| 1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni
devono svolgere un periodo di apprendistato da effettuare a
tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché
in aziende familiari nei settori dell'industria,
dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei
servizi.
2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture
economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali
devono garantire comunque la utilizzazione degli studenti in
lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché
delle risorse territoriali.
3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel
quale sono riportate le annotazioni valutative sia da parte
degli insegnanti delle discipline teoriche sia del datore di
lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di
apprendistato.
4. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme
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vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi sono a
totale carico dello Stato.
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