| Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la legge 29 gennaio
1994, n. 87, ha disposto, in attesa della omogeneizzazione dei
trattamenti retributivi e pensionistici del personale dei vari
comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori
privati, di far computare dal 1^ gennaio 1994 nella base di
calcolo della indennità di fine rapporto e di analoghi
trattamenti di fine servizio l'indennità integrativa speciale,
secondo modalità e misure stabilite dall'articolo 1. Peraltro,
ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 87 del
1994 il computo della indennità integrativa speciale nella
base di calcolo della indennità di fine rapporto viene
riconosciuto anche ai dipendenti che siano cessati dal
servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti,
nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente
esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione della
indennità di fine rapporto o analogo trattamento, purché la
domanda degli interessati, indirizzata all'ente erogatore su
apposito modello, sia presentata nel termine perentorio del 30
settembre 1994.
Purtroppo, la pubblicizzazione di una legge così
importante ha avuto scarsa eco da parte dei mezzi di
informazione, per cui i molti pensionati che hanno preso
conoscenza con ritardo della concessione dei suddetti benefìci
e che con ritardo hanno presentato la domanda, prescritta al
30 settembre 1994, si sono visti ovviamente rigettare le
richieste da parte della pubblica amministrazione per
decorrenza dei termini, cosa che conseguentemente ha
determinato anche un notevole contenzioso presso i tribunali
amministrativi regionali.
Ciò premesso, e per evidenti motivi di equità e di
giustizia, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare la
presente proposta di legge che ha lo scopo di consentire a
quanti ne hanno ancora diritto il recupero dei benefìci
disposti dalla legge n. 87 del 1994.
| |