| 1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'istruzione
obbligatoria ha la durata di complessivi dieci anni ed è
gratuita.
2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la
frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola
secondaria superiore o dei due anni di scuola superiore del
lavoro o di corsi biennali di formazione.
3. E' comunque prosciolto dall'obbligo di cui al comma 2
chi dimostra di avere assolto agli obblighi di istruzione
scolastica per almeno dieci anni o ha comunque compiuto il
sedicesimo anno di età.
4. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai
sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato
5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai
sensi del comma 3 è rilasciata una apposita attestazione.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge le modalità di riconoscimento del valore del
certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito
della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici
concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.
7. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni,
interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a
termine i corsi della scuola secondaria di primo grado possono
assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo di istruzione anche
nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale
regionale ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da
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realizzare presso le strutture di formazione professionale
regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del
territorio e comunque nel rispetto di livelli di qualità
formativi definiti dallo Stato.
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