| (Norme finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1998, in lire
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67.591 milioni per l'anno 1999 e in lire 281.158 milioni a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al
Ministero della pubblica istruzione per lire 5.000 milioni e
lire 105.158 milioni, rispettivamente per gli anni 1998 e
2000, ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire
67.591 milioni per l'anno 1999 e lire 176.000 milioni per
l'anno 2000.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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