| 1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
3. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e
bancario si applicano le norme in vigore.
4. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
| |