| 1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti norme per la modifica e il
coordinamento della legislazione concernente le professioni
intellettuali e le rispettive forme organizzative, in coerenza
con le direttive comunitarie e nel rispetto dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3.
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