| All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: "Entro il 31
dicembre 1998," sono sostituite dalle seguenti: "Entro
il 30 giugno 1999,"; al secondo periodo, dopo le parole:
"della legge n.183 del 1989" sono inserite le seguenti:
",oltre che con i contenuti di cui alla lettera d)
del comma 3 del medesimo articolo 17,"; dopo il terzo
periodo è inserito il seguente: "Qualora le misure di
salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di
cui all'articolo 17, comma 6- ter, della legge n.183 del
1989, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei
piani di bacino";
al comma 2, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1
definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche
attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per
la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei
programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di
rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore
vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per
le persone, le cose ed il patrimonio ambientale"; al
secondo periodo, sono soppresse le parole: "e le province
autonome"; il terzo periodo è soppresso; è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Entro il 30 settembre 1998, su
proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che
individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma
1 e al presente comma";
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2- bis. Per l'attività istruttoria relativa agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si
avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i
servizi tecnici nazionali, nonchè della collaborazione del
Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorità di
bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la
difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale
delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'am-biente";
al comma 3, primo periodo, le parole: "quindici
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta
giorni"; dopo le parole: "enti pubblici," sono
inserite le seguenti: "le società per azioni a prevalente
partecipazione pubblica,"; dopo le parole: "gli istituti
Pag. 5
di ricerca" sono inserite le seguenti: "nonché gli enti
di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di
concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica"; sono
soppresse le parole: "e provincia autonoma"; al secondo
periodo sono soppresse le parole: "e le province autonome";
il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni
comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n.183
del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo riguardanti i bacini idrografici
interregionali e regionali";
al comma 4, dopo le parole: "a rischio
idrogeologico," sono inserite le seguenti: "con priorità
assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del
territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose
e il patrimonio ambientale,";
al comma 5, il primo periodo è sostituito dai
seguenti: "Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono
individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il
rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le
regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i
soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le
infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le
attività produttive e le abitazioni private."; al secondo
periodo, le parole: "entro un congruo" sono sostituite
dalle seguenti: "determinando altresì un congruo";
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5- bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio
1927, n.1443, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi
grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare
rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti
umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in
materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente
indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a
carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle
prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della
Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e
l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della
regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio
indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la
revoca della concessione"".
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: "Entro un mese"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro due mesi"; le
parole: "e le province autonome" sono soppresse; dopo il
secondo periodo è inserito il seguente: "Decorsi i predetti
termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato
dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce
entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in
Pag. 6
via sostitutiva"; al terzo periodo, sono soppresse le
parole: "fino al riordino delle amministrazioni statali
previsto dalla legge 15 marzo 1997, n.59, ed alla revisione
della citata legge n.183 del 1989";
al comma 2, sono soppresse, ovunque ricorrano, le
parole: "e le province autonome"; all'ultimo periodo, le
parole: ", per l'attuazione dei compiti di cui al presente
comma" sono sostituite dalle seguenti: ", da destinare
con priorità alle autorità di bacino di rilievo interregionale
e regionale e per l'attuazione dei compiti di cui al presente
comma e di cui al comma 1"; è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nel limite della disponibilità
finanziaria e nell'ammontare massimo di lire 1.500 milioni le
autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad
assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con
contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite
massimo complessivo di trenta unità";
al comma 3, la parola: "comandato" è
sostituita dalla seguente: "inquadrato,";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Per le attività di indagine, monitoraggio e
controllo dei rischi naturali e per quelle connesse
all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione
organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993,
n.106, e successive modificazioni, anche ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.80, entro il limite massimo del totale dei posti
in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti
sono coperti secondo le seguenti modalità:
a) inquadramento a domanda, da presentare entro
trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della legge di conversione del presente decreto, del
personale in servizio in posizione di comando o di fuori
ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in
organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza,
nonché del personale a contratto a tempo determinato;
b) con le procedure di cui all'articolo 39,
comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.449, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4- bis. Ai soli fini della predisposizione delle
graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico nei
ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali,
banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, è considerata titolo
preferenziale l'anzianità di servizio prestato in carriera
direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14- bis,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile
Pag. 7
1993, n.96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n.32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n.104";
al comma 6, primo periodo, la parola: "cento"
è sostituita dalla seguente: "cinquanta";
al comma 7, secondo periodo, sono soppresse le
parole: "e le province autonome";
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7- bis. Le regioni che non ne siano dotate possono
provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, alla
costituzione dell'ufficio geologico regionale che può essere
volto a garantire, tramite adeguati profili
tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze
conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento,
nonchè il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti
locali".
All'articolo 3:
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente
comma, il compimento dei relativi adempimenti non dà luogo
all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei
termini";
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "già
emessi" sono inserite le seguenti: "e le controversie
per le quali sia stata già notificata la domanda di
arbitrato";
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2- bis. La esecuzione delle procedure giudiziarie
finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici
comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai
sensi del comma 1, è sospesa fino alla fine dell'annata
agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. I soggetti interessati al servizio militare o
al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000,
residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se già
incorporati ed in servizio, sono, a domanda, impiegati, fino
al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle
amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti
territoriali, presso i comuni di residenza. I soggetti non
ancora incorporati possono ottenere, a domanda, il
differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre
2000, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di
residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al
servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000,
Pag. 8
residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al
comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di
ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o
parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di
leva o dal servizio civile e se già in servizio, a domanda,
ottengono il congedo anticipato";
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3- bis. I benefìci previsti dall'articolo 4 del
decreto-legge 6 settembre 1996, n.467, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n.569, si
applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle
armi per il servizio militare di leva o il servizio
sostitutivo civile relativamente all'anno 1998".
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sentita
l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle
ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza
n.2787 del 21 maggio 1998," sono inserite le seguenti:
"che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta,";
le parole: "le aree in condizioni di sicurezza destinate
agli insediamenti produttivi, ai fini della rilocalizzazione
in queste ultime aree delle attività produttive ubicate nelle
zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa
ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "le aree in
condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi
e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime
aree delle attività produttive e di quelle che operano nel
settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui
all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza"; al
secondo periodo, le parole: "ed è approvata dalla regione o
dalle province, ove delegate, entro trenta giorni dalla
ricezione" sono sostituite dalle seguenti: "ed è
approvata dalle province, ove già delegate, con delibera
consiliare, entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale
termine la deliberazione si intende approvata";
al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la
seguente:
"c- bis) insediamenti sanitari";
al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
"agro-industriali," è inserita la seguente:
"commerciali,"; al terzo periodo, le parole: "Il
terreno di risulta è acquisito" sono sostituite dalle
seguenti: "Le aree di risulta sono acquisite";
al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Eventuali risorse residue, una volta completati
gli interventi di cui al presente articolo, vengono utilizzate
per gli interventi di cui alla citata ordinanza del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile, n.2787 del 21 maggio 1998".
Pag. 9
All'articolo 5:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. L'inserimento di cui al comma 1 è operato
d'ufficio per le istanze già avanzate ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n.488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
decreto qualora non siano state già oggetto di un
provvedimento di esclusione";
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3- bis. Per i patti territoriali e i contratti
d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile, n.2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in
sede di esame, di approvazione e di finanziamento, assicurano
agli stessi un iter amministrativo preferenziale".
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5- bis. - (Misure a favore della proprietà
coltivatrice). - 1. La Cassa per la formazione della
proprietà contadina è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a
compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative
a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2
per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari,
mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati,
anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, i quali intendano ampliare
ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone
contermini.
2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al
ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di
miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati
potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito
contratto per l'acquisizione dei terreni.
3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano
avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a
tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare
fideiussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino
alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuto
ammissibile dagli organi tecnici regionali".
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: "20 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "30 per cento"; è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Gli oneri derivanti dal
presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 8, comma 6".
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6- bis. - (Disposizioni in materia di fabbricati
demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità). - 1.
All'articolo 15- sexies, comma 3, del decreto-legge 29
Pag. 10
dicembre 1995, n.560, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1996, n.74, dopo le parole: "delle indennità
di espropriazione" sono inserite le seguenti: "o per il subìto
detrimento"".
All'articolo 7:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino
delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e
forestale, la regione Campania e le comunità montane possono
predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il
profilo idrogeologico, con i comuni di cui all'articolo 3,
comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri
idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti
agro-forestali di tutela del territorio, individuando
prioritariamente i settori e le zone di intervento.
2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1
e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è
affidata prioritariamente a giovani di età inferiore ai
quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino
associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa,
a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso
del suddetto requisito di età e siano residenti nei comuni di
cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti,
agli imprenditori agricoli, alle società semplici, iscritti
nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n.580";
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ",effettuati da comunità montane, consorzi di
bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla
data del 31 dicembre 1997".
Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:
"Art. 7- bis. - (Misure a favore delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile). - 1. Per
concorrere alle spese straordinarie sostenute in occasione
degli interventi connessi alle recenti emergenze di carattere
nazionale, il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato ad erogare, nel 1998, alle organizzazioni di
volontariato di protezione civile iscritte nell'apposito
elenco, contributi straordinari nei limiti delle disponibilità
esistenti sul pertinente capitolo di bilancio dell'unità
previsionale di base 6.1.2.2 "Associazioni di volontariato"
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. All'assegnazione dei contributi si provvede con
decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il
coordinamento della protezione civile, sulla base di apposita
istruttoria predisposta dai competenti uffici del predetto
Dipartimento che tiene conto dei mezzi e delle persone
effettivamente impegnati nelle operazioni di soccorso.
Art. 7- ter. - (Borse di lavoro). - 1. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le imprese site nei comuni
di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano i requisiti e
Pag. 11
soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n.280, hanno facoltà di presentare
la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto
legislativo, di disponibilità ad accogliere presso le proprie
sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS è
autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad
individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di
lavoro, inserendole con priorità nelle graduatorie provinciali
esistenti. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione
loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le
modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo
n.280 del 1997.
Art. 7- quater. - (Mantenimento in bilancio di fondi).
- 1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, concernente "Interventi in favore dei comuni della
Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val
Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e
centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei
mesi di luglio e agosto 1987", possono essere utilizzate
nell'esercizio 1999 al fine di proseguire interventi in corso
di attuazione.
Art. 7- quinquies. - (Utilizzazione di alloggi nel
comune di Striano). - 1. Per favorire il superamento
della grave crisi abitativa determinatasi a seguito
dell'evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni della
Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per assicurare il
coordinamento, su scala di bacino idrografico, degli
interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi idraulici,
il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile n.2787 del 21 maggio 1998, provvede agli
interventi necessari per l'utilizzazione degli alloggi
realizzati nel comune di Striano ai sensi del titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n.219, dell'impianto di
depurazione a servizio degli alloggi stessi e delle opere
connesse alla sistemazione dell'asta valliva dei Regi lagni,
di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n.341.
2. Il commissario delegato, per gli interventi di
cui al comma 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso,
utilizzando le deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al
medesimo comma 1, e provvede a realizzarli nei limiti delle
risorse previste dal citato articolo 22 del decreto-legge
n.244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.341 del 1995.
3. All'assegnazione degli alloggi nel comune di
Striano provvede il commissario delegato secondo criteri
stabiliti con propria ordinanza".
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: "tra le regioni" sono
soppresse le seguenti: "e le province autonome";
al comma 2, le parole: "170.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "110.000 milioni";
Pag. 12
al comma 4, le parole: "280.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "220.000 milioni"; e le
parole: "170.000 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "110.000 milioni";
al comma 6, le parole: "100 miliardi" sono
sostituite dalle seguenti: "130 miliardi";
il comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6
si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato
dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi
dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.222, e quanto a
lire 30 miliardi mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8- bis. - (Disposizioni a favore dei proprietari
di immobili situati nel comune di Niscemi). - 1. A
favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza
principale, da delocalizzare a seguito del dissesto
idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre
1997, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla
spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di una unità
abitativa con una superficie abitabile corrispondente a quella
dell'immobile delocalizzato, e comunque non superiore, nel
limite massimo, a 200 metri quadri.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 18 miliardi, per l'esercizio finanziario 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 8- ter. - (Disposizioni a favore dei proprietari
dei territori resi liberi ai sensi dell'articolo 4-quinquies
del decreto-legge 19 maggio 1997, n.130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.228). -
1. All'articolo 4- quinquies del decreto-legge 19
maggio 1997, n.130, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 luglio 1997, n.228, e successive modificazioni, dopo il
comma 6- bis è aggiunto il seguente:
"6- ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione
previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori
resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio
adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, possono
Pag. 13
accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica nell'ambito dell'unità
previsionale di base 3.2.1.8, "Sviluppo dell'esportazione e
della domanda estera", ai crediti agevolati di cui al presente
articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attività
agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga
destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi
il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica
e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi
di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata,
all'avviamento dell'attività produttiva ed all'acquisto di
mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti
all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono
essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi.
L'esercente l'attività agricola deve assicurare idonea
manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha
attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del
procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e
le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito
centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a.-Artigiancassa, ove non già disciplinate con
il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei
lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile.
Art. 8- quater. - (Disposizioni a favore dei
proprietari di immobili situati nel comune di Assisi). - 1.
Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di sgombero a
seguito delle frane verificatesi in località Ivanchic nel
comune di Assisi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n.61, nel limite delle risorse di cui all'articolo 15 del
medesimo decreto-legge.
Art. 8- quinquies. - (Perdite subìte in conseguenza di
eventi sismici). - 1. La disposizione dell'articolo
3, comma 5- ter, del decreto-legge 27 ottobre 1997,
n.364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1997, n.434, deve intendersi riferita al secondo periodo del
comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917, come modificato da ultimo
dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n.358.
Art. 8- sexies. - (Disposizioni per le province
autonome). - 1. Le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente
decreto nel rispetto di quanto stabilito in materia dal
proprio statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione".
| |