| 1. Al fine di ottenere che tutti i giovani possano
giungere a livelli di istruzione e formazione corrispondenti a
quelli raggiunti negli altri Paesi membri dell'Unione europea,
l'istruzione obbligatoria è elevata da otto a dieci anni; sarà
ulteriormente elevata fino al compimento del diciottesimo anno
di età nell'ambito del riordino generale del sistema
scolastico e formativo.
2. Il completamento dell'istruzione obbligatoria si
realizza nei primi due anni dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e negli istituti di formazione
professionale di primo livello di cui al comma 6, lettera
b).
3. In attesa dell'entrata in vigore di una nuova
disciplina legislativa sulla parità scolastica, il Ministro
della pubblica istruzione definisce, con proprio decreto,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, le modalità
per il sostegno al diritto allo studio, in funzione delle
fasce di reddito, degli studenti che completino l'istruzione
obbligatoria in istituti scolastici o di formazione
professionale che non assicurino la gratuità del servizio.
4. Avvalendosi delle modalità organizzative della
didattica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, negli ultimi tre anni dell'istruzione obbligatoria sono
organizzate attività di orientamento e per l'informazione
sugli sbocchi sia scolastico-formativi, che professionali, da
realizzare anche mediante iniziative comuni tra scuole medie,
e scuole secondarie superiori ed istituti regionali di
formazione professionale o agenzie di formazione
professionale, e nel primo biennio delle scuole secondarie
superiori sono organizzate attività di sostegno per gli
studenti che vogliano cambiare il tipo di scuola secondaria
superiore prescelta.
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5. La promozione al terzo anno della scuola secondaria
superiore, nonché la frequenza del biennio di formazione
professionale di primo livello, di cui al comma 6, lettera
b), costituiscono assolvimento dell'obbligo di
istruzione. Si considera comunque assolto l'obbligo di
istruzione da parte di coloro i quali, al compimento del
sedicesimo anno di età, dimostrano di aver osservato per
almeno dieci anni le norme sull'obbligo di istruzione
scolastica o professionale.
6. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base delle
norme generali desumibili dalla presente legge, sono
disciplinate:
a) le specifiche, differenziate modalità e
funzioni dei bienni iniziali dei diversi indirizzi di scuola
secondaria superiore, individuando per ciascuno le materie
fondamentali e di indirizzo, in modo che agli studenti siano
assicurate una adeguata maturazione culturale e le
indispensabili conoscenze specialistiche in coerenza con
l'indirizzo prescelto;
b) le caratteristiche e le condizioni in base alle
quali istituti, centri o agenzie di formazione professionale
possono essere sedi dell'assolvimento dell'obbligo attraverso
il canale della formazione professionale di primo livello che
contiene l'insegnamento tecnico specialistico e un percorso di
approfondimento di materie culturali fondamentali compresa
almeno una lingua straniera;
c) la certificazione con cui deve concludersi
l'obbligo di istruzione, che costituisce anche credito per
eventuali rientri nel sistema scolastico o formativo;
d) la riforma dell'istruzione professionale con
particolare riferimento alla riduzione del curriculum
obbligatorio, all'inserimento degli stage e
all'alternanza scuola-lavoro, anche in collegamento con
l'apprendistato, attraverso convenzioni con le imprese.
7. In attuazione degli articoli 117 e 118 della
Costituzione le competenze e le funzioni amministrative in
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materia di istruzione artigiana e professionale sono
integralmente trasferite alle regioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Con il medesimo regolamento sono
trasferiti alle regioni gli istituti professionali di Stato. I
trasferimenti hanno effetto dal primo anno scolastico
successivo all'attribuzione dell'autonomia agli stessi
istituti ai sensi dell'articolo 2l della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Per effetto dei trasferimenti di cui al presente comma
gli istituti professionali di Stato assumono la qualifica di
enti regionali autonomi.
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