| 1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4
dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5
dell'articolo 1, pari a lire 500 milioni per il 1998 e lire 2
miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso
Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |