| 1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
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comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune
accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei
citati componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e
dell'altro ramo del Parlamento.
3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e
due segretari.
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