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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60956
DDL5099-0003
Progetto di legge Camera n. 5099 - testo presentato - (DDL13-5099)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5099. TESTIPDL
...C5099.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5099 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Al fine di ottenere che tutti i giovani possano
  giungere a livelli di istruzione e formazione corrispondenti a
  quelli raggiunti negli altri Paesi membri dell'Unione europea,
  l'istruzione obbligatoria è elevata da otto a dieci anni; sarà
  ulteriormente elevata fino al compimento del diciottesimo anno
  di età nell'ambito del riordino generale del sistema
  scolastico e formativo.
     2.  Il completamento dell'istruzione obbligatoria si
  realizza nei primi due anni dei corsi di studio di istruzione
  secondaria superiore e negli istituti di formazione
  professionale di primo livello di cui al comma 6, lettera
  b).
     3.  In attesa dell'entrata in vigore di una nuova
  disciplina legislativa sulla parità scolastica, il Ministro
  della pubblica istruzione definisce, con proprio decreto,
  sentite le competenti Commissioni parlamentari, le modalità
  per il sostegno al diritto allo studio, in funzione delle
  fasce di reddito, degli studenti che completino l'istruzione
  obbligatoria in istituti scolastici o di formazione
  professionale che non assicurino la gratuità del servizio.
     4.  Avvalendosi delle modalità organizzative della
  didattica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
  59, negli ultimi tre anni dell'istruzione obbligatoria sono
  organizzate attività di orientamento e per l'informazione
  sugli sbocchi sia scolastico-formativi, che professionali, da
  realizzare anche mediante iniziative comuni tra scuole medie,
  e scuole secondarie superiori ed istituti regionali di
  formazione professionale o agenzie di formazione
  professionale, e nel primo biennio delle scuole secondarie
  superiori sono organizzate attività di sostegno per gli
  studenti che vogliano cambiare il tipo di scuola secondaria
  superiore prescelta.
 
                               Pag. 6
 
     5.  La promozione al terzo anno della scuola secondaria
  superiore, nonché la frequenza del biennio di formazione
  professionale di primo livello, di cui al comma 6, lettera
  b),  costituiscono assolvimento dell'obbligo di
  istruzione.  Si considera comunque assolto l'obbligo di
  istruzione da parte di coloro i quali, al compimento del
  sedicesimo anno di età, dimostrano di aver osservato per
  almeno dieci anni le norme sull'obbligo di istruzione
  scolastica o professionale.
     6.  Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
  delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base delle
  norme generali desumibili dalla presente legge, sono
  disciplinate:
         a)  le specifiche, differenziate modalità e
  funzioni dei bienni iniziali dei diversi indirizzi di scuola
  secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie
  fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano
  assicurate una adeguata maturazione culturale e le
  indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con
  l'indirizzo prescelto;
         b)  le caratteristiche e le condizioni in base alle
  quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale
  possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso
  il canale della formazione professionale di primo livello che
  contiene l'insegnamento tecnico specialistico e un percorso di
  approfondimento di materie culturali fondamentali compresa
  almeno una lingua straniera;
         c)  la certificazione con cui deve concludersi
  l'obbligo di istruzione, che costituisce anche credito per
  eventuali rientri nel sistema scolastico o formativo;
         d)  la riforma dell'istruzione professionale con
  particolare riferimento alla riduzione del  curriculum
  obbligatorio, all'inserimento degli  stage  e
  all'alternanza scuola-lavoro, anche in collegamento con
  l'apprendistato, attraverso convenzioni con le imprese.
     7.  In attuazione degli articoli 117 e 118 della
  Costituzione le competenze e le funzioni amministrative in
 
                               Pag. 7
 
  materia di istruzione artigiana e professionale sono
  integralmente trasferite alle regioni, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, con
  regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della
  legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti
  Commissioni parlamentari.  Con il medesimo regolamento sono
  trasferiti alle regioni gli istituti professionali di Stato.  I
  trasferimenti hanno effetto dal primo anno scolastico
  successivo all'attribuzione dell'autonomia agli stessi
  istituti ai sensi dell'articolo 2l della legge 15 marzo 1997,
  n. 59.  Per effetto dei trasferimenti di cui al presente comma
  gli istituti professionali di Stato assumono la qualifica di
  enti regionali autonomi.
 
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