette "tariffe vincolanti";
       lettera  l):  riconosce la necessità di
  concretizzare il principio sancito dall'articolo 2, comma 1,
  lettera  l),  mediante la previsione di idonei meccanismi
  processuali che, garantendo le diverse posizioni, assicurino
  efficacia all'azione disciplinare e celerità ai
  procedimenti;
       lettera  m):  rende effettivo il principio di cui
  all'articolo 2, comma 1, lettera  m),  mediante l'adozione
  di procedure e criteri idonei a consentire agli Ordini
  l'elaborazione di opportuni codici deontologici.  Va qui
  sottolineata l'estrema opportunità di favorire la rapida
  approvazione di codici che valgano a tutelare gli utenti dalle
  conseguenze delle cadute di professionalità e/o
  deontologia;
       lettera  n):  attribuisce ai Ministeri vigilanti
  poteri sostitutivi in materia disciplinare e di scioglimento
  degli Ordini professionali.  La disposizione in esame intende
  rendere effettivo il controllo esercitato dai Ministeri
  vigilanti.  Nel contesto di un generale rinnovamento - ispirato
  al ritrarsi della mano pubblica ed al contestuale accentuarsi
  dell'efficenza dell'intervento pubblico là dove esso residua -
  si è ritenuto opportuno mettere rimedio alle due principali
  lacune manifestatesi nel passato: l'impossibilità sia di
  supplire all'inerzia disciplinare degli Ordini locali, sia di
  sanzionare le eventuali irregolarità nel funzionamento degli
  Ordini nazionali (attesa l'attuale giuridica impossibilità di
  procedere allo scioglimento di questi ultimi);
       lettera  o):  statuisce la necessità di attuare
  procedimentalmente - parallelamente e contestualmente a quanto
  disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera  o) -  il
  valore di correttezza che deve permeare l'azione degli
  Ordini;
       lettera  p):  consente idonea tutela avverso
  l'esercizio del potere regolamentare attribuito agli
  Ordini;
       lettera  q):  stabilisce importanti princìpi - in
  materia di società tra professionisti - correlati a quanto
  stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera  q),  e con
  detta disposizione interagenti.  In particolare la disposizione
  in esame, rafforza la concezione secondo cui l'esercizio della
  professione in forma societaria va disciplinato in modo da
  apportare arricchimento e non declino alle professioni
  liberali.  Nel contesto di siffatta concezione è parso
  necessario: ribadire il principio dell' intuitus
  personae;  stabilire il principio della solidarietà della
  società e dei soci professionisti per i danni derivanti dalle
  prestazioni, al fine di evitare ogni forma di limitazione
  della responsabilità; statuire limiti di partecipazione da
  parte di soci non professionisti, allo scopo di conservare la
  natura professionale dell' attività prestata ed impedire il
  prevalere di logiche incompatibili con la natura delle
  professioni liberali; affermare il divieto di contemporaneo
  esercizio dell'attività di progettazione e di esecuzione, al
  fine di evitare il declino dell'attività di progettazione.
  Valgono ovviamente anche qui - quanto all'opportunità di
  disporre lo stralcio della presente disposizione - le
  osservazioni svolte  sub  articolo 2, comma 1, lettera
  q).
  Articolo 4.
     L' articolo in esame ha il fine di abrogare le numerose
  norme incompatibili con il nuovo complessivo sistema.
  Peraltro, trattandosi di innovazione profonda e di vasta
  applicazione, è parso opportuno introdurre una norma di
  salvaguardia: il comma 2 dell'articolo 4 statuisce infatti che
  - nel biennio successivo alla data di entrata in vigore di
  ciascuno dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 -
  possano essere emanate disposizioni correttive, fermi
  rimanendo i princìpi ed i criteri direttivi indicati nella
  legge delega.
 
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