| 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994,
n. 87, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
" 2. L'applicazione delle disposizioni della presente
legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a
domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su
apposito modello nel termine perentorio del 30 dicembre
1998".
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