| 1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche
che per le attività di lavoro, è flessibile.
2. Per quanto riguarda le discipline teoriche l'orario di
insegnamento è costituito da un minimo di dieci ore
settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco
della settimana, e da un massimo di venti ore settimanali
ripartite in quattro giorni.
3. A seconda delle esigenze del corso l'orario di
insegnamento può essere antimeridiano, pomeridiano o
flessibile.
4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere
costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.
5. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci
ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro
può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione
alle esigenze dell'azienda.
6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non
deve comunque superare le trenta ore settimanali.
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