| 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1 e
nell'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
all'articolo 2, il Governo provvede a disciplinare anche:
a) l'iscrizione, per le attività professionali
protette, in appositi albi professionali, la verifica
periodica dei medesimi da parte degli Ordini, la
certificazione attestante la qualificazione professionale
risultante dagli albi ai quali sono iscritti i singoli
professionisti e la qualità delle prestazioni ai sensi della
disciplina dell'Unione europea;
b) la possibilità di costituire libere
associazioni di prestatori di attività professionali non
protette che agiscono nel rispetto della libera concorrenza,
istituendo presso il Ministero competente un registro di tali
libere associazioni, attribuendo al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro funzioni consultive per quanto
concerne le domande di riconoscimento, presentate da
associazioni professionali, previa consultazione dei Consigli
nazionali, e funzioni di monitoraggio e prevedendo il divieto
di esclusiva quanto all'esercizio dell'attività professionale
e all'uso del titolo da parte degli aderenti alle predette
associazioni;
c) i criteri di selezione, commisurandoli anche ai
rischi connessi all'eventuale inadeguatezza della prestazione
e all'oggettivo grado di difficoltà della valutazione, da
parte del pubblico, circa la qualità delle prestazioni
professionali;
d) la durata omogenea delle possibili forme
alternative di tirocinio che ne consentono lo svolgimento
anche contemporaneamente agli studi necessari per il
conseguimento del titolo professionale, garantendo comunque lo
studio dei fondamenti teorici e deontologici della
professione;
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e) la tutela dell'indipendenza del professionista
nell'esercizio della attività professionale in qualsiasi forma
espletata ai sensi della presente legge;
f) la possibilità di articolare organizzazioni
territoriali degli Ordini anche su base diversa da quella
provinciale, regionale, nazionale, circondariale o
distrettuale;
g) la vigilanza sull'attività dei consigli locali,
la rappresentanza istituzionale degli iscritti, con esclusione
di quella assunta direttamente dai consigli locali, l'adozione
di misure idonee ad assicurare la completa informazione in
materia di prestazioni professionali, ivi comprese le tariffe
non vincolanti con riferimento alla complessità e alla qualità
della singola prestazione;
h) la tenuta e l'aggiornamento degli albi; la
formazione dell'aggiornamento professionale; il monitoraggio
del mercato delle prestazioni e la ricognizione dei contenuti
tipici delle prestazioni delle medesime, distinguendo le
attività di natura meramente esecutiva; la competenza
regolamentare di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1,
lettera p); il controllo, ai sensi della normativa
dell'Unione europea, della qualità e delle prestazioni e della
deontologia professionale; l'informazione del pubblico circa i
contenuti minimi delle singole prestazioni professionali,
anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche per
promuovere la cultura della qualità; ogni altra attività di
competenza non espressamente attribuita agli organi nazionali
per la tutela degli interessi pubblici di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a);
i) le sanzioni amministrative e la nullità di ogni
pattuizione contraria a quanto previsto dall'articolo 2, comma
1, lettera i);
l) le modalità di svolgimento dei procedimenti
disciplinari, con specifico riferimento ai princìpi del codice
di procedura penale attinenti all'equilibrio delle diverse
posizioni processuali, e le impugnazioni avverso i
provvedimenti degli organi territoriali presso gli organi
nazionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma
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1, lettera g); l'individuazione, nel rispetto delle
connesse garanzie, dei princìpi e dei meccanismi processuali
idonei a consentire l'efficace esercizio dell'azione
disciplinare e la celere conclusione del procedimento;
m) le procedure e i criteri per l'approvazione dei
codici deontologici;
n) le procedure idonee a consentire al Ministero
competente l'esercizio, in via sostitutiva, dell'azione
disciplinare e la partecipazione al procedimento nei casi in
cui vi sia inerzia dell'Ordine competente; la possibilità, per
i Ministri competenti, di sciogliere, sentiti i Consigli
nazionali, i consigli territoriali nonché, in casi di
particolare gravità, di proporre al Consiglio dei ministri lo
scioglimento dei Consigli nazionali;
o) i princìpi ordinamentali a cui si conformano
gli ordini nella formazione degli organi e le norme idonee a
garantire il corretto svolgimento delle funzioni ad essi
attribuite;
p) il regime di impugnazione davanti alla
giurisdizione amministrativa dei regolamenti organizzativi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera p);
q) la tutela del cliente nel diritto di scegliere
il professionista cui affidare l'esecuzione dell'incarico; la
responsabilità solidale della società e dei soci
professionisti per tutti i danni derivanti dalle prestazioni
professionali; il coordinamento delle norme sostanziali e
procedimentali che regolano la responsabilità, anche
disciplinare, della società e dei soci in caso di oggetto
sociale multiprofessionale; i limiti di partecipazione, in
posizione comunque minoritaria, al capitale delle società
professionali da parte dei soci non professionisti, e
l'esclusione di soggetti portatori di interessi o esercenti
attività economiche incompatibili con il corretto esercizio
delle attività professionali; i limiti al contemporaneo
esercizio, in forma societaria, dell'attività di progettazione
e dell'attività di esecuzione, nonché le informazioni che il
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professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto
professionale, deve fornire alla società sullo svolgimento dei
propri incarichi.
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