| 1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria,
per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter
derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di
procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando
tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a
trasmettere quanto richiesto.
2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati
al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti
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Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.
3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti
non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
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