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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60961
DDL5100-0004
Progetto di legge Camera n. 5100 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5100. TESTIPDL
...C5100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5100 ZZ13 ZZPD ZZTR
                 (Oggetto della disciplina).
     1.  La valutazione dell'impatto ambientale ha lo scopo di
  proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita
 
                               Pag. 3
 
  umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi
  e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle
  specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di
  garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare il
  paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed
  archeologico.
     2.  La valutazione dell'impatto ambientale individua,
  descrive e giudica, in modo appropriato ed integrato in
  un'unica procedura per ciascun caso particolare e
  conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed
  indiretti di un progetto e delle sue principali alternative,
  compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla
  flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
  sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul
  patrimonio culturale, sociale ed ambientale e sull'interazione
  tra detti fattori e valuta inoltre le condizioni per la
  realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
     3.  Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale
  è obbligatorio e vincolante, costituisce autorizzazione
  ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di
  tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia
  ambientale, anche di competenza delle regioni e degli enti
  locali, ivi incluse, purchè non ne derivino minori entrate per
  i comuni interessati, l'autorizzazione paesaggistica di cui
  alla legge 29 giugno 1939, n.1497, l'autorizzazione sotto il
  profilo idrologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre
  1923, n.3267, e l'autorizzazione sotto il profilo
  archeologico, artistico e storico di cui alla legge 1^ giugno
  1939, n.1089, e deve intervenire prima del rilascio del
  provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la
  realizzazione dei progetti di cui al comma 4.  Per tutti i
  sistemi di realizzazione dei lavori dei progetti di cui al
  comma 4 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori
  senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione
  dell'impatto ambientale.  Il provvedimento di valutazione
  dell'impatto ambientale dovrà precedere la conclusione della
  conferenza di servizi convocata ai fini dell'assunzione della
  determinazione di conclusione del procedimento.  L' iter
  autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della
 
                               Pag. 4
 
  procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
     4.  Sono assoggettati alla valutazione dell'impatto
  ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti
  dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla
  presente legge ed agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e
  coordinamento approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n.210 del 7 settembre 1996.
     5.  La valutazione dell'impatto ambientale non si applica a
  progetti direttamente destinati alla difesa nazionale e ai
  progetti di manutenzione nonchè al rinnovo delle
  autorizzazioni per impianti esistenti.
     6.  Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto
  ambientale le modifiche o gli ampliamenti di progetti di cui
  al comma 4 già autorizzati, realizzati o in fase di
  realizzazione, che avrebbero notevoli ripercussioni negative
  sull'ambiente.  Nel caso di progetti di rilevanza nazionale si
  applica la procedura di cui al comma 7.  Nel caso di progetti
  di rilevanza regionale l'autorità competente determina,
  secondo la procedura di verifica di cui all'articolo 10 del
  citato atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, se il progetto
  debba essere sottoposto alla procedura di valutazione
  dell'impatto ambientale.
     7.  Per i progetti di cui al comma 6, che non comportino
  modifiche sostanziali, il committente o l'autorità proponente
  trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un
  sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a
  documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini
  dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto
  ambientale.  L'autorità competente provvede, entro novanta
  giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato B alla
  presente legge, a verificare la sussistenza dei requisiti per
  l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto
  ambientale e, se del caso, a definire le necessarie
  prescrizioni.  L'autorità competente può richiedere, per una
  sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine
 
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  si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione
  della documentazione integrativa.  Decorso tale termine, il
  progetto si intende escluso dalla procedura.
     8.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni
  parlamentari, possono essere determinati per specifiche
  categorie progettuali, fra quelle comprese nell'allegato A,
  sulla base degli elementi di cui all'allegato B, soglie e
  criteri per l'esclusione dalla procedura.
     9.  Sono esclusi dalla procedura di valutazione
  dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via
  d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare
  l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in
  seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato
  d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24
  febbraio 1992, n.225.  Su tali interventi il Ministero
  dell'ambiente e le competenti autorità regionali assicurano la
  disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti
  relative all'intervento ed alle ragioni della deroga.
     10.  Le opere funzionalmente e direttamente connesse alla
  realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di
  valutazione dell'impatto ambientale stabilita per l'impianto
  medesimo.
 
DATA=980714 FASCID=DDL13-5100 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5100 TOTPAG=0030 TOTDOC=0030 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=028 PAGFIN=0005 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=510000 00 FASCIDC=13DDL5100 SORTNAV=0510000 000 00000 ZZDDLC5100 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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