| (Finalità).
1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della
direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1985, come
modificata dalla direttiva 97/11/CE, del Consiglio del 3 marzo
1997, e della direttiva 96/61/CE, del Consiglio del 24
settembre 1996, definisce i princìpi generali, le procedure,
le norme-quadro per la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento e per la tutela dell'ambiente nei progetti
aventi un prevedibile rilevante impatto sul medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. I princìpi desumibili dalle disposizioni della
presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, aventi competenza primaria in materia, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
3. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai princìpi
contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni
regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili con la
presente legge.
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