| (Autorizzazione).
1. L'apertura di un centro d'immersione subacquea e di un
centro di addestramento subacqueo nonché l'esercizio delle
relative attività sono subordinati all'iscrizione in appositi
registri regionali per le ditte e società comunitarie
legalmente costituite, in possesso di partita IVA e
regolarmente iscritte alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
2. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1
sono a carico degli iscritti ai medesimi, senza alcun onere
per le regioni.
3. Le regioni rilasciano l'autorizzazione all'apertura ed
all'attività dei centri d'immersione subacquea e dei centri di
addestramento subacqueo alla persona fisica o alla società
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nella persona del legale rappresentante quando sussistono i
seguenti requisiti:
a) essere dotati di una sede appropriata nella
località dove si opera;
b) essere in possesso di attrezzature tecnologiche
specifiche per le attività autorizzate; le attrezzature e
apparecchiature per le immersioni messe a disposizione degli
allievi e dei subacquei già in possesso di brevetto dovranno
essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento;
c) essere in possesso di idonee dotazioni di primo
soccorso, nonché assicurare un percorso di sicurezza e di
emergenza tramite collegamento con una struttura sanitaria
nella quale sia presente un medico rianimatore;
d) aver stipulato polizza assicurativa di
responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi
dallo svolgimento delle attività dei centri.
4. Le regioni, in sede di prima applicazione della
presente legge, possono emanare norme transitorie volte a
salvaguardare le attività di centri di immersione e di centri
di addestramento subacqueo già esistenti.
5. Le regioni revocano le autorizzazioni, di cui al comma
3, qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti
di cui al medesimo comma, ovvero nel caso in cui nello
svolgimento delle predette attività si riscontrino violazioni
delle norme in materia di tutela dell'ambiente.
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