| (Requisiti di iscrizione agli elenchi
regionali).
1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli
istruttori e delle guide subacquee gli aspiranti all'esercizio
della attività debbono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini
extra-comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai
sensi del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, e
successive modificazioni, ovvero della legge 6 marzo 1998,
n.40;
c) godimento dei diritti civili e poli-tici;
d) diploma di scuola dell'obbligo o, per titoli
conseguiti all'estero, titolo equipollente;
e) brevetto, rispettivamente, di istruttore
subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame
teorico-pratico, da una organizzazione didattica, sia italiana
che straniera, iscritta negli elenchi regionali di cui
all'articolo 4, nel cui percorso formativo sia previsto, dal
livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di
base, un addestramento teorico-pratico comprendente:
1) tecniche e teoria di immersioni speciali;
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2) tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso
specifiche per l'immersione subacquea, con particolare
riferimento alla rianimazione cardiocircolatoria, nonché
nozioni di fisiopatologia;
3) approfondita conoscenza dei fondali marini e
lacustri della regione, della loro morfologia, delle
caratteristiche della fauna e della flora nonché degli
eventuali reperti archeologici in essi presenti, anche in
relazione alle corrispondenti zone emerse. A tale scopo le
organizzazioni didattiche si avvarranno della collaborazione
delle organizzazioni ambientaliste.
2. Le organizzazioni didattiche, di cui al comma 2
dell'articolo 4, sono tenute ad organizzare corsi di
aggiornamento teorico-pratico annuali, con particolare
attenzione alle innovazioni delle tecniche di rianimazione
cardiorespiratoria.
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