| 1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi
dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni
presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali
delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi,
in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la
Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere
coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a
procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Possono essere presentate relazioni di minoranza.
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