| (Azione di responsabilità).
1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data
in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.";
b) dopo il comma 2- bis, introdotto
dall'articolo 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, sono
aggiunti i seguenti:
"2- ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge e per i quali
stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la
prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel
più breve termine dato dal compiersi del decennio.
2-quater. La prescrizione è interrotta dall'avviso
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1994, n. 19, dalla notificazione dell'atto con il quale si
inizia il giudizio, dalla sentenza di condanna e, per una sola
volta, dagli accertamenti istruttori disposti ai sensi delle
vigenti disposizioni.
2-quinquies. La prescrizione interrotta comincia
nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più
sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre
dall'ultimo di essi. In nessun caso il termine può essere
protratto oltre i dieci anni dall'atto che ha dato inizio al
giudizio, fatti salvi i casi di sospensione e interruzione
necessaria del processo ai sensi delle vigenti disposizioni.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2945, commi
secondo e terzo, del codice civile.
2-sexies. Per i giudizi in corso per i quali è già
scaduto il termine decennale di cui al comma
2-quinquies, il medesimo termine è prorogato fino al 31
dicembre 1996.
2-septies. Costituisce illecito disciplinare l'aver
lasciato prescrivere per colpa l'azione di
responsabilità.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o
enti diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ferma restando la giurisdizione della Corte per i fatti
comunque collegati ad un rapporto di servizio.".
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