| 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi
con le diversificazioni necessarie in relazione alla
specificità delle singole tipologie professionali:
a) tutela degli interessi pubblici connessi al
libero esercizio delle professioni intellettuali protette per
specifiche esigenze di tutela della fede pubblica e dei
fruitori dei servizi professionali, in qualunque modo e forma
esercitate, secondo modalità che rispettino i princìpi di
pluralismo, concorrenza, deontologia, personalità delle
prestazioni, indipendenza e responsabilità del professionista,
tutela del cliente in ordine alla correttezza e alla
qualificazione della prestazione;
b) tutela degli interessi pubblici generali
connessi al libero esercizio delle altre attività
professionali non protette;
c) previsione, ai sensi della normativa
dell'Unione europea, del libero accesso alla professione,
senza vincoli di predeterminazione numerica se non per
l'esercizio di funzioni pubbliche e fatto salvo il prescritto
esame di Stato per l'abilitazione professionale;
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d) disciplina del tirocinio professionale secondo
modalità che garantiscano l'effettività e la flessibilità
dell'attività formativa;
e) distinzione, nel quadro della normativa
dell'Unione europea, delle professioni intellettuali
dell'attività di impresa e disciplina delle stesse secondo i
caratteri, intrinseci e prevalenti, delle prestazioni
professionali;
f) strutturazione e articolazione territoriale
degli Ordini professionali, secondo criteri tendenzialmente
uniformi, tenuto conto delle specifiche necessità delle
singole professioni;
g) attribuzione ai Consigli nazionali degli Ordini
di funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e
rappresentanza istituzionale degli iscritti, ivi compreso il
potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia dei
consigli locali, esclusivamente in presenza di rilevante
interesse pubblico generale;
h) attribuzione ai consigli locali degli Ordini di
funzioni in materia di formazione, tenuta degli albi e, in
ossequio al principio di sussidiarietà, di altre funzioni non
espressamente attribuite agli organi nazionali, ivi compreso
il controllo sulla permanenza dei requisiti;
i) previsione del potere del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente e sentito il
Consiglio nazionale dell'Ordine interessato, di individuare
livelli tariffari inderogabili nel caso di prestazioni
professionali imposte al professionista come obbligatorie;
l) previsione degli organi nazionali e locali, non
giurisdizionali, competenti all'esercizio del potere
disciplinare, distinti dagli organi gestionali degli Ordini e
composti con modalità idonee ad assicurare adeguata
rappresentatività, imparzialità e indipendenza, prevedendosi
altresì i princìpi idonei a garantire un giusto procedimento
nonché l'esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i
provvedimenti degli Ordini nazionali esclusivamente per motivi
di diritto;
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m) obbligo per ogni Ordine nazionale di emanare un
codice deontologico, valido per tutte le articolazioni
territoriali del medesimo Ordine;
n) disciplina dei casi di particolare gravità che
richiedono da parte dei Ministeri competenti l'esercizio di
potere sostitutivo e di controllo sulla base dei criteri di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera n);
o) formulazione dei meccanismi elettorali intesi a
garantire la trasparenza delle procedure, la tutela delle
minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza;
p) attribuzione agli Ordini di competenza
regolamentare in materia di organizzazione, in attuazione
della disciplina recata da norme statali;
q) disciplina delle società professionali, anche
in deroga alle disposizioni del codice civile, diretta a
garantire la conformità ai princìpi indicati dalla presente
legge, anche nelle ipotesi in cui sia consentita la
partecipazione al capitale di soggetti non qualificabili come
professionisti, mediante introduzione di apposita
responsabilità disciplinare della società, ferma restando la
responsabilità disciplinare dei soci professionisti, di
adeguata strutturazione degli organi sociali, nonché di
limitazioni dell'oggetto sociale che escludono le attività in
conflitto con il corretto esercizio delle professioni;
r) introduzione dell'assicurazione obbligatoria,
per la responsabilità civile conseguente ai danni causati
nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare
l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività
professionale svolta da dipendenti professionisti;
s) abolizione del divieto di pubblicità
garantendo, nel contempo, la correttezza dell'informazione
pubblicitaria;
t) possibilità di demandare a regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, la normativa di attuazione della presente
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legge ed il coordinamento della normativa stessa con la
legislazione vigente.
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