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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


609
DDL0042-0008
Progetto di legge Camera n. 42 - testo presentato - (DDL13-42)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C42. TESTIPDL
...C42.
...Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 1996. Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC42 ZZ13 ZZDL ZZPR
                 (Azione di responsabilità).
      1.  All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
         a)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
      " 2. Il diritto al risarcimento del danno si
  prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data
  in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
  occultamento doloso del danno, dalla data della sua
  scoperta.";
         b)  dopo il comma 2- bis,  introdotto
  dall'articolo 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, sono
  aggiunti i seguenti:
      "2- ter.  Per i fatti verificatisi anteriormente alla
  data di entrata in vigore della presente legge e per i quali
  stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la
  prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel
  più breve termine dato dal compiersi del decennio.
       2-quater.  La prescrizione è interrotta dall'avviso
  di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
  453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
  1994, n. 19, dalla notificazione dell'atto con il quale si
  inizia il giudizio, dalla sentenza di condanna e, per una sola
  volta, dagli accertamenti istruttori disposti ai sensi delle
  vigenti disposizioni.
       2-quinquies.  La prescrizione interrotta comincia
  nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.  Se più
  sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre
  dall'ultimo di essi.  In nessun caso il termine può essere
  protratto oltre i dieci anni dall'atto che ha dato inizio al
  giudizio, fatti salvi i casi di sospensione e interruzione
  necessaria del processo ai sensi delle vigenti disposizioni.
  Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2945, commi
  secondo e terzo, del codice civile.
       2-sexies.  Per i giudizi in corso per i quali è già
  scaduto il termine decennale di cui al comma
  2-quinquies,  il medesimo termine è prorogato fino al 31
  dicembre 1996.
       2-septies.  Costituisce illecito disciplinare l'aver
  lasciato prescrivere per colpa l'azione di
  responsabilità.";
         c)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
      " 4.  La Corte dei conti giudica sulla responsabilità
  amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
  anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o
  enti diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi
  successivamente alla data di entrata in vigore della presente
  legge, ferma restando la giurisdizione della Corte per i fatti
  comunque collegati ad un rapporto di servizio.".
 
DATA=960427 FASCID=DDL13-42 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0042 TOTPAG=0012 TOTDOC=0015 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=006 PAGFIN=0009 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=004200 00 FASCIDC=13DDL0042 SORTNAV=0004200 000 00000 ZZDDLC42 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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