| (Definizioni).
1. Per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo
si intende l'insieme delle attività compatibili con la
osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme
e modalità e, se effettuate con autorespiratore, entro i
limiti della curva di sicurezza, che non comportino soste
obbligatorie di decompressione ed a profondità non superiori a
quaranta metri, svolte da persone in possesso di brevetto
subacqueo. E' esclusa da dette attività la pesca subacquea.
Tali attività devono essere ecosostenibili e volte alla
salvaguardia dell'ambiente.
2. E' istruttore subacqueo chi, in possesso di
corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo
e non continuativo, a persone singole ed a gruppi, le tecniche
di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e
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ricreativo, in tutte le sue specializzazioni, esercitata anche
con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione
durante l'immersione, nei limiti di cui al comma 1.
3. E' guida subacquea chi, in possesso di corrispondente
brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo,
assiste l'istruttore nell'addestramento di singoli o gruppi e
accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di
brevetto, che attesti l'addestramento almeno di primo livello,
in immersioni subacquee svolte anche con l'ausilio di attrezzi
atti a consentire la respirazione durante le immersioni, nei
limiti di cui al comma 1.
4. Per brevetto subacqueo a fini turistico-ricreativi si
intende un attestato di addestramento rilasciato da un
istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso
teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per
l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi,
inserita nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della
presente legge.
5. Sono organizzazioni didattiche per l'immersione
subacquea a scopi turistici le imprese o associazioni a
diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che
straniere, che prevedano come oggetto sociale esclusivo o
principale l'esercizio di attività di formazione ed
addestramento per l'esecuzione di immersioni subacquee a scopo
turistico.
6. Le organizzazioni didattiche esercitano la loro
attività statutaria sotto la loro responsabilità e con la
vigilanza delle regioni territorialmente competenti.
7. E' centro d'immersione subacquea un'impresa che opera
nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo
supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività
subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune
risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla
base di standards operativi che garantiscano la massima
sicurezza dei clienti e di chi li applica, nonché il totale
rispetto dell'ambiente subacqueo e non.
8. E' centro di addestramento subacqueo una impresa che
offre supporto all'apprendimento ed alla pratica dell'attività
subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune
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risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla
base di standards operativi che garantiscano la massima
sicurezza dei clienti e di chi li applica, nonché il totale
rispetto dell'ambiente subacqueo e non.
9. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge
è esclusa l'attività sportivo-agonistica.
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