Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60892
DDL5092-0005
Progetto di legge Camera n. 5092 - testo presentato - (DDL13-5092)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C5092. TESTIPDL
...C5092.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5092 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1 e
  nell'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
  all'articolo 2, il Governo provvede a disciplinare anche:
       a)  l'iscrizione, per le attività professionali
  protette, in appositi albi professionali, la verifica
  periodica dei medesimi da parte degli Ordini, la
  certificazione attestante la qualificazione professionale
  risultante dagli albi ai quali sono iscritti i singoli
  professionisti e la qualità delle prestazioni ai sensi della
  disciplina dell'Unione europea;
       b)  la possibilità di costituire libere
  associazioni di prestatori di attività professionali non
  protette che agiscono nel rispetto della libera concorrenza,
  istituendo presso il Ministero competente un registro di tali
  libere associazioni, attribuendo al Consiglio nazionale
  dell'economia e del lavoro funzioni consultive per quanto
  concerne le domande di riconoscimento, presentate da
  associazioni professionali, previa consultazione dei Consigli
  nazionali, e funzioni di monitoraggio e prevedendo il divieto
  di esclusiva quanto all'esercizio dell'attività professionale
  e all'uso del titolo da parte degli aderenti alle predette
  associazioni;
       c)  i criteri di selezione, commisurandoli anche ai
  rischi connessi all'eventuale inadeguatezza della prestazione
  e all'oggettivo grado di difficoltà della valutazione, da
  parte del pubblico, circa la qualità delle prestazioni
  professionali;
       d)  la durata omogenea delle possibili forme
  alternative di tirocinio che ne consentono lo svolgimento
  anche contemporaneamente agli studi necessari per il
  conseguimento del titolo professionale, garantendo comunque lo
  studio dei fondamenti teorici e deontologici della
  professione;
 
                              Pag. 11
 
       e)  la tutela dell'indipendenza del professionista
  nell'esercizio della attività professionale in qualsiasi forma
  espletata ai sensi della presente legge;
       f)  la possibilità di articolare organizzazioni
  territoriali degli Ordini anche su base diversa da quella
  provinciale, regionale, nazionale, circondariale o
  distrettuale;
       g)  la vigilanza sull'attività dei consigli locali,
  la rappresentanza istituzionale degli iscritti, con esclusione
  di quella assunta direttamente dai consigli locali, l'adozione
  di misure idonee ad assicurare la completa informazione in
  materia di prestazioni professionali, ivi comprese le tariffe
  non vincolanti con riferimento alla complessità e alla qualità
  della singola prestazione;
       h)  la tenuta e l'aggiornamento degli albi; la
  formazione dell'aggiornamento professionale; il monitoraggio
  del mercato delle prestazioni e la ricognizione dei contenuti
  tipici delle prestazioni delle medesime, distinguendo le
  attività di natura meramente esecutiva; la competenza
  regolamentare di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1,
  lettera  p);  il controllo, ai sensi della normativa
  dell'Unione europea, della qualità e delle prestazioni e della
  deontologia professionale; l'informazione del pubblico circa i
  contenuti minimi delle singole prestazioni professionali,
  anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche per
  promuovere la cultura della qualità; ogni altra attività di
  competenza non espressamente attribuita agli organi nazionali
  per la tutela degli interessi pubblici di cui all'articolo 2,
  comma 1, lettera  a);
       i)  le sanzioni amministrative e la nullità di ogni
  pattuizione contraria a quanto previsto dall'articolo 2, comma
  1, lettera  i);
       l)  le modalità di svolgimento dei procedimenti
  disciplinari, con specifico riferimento ai princìpi del codice
  di procedura penale attinenti all'equilibrio delle diverse
  posizioni processuali, e le impugnazioni avverso i
  provvedimenti degli organi territoriali presso gli organi
  nazionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma
 
                              Pag. 12
 
  1, lettera  g);  l'individuazione, nel rispetto delle
  connesse garanzie, dei princìpi e dei meccanismi processuali
  idonei a consentire l'efficace esercizio dell'azione
  disciplinare e la celere conclusione del procedimento;
       m)  le procedure e i criteri per l'approvazione dei
  codici deontologici;
       n)  le procedure idonee a consentire al Ministero
  competente l'esercizio, in via sostitutiva, dell'azione
  disciplinare e la partecipazione al procedimento nei casi in
  cui vi sia inerzia dell'Ordine competente; la possibilità, per
  i Ministri competenti, di sciogliere, sentiti i Consigli
  nazionali, i consigli territoriali nonché, in casi di
  particolare gravità, di proporre al Consiglio dei ministri lo
  scioglimento dei Consigli nazionali;
       o)  i princìpi ordinamentali a cui si conformano
  gli ordini nella formazione degli organi e le norme idonee a
  garantire il corretto svolgimento delle funzioni ad essi
  attribuite;
       p)  il regime di impugnazione davanti alla
  giurisdizione amministrativa dei regolamenti organizzativi di
  cui all'articolo 2, comma 1, lettera  p);
       q)  la tutela del cliente nel diritto di scegliere
  il professionista cui affidare l'esecuzione dell'incarico; la
  responsabilità solidale della società e dei soci
  professionisti per tutti i danni derivanti dalle prestazioni
  professionali; il coordinamento delle norme sostanziali e
  procedimentali che regolano la responsabilità, anche
  disciplinare, della società e dei soci in caso di oggetto
  sociale multiprofessionale; i limiti di partecipazione, in
  posizione comunque minoritaria, al capitale delle società
  professionali da parte dei soci non professionisti, e
  l'esclusione di soggetti portatori di interessi o esercenti
  attività economiche incompatibili con il corretto esercizio
  delle attività professionali; i limiti al contemporaneo
  esercizio, in forma societaria, dell'attività di progettazione
  e dell'attività di esecuzione, nonché le informazioni che il
 
                              Pag. 13
 
  professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto
  professionale, deve fornire alla società sullo svolgimento dei
  propri incarichi.
 
DATA=980709 FASCID=DDL13-5092 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5092 TOTPAG=0013 TOTDOC=0006 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=004 PAGFIN=0013 RIGFIN=004 UPAG=SI PAGEIN=10 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=509200 00 FASCIDC=13DDL5092 SORTNAV=0509200 000 00000 ZZDDLC5092 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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