| (Elenchi regionali).
1. Le regioni predispongono gli elenchi regionali degli
istruttori subacquei e delle guide subacquee. Possono
iscriversi al-l'elenco tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 5. Le regioni definiscono le
modalità di gestione dei medesimi elenchi, nonché eventuali
norme transitorie per la fase di prima applicazione della
presente legge.
2. Una specifica sezione dell'elenco è riservata
all'iscrizione delle organizzazioni didattiche per
l'immersione subacquea, sia italiane che straniere, con
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attività consolidata e documentata, anche nell'ambito
dell'Unione europea, i cui percorsi formativi abbiano i
requisiti previsti alla lettera e) del comma 1 e al
comma 2 dell'articolo 5. Le regioni definiscono le modalità di
gestione della sezione di cui al presente comma, nonchè
eventuali norme transitorie per la fase di prima applicazione
della presente legge.
3. Le spese per la tenuta degli elenchi di cui al comma 2
sono a carico degli iscritti ai medesimi, senza alcun onere
per le regioni.
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