Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60909
DDL5094-0003
Progetto di legge Camera n. 5094 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5094)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5094. TESTIPDL
...C5094.
...DISEGNO DI LEGGE
Pag. 4 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N.180
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC5094 ZZ13 ZZPD ZZTR
     All'articolo 1:
        al comma 1, primo periodo, le parole:  "Entro il 31
  dicembre 1998,"  sono sostituite dalle seguenti:  "Entro
  il 30 giugno 1999,";  al secondo periodo, dopo le parole:
  "della legge n.183 del 1989"  sono inserite le seguenti:
  ",oltre che con i contenuti di cui alla lettera  d)
  del comma 3 del medesimo articolo 17,";  dopo il terzo
  periodo è inserito il seguente:  "Qualora le misure di
  salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di
  cui all'articolo 17, comma 6- ter,  della legge n.183 del
  1989, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei
  piani di bacino";
      al comma 2, il primo periodo è sostituito dal
  seguente:  "Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1
  definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche
  attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per
  la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei
  programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di
  rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore
  vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per
  le persone, le cose ed il patrimonio ambientale";  al
  secondo periodo, sono soppresse le parole:  "e le province
  autonome";  il terzo periodo è soppresso; è aggiunto, in
  fine, il seguente periodo:  "Entro il 30 settembre 1998, su
  proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1,
  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che
  individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma
  1 e al presente comma";
        dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      "2- bis.  Per l'attività istruttoria relativa agli
  adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si
  avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i
  servizi tecnici nazionali, nonchè della collaborazione del
  Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorità di
  bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la
  difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale
  delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia
  nazionale per la protezione dell'am-biente";
        al comma 3, primo periodo, le parole:  "quindici
  giorni"  sono sostituite dalle seguenti:  "sessanta
  giorni";  dopo le parole:  "enti pubblici,"  sono
  inserite le seguenti:  "le società per azioni a prevalente
  partecipazione pubblica,";  dopo le parole:  "gli istituti
 
                               Pag. 5
 
  di ricerca"  sono inserite le seguenti:  "nonché gli enti
  di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di
  concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica";  sono
  soppresse le parole:  "e provincia autonoma";  al secondo
  periodo sono soppresse le parole:  "e le province autonome";
  il terzo periodo è sostituito dal seguente:  "Le regioni
  comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n.183
  del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del
  presente articolo riguardanti i bacini idrografici
  interregionali e regionali";
          al comma 4, dopo le parole:  "a rischio
  idrogeologico,"  sono inserite le seguenti:  "con priorità
  assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del
  territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose
  e il patrimonio ambientale,";
          al comma 5, il primo periodo è sostituito dai
  seguenti:  "Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono
  individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il
  rischio idrogeologico.  Sulla base di tali individuazioni le
  regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i
  soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le
  infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le
  attività produttive e le abitazioni private.";  al secondo
  periodo, le parole:  "entro un congruo"  sono sostituite
  dalle seguenti:  "determinando altresì un congruo";
        dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
      "5- bis.  All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio
  1927, n.1443, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
  il seguente comma:
      "Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi
  grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare
  rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti
  umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in
  materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente
  indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a
  carico del conduttore.  In caso di non ottemperanza alle
  prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della
  Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e
  l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della
  regione.  Qualora la cava faccia parte del patrimonio
  indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la
  revoca della concessione"".
      All'articolo 2:
      al comma 1, primo periodo, le parole:  "Entro un mese"
  sono sostituite dalle seguenti:  "Entro due mesi";  le
  parole:  "e le province autonome"  sono soppresse; dopo il
  secondo periodo è inserito il seguente:  "Decorsi i predetti
  termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato
  dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce
  entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in
 
                               Pag. 6
 
  via sostitutiva";  al terzo periodo, sono soppresse le
  parole:  "fino al riordino delle amministrazioni statali
  previsto dalla legge 15 marzo 1997, n.59, ed alla revisione
  della citata legge n.183 del 1989";
          al comma 2, sono soppresse, ovunque ricorrano, le
  parole:  "e le province autonome";  all'ultimo periodo, le
  parole:  ", per l'attuazione dei compiti di cui al presente
  comma"  sono sostituite dalle seguenti:  ", da destinare
  con priorità alle autorità di bacino di rilievo interregionale
  e regionale e per l'attuazione dei compiti di cui al presente
  comma e di cui al comma 1";  è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo:  "Nel limite della disponibilità
  finanziaria e nell'ammontare massimo di lire 1.500 milioni le
  autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad
  assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con
  contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite
  massimo complessivo di trenta unità";
          al comma 3, la parola:  "comandato"  è
  sostituita dalla seguente:  "inquadrato,";
          il comma 4 è sostituito dal seguente:
      " 4.  Per le attività di indagine, monitoraggio e
  controllo dei rischi naturali e per quelle connesse
  all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del
  Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione
  organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di
  cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993,
  n.106, e successive modificazioni, anche ai sensi
  dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
  come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31
  marzo 1998, n.80, entro il limite massimo del totale dei posti
  in organico già complessivamente previsti.  I posti vacanti
  sono coperti secondo le seguenti modalità:
           a)  inquadramento a domanda, da presentare entro
  trenta giorni dalla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale
  della legge di conversione del presente decreto, del
  personale in servizio in posizione di comando o di fuori
  ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in
  organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza,
  nonché del personale a contratto a tempo determinato;
           b)  con le procedure di cui all'articolo 39,
  comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.449, nel rispetto di
  quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39";
        dopo il comma 4, è inserito il seguente:
      "4- bis.  Ai soli fini della predisposizione delle
  graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico nei
  ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali,
  banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n.29, è considerata titolo
  preferenziale l'anzianità di servizio prestato in carriera
  direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14- bis,
  comma 1, lettera  b),  del decreto legislativo 3 aprile
 
                               Pag. 7
 
  1993, n.96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8
  febbraio 1995, n.32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
  n.104";
          al comma 6, primo periodo, la parola:  "cento"
  è sostituita dalla seguente:  "cinquanta";
          al comma 7, secondo periodo, sono soppresse le
  parole:  "e le province autonome";
          dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
      "7- bis.  Le regioni che non ne siano dotate possono
  provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, alla
  costituzione dell'ufficio geologico regionale che può essere
  volto a garantire, tramite adeguati profili
  tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze
  conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento,
  nonchè il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti
  locali".
     All'articolo 3:
       al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente
  comma, il compimento dei relativi adempimenti non dà luogo
  all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei
  termini";
          al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:  "già
  emessi"  sono inserite le seguenti:  "e le controversie
  per le quali sia stata già notificata la domanda di
  arbitrato";
          dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      "2- bis.  La esecuzione delle procedure giudiziarie
  finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici
  comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai
  sensi del comma 1, è sospesa fino alla fine dell'annata
  agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge
  di conversione del presente decreto";
        il comma 3 è sostituito dal seguente:
      " 3.  I soggetti interessati al servizio militare o
  al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000,
  residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se già
  incorporati ed in servizio, sono, a domanda, impiegati, fino
  al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle
  amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti
  territoriali, presso i comuni di residenza.  I soggetti non
  ancora incorporati possono ottenere, a domanda, il
  differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre
  2000, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di
  residenza.  I soggetti interessati al servizio militare o al
  servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000,
 
                               Pag. 8
 
  residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al
  comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di
  ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o
  parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di
  leva o dal servizio civile e se già in servizio, a domanda,
  ottengono il congedo anticipato";
          dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
      "3- bis.  I benefìci previsti dall'articolo 4 del
  decreto-legge 6 settembre 1996, n.467, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n.569, si
  applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle
  armi per il servizio militare di leva o il servizio
  sostitutivo civile relativamente all'anno 1998".
      All'articolo 4:
        al comma 1, primo periodo, dopo le parole:  "sentita
  l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle
  catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle
  ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza
  n.2787 del 21 maggio 1998,"  sono inserite le seguenti:
  "che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta,";
  le parole:  "le aree in condizioni di sicurezza destinate
  agli insediamenti produttivi, ai fini della rilocalizzazione
  in queste ultime aree delle attività produttive ubicate nelle
  zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa
  ordinanza"  sono sostituite dalle seguenti:  "le aree in
  condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi
  e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime
  aree delle attività produttive e di quelle che operano nel
  settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui
  all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza";  al
  secondo periodo, le parole:  "ed è approvata dalla regione o
  dalle province, ove delegate, entro trenta giorni dalla
  ricezione"  sono sostituite dalle seguenti:  "ed è
  approvata dalle province, ove già delegate, con delibera
  consiliare, entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale
  termine la deliberazione si intende approvata";
          al comma 2, dopo la lettera  c)  è aggiunta la
  seguente:
         "c- bis) insediamenti sanitari";
          al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
  "agro-industriali,"  è inserita la seguente:
  "commerciali,";  al terzo periodo, le parole:  "Il
  terreno di risulta è acquisito"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "Le aree di risulta sono acquisite";
          al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo:  "Eventuali risorse residue, una volta completati
  gli interventi di cui al presente articolo, vengono utilizzate
  per gli interventi di cui alla citata ordinanza del Ministro
  dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
  civile, n.2787 del 21 maggio 1998".
 
                               Pag. 9
 
      All'articolo 5:
        dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      "1- bis.  L'inserimento di cui al comma 1 è operato
  d'ufficio per le istanze già avanzate ai sensi dell'articolo
  1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
  n.488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
  decreto qualora non siano state già oggetto di un
  provvedimento di esclusione";
        dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
      "3- bis.  Per i patti territoriali e i contratti
  d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi
  dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro
  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
  civile, n.2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in
  sede di esame, di approvazione e di finanziamento, assicurano
  agli stessi un  iter  amministrativo preferenziale".
      Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
      "Art. 5- bis. - (Misure a favore della proprietà
  coltivatrice). - 1.  La Cassa per la formazione della
  proprietà contadina è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a
  compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative
  a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2
  per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari,
  mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati,
  anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai
  sensi dell'articolo 3, comma 1, i quali intendano ampliare
  ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone
  contermini.
        2.  Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al
  ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di
  miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati
  potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito
  contratto per l'acquisizione dei terreni.
        3.  Nel caso in cui gli assegnatari intendano
  avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a
  tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare
  fideiussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino
  alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuto
  ammissibile dagli organi tecnici regionali".
      All'articolo 6:
        al comma 2, le parole:  "20 per cento"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "30 per cento";  è aggiunto,
  in fine, il seguente periodo:  "Gli oneri derivanti dal
  presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di
  spesa di cui all'articolo 8, comma 6".
      Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
      "Art. 6- bis. - (Disposizioni in materia di fabbricati
  demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità). - 1.
  All'articolo 15- sexies,  comma 3, del decreto-legge 29
 
                              Pag. 10
 
  dicembre 1995, n.560, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 26 febbraio 1996, n.74, dopo le parole: "delle indennità
  di espropriazione" sono inserite le seguenti: "o per il subìto
  detrimento"".
      All'articolo 7:
        i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
      " 1.  Ai fini della salvaguardia e del ripristino
  delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e
  forestale, la regione Campania e le comunità montane possono
  predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il
  profilo idrogeologico, con i comuni di cui all'articolo 3,
  comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri
  idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti
  agro-forestali di tutela del territorio, individuando
  prioritariamente i settori e le zone di intervento.
        2.  La realizzazione dei progetti di cui al comma 1
  e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è
  affidata prioritariamente a giovani di età inferiore ai
  quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino
  associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa,
  a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso
  del suddetto requisito di età e siano residenti nei comuni di
  cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti,
  agli imprenditori agricoli, alle società semplici, iscritti
  nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge
  29 dicembre 1993, n.580";
          al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
  parole:  ",effettuati da comunità montane, consorzi di
  bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla
  data del 31 dicembre 1997".
      Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 7- bis. - (Misure a favore delle organizzazioni
  di volontariato di protezione civile). -   1.  Per
  concorrere alle spese straordinarie sostenute in occasione
  degli interventi connessi alle recenti emergenze di carattere
  nazionale, il Dipartimento della protezione civile è
  autorizzato ad erogare, nel 1998, alle organizzazioni di
  volontariato di protezione civile iscritte nell'apposito
  elenco, contributi straordinari nei limiti delle disponibilità
  esistenti sul pertinente capitolo di bilancio dell'unità
  previsionale di base 6.1.2.2 "Associazioni di volontariato"
  dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
  Ministri.  All'assegnazione dei contributi si provvede con
  decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il
  coordinamento della protezione civile, sulla base di apposita
  istruttoria predisposta dai competenti uffici del predetto
  Dipartimento che tiene conto dei mezzi e delle persone
  effettivamente impegnati nelle operazioni di soccorso.
      Art. 7- ter. - (Borse di lavoro). -   1.  Entro
  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto, le imprese site nei comuni
  di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano i requisiti e
 
                              Pag. 11
 
  soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto
  legislativo 7 agosto 1997, n.280, hanno facoltà di presentare
  la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto
  legislativo, di disponibilità ad accogliere presso le proprie
  sedi giovani per svolgere borse di lavoro.  L'INPS è
  autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad
  individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di
  lavoro, inserendole con priorità nelle graduatorie provinciali
  esistenti.  Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione
  loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le
  modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo
  n.280 del 1997.
      Art. 7- quater. - (Mantenimento in bilancio di fondi).
  -  1.  Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587
  dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
  Ministri, concernente "Interventi in favore dei comuni della
  Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val
  Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e
  centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei
  mesi di luglio e agosto 1987", possono essere utilizzate
  nell'esercizio 1999 al fine di proseguire interventi in corso
  di attuazione.
      Art. 7- quinquies. - (Utilizzazione di alloggi nel
  comune di Striano). -   1.  Per favorire il superamento
  della grave crisi abitativa determinatasi a seguito
  dell'evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni della
  Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per assicurare il
  coordinamento, su scala di bacino idrografico, degli
  interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi idraulici,
  il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del
  Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
  protezione civile n.2787 del 21 maggio 1998, provvede agli
  interventi necessari per l'utilizzazione degli alloggi
  realizzati nel comune di Striano ai sensi del titolo VIII
  della legge 14 maggio 1981, n.219, dell'impianto di
  depurazione a servizio degli alloggi stessi e delle opere
  connesse alla sistemazione dell'asta valliva dei Regi lagni,
  di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995,
  n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
  1995, n.341.
        2.  Il commissario delegato, per gli interventi di
  cui al comma 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso,
  utilizzando le deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al
  medesimo comma 1, e provvede a realizzarli nei limiti delle
  risorse previste dal citato articolo 22 del decreto-legge
  n.244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge
  n.341 del 1995.
        3.  All'assegnazione degli alloggi nel comune di
  Striano provvede il commissario delegato secondo criteri
  stabiliti con propria ordinanza".
     All'articolo 8:
        al comma 1, dopo le parole:  "tra le regioni"  sono
  soppresse le seguenti:  "e le province autonome";
          al comma 2, le parole:  "170.000 milioni"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "110.000 milioni";
 
                              Pag. 12
 
          al comma 4, le parole:  "280.000 milioni"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "220.000 milioni";  e le
  parole:  "170.000 milioni"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "110.000 milioni";
        al comma 6, le parole:  "100 miliardi"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "130 miliardi";
        il comma 8 è sostituito dal seguente:
      " 8.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 6
  si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione
  dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato
  dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi
  dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.222, e quanto a
  lire 30 miliardi mediante riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 1998, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo
  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
     Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 8- bis. - (Disposizioni a favore dei proprietari
  di immobili situati nel comune di Niscemi). -   1.  A
  favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza
  principale, da delocalizzare a seguito del dissesto
  idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre
  1997, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla
  spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di una unità
  abitativa con una superficie abitabile corrispondente a quella
  dell'immobile delocalizzato, e comunque non superiore, nel
  limite massimo, a 200 metri quadri.
        2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
  pari a lire 18 miliardi, per l'esercizio finanziario 1998, si
  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      Art. 8- ter. - (Disposizioni a favore dei proprietari
  dei territori resi liberi ai sensi dell'articolo 4-quinquies
  del decreto-legge 19 maggio 1997, n.130, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.228). -
  1.  All'articolo 4- quinquies  del decreto-legge 19
  maggio 1997, n.130, convertito, con modificazioni, dalla legge
  16 luglio 1997, n.228, e successive modificazioni, dopo il
  comma 6- bis  è aggiunto il seguente:
      "6- ter.  Nei casi di avvenuta delocalizzazione
  previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori
  resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio
  adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, possono
 
                              Pag. 13
 
  accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica nell'ambito dell'unità
  previsionale di base 3.2.1.8, "Sviluppo dell'esportazione e
  della domanda estera", ai crediti agevolati di cui al presente
  articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attività
  agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga
  destinato ad interventi di rinaturalizzazione.  In questi casi
  il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica
  e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi
  di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata,
  all'avviamento dell'attività produttiva ed all'acquisto di
  mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti
  all'ultimo periodo del comma 2.  I crediti agevolati possono
  essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi.
  L'esercente l'attività agricola deve assicurare idonea
  manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha
  attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del
  procedimento di revoca del credito agevolato.  Le condizioni e
  le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito
  centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese
  artigiane S.p.a.-Artigiancassa, ove non già disciplinate con
  il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
  disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica, di concerto con
  il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei
  lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il
  Ministro delegato per il coordinamento della protezione
  civile.
      Art. 8- quater. - (Disposizioni a favore dei
  proprietari di immobili situati nel comune di Assisi). -  1.
  Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di sgombero a
  seguito delle frane verificatesi in località Ivanchic nel
  comune di Assisi si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
  n.61, nel limite delle risorse di cui all'articolo 15 del
  medesimo decreto-legge.
      Art. 8- quinquies. - (Perdite subìte in conseguenza di
  eventi sismici). -   1.  La disposizione dell'articolo
  3, comma 5- ter,  del decreto-legge 27 ottobre 1997,
  n.364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
  1997, n.434, deve intendersi riferita al secondo periodo del
  comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n.917, come modificato da ultimo
  dall'articolo 8, comma 1, lettera  a),  del decreto
  legislativo 8 ottobre 1997, n.358.
      Art. 8- sexies. - (Disposizioni per le province
  autonome). -   1.  Le province autonome di Trento e di
  Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente
  decreto nel rispetto di quanto stabilito in materia dal
  proprio statuto speciale e dalle relative norme di
  attuazione".
 
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