| (Oggetto della disciplina).
1. La valutazione dell'impatto ambientale ha lo scopo di
proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita
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umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi
e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle
specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di
garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare il
paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed
archeologico.
2. La valutazione dell'impatto ambientale individua,
descrive e giudica, in modo appropriato ed integrato in
un'unica procedura per ciascun caso particolare e
conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed
indiretti di un progetto e delle sue principali alternative,
compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla
flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul
patrimonio culturale, sociale ed ambientale e sull'interazione
tra detti fattori e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale
è obbligatorio e vincolante, costituisce autorizzazione
ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di
tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia
ambientale, anche di competenza delle regioni e degli enti
locali, ivi incluse, purchè non ne derivino minori entrate per
i comuni interessati, l'autorizzazione paesaggistica di cui
alla legge 29 giugno 1939, n.1497, l'autorizzazione sotto il
profilo idrologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre
1923, n.3267, e l'autorizzazione sotto il profilo
archeologico, artistico e storico di cui alla legge 1^ giugno
1939, n.1089, e deve intervenire prima del rilascio del
provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la
realizzazione dei progetti di cui al comma 4. Per tutti i
sistemi di realizzazione dei lavori dei progetti di cui al
comma 4 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori
senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale dovrà precedere la conclusione della
conferenza di servizi convocata ai fini dell'assunzione della
determinazione di conclusione del procedimento. L' iter
autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della
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procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
4. Sono assoggettati alla valutazione dell'impatto
ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti
dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla
presente legge ed agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e
coordinamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.210 del 7 settembre 1996.
5. La valutazione dell'impatto ambientale non si applica a
progetti direttamente destinati alla difesa nazionale e ai
progetti di manutenzione nonchè al rinnovo delle
autorizzazioni per impianti esistenti.
6. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto
ambientale le modifiche o gli ampliamenti di progetti di cui
al comma 4 già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che avrebbero notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente. Nel caso di progetti di rilevanza nazionale si
applica la procedura di cui al comma 7. Nel caso di progetti
di rilevanza regionale l'autorità competente determina,
secondo la procedura di verifica di cui all'articolo 10 del
citato atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, se il progetto
debba essere sottoposto alla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale.
7. Per i progetti di cui al comma 6, che non comportino
modifiche sostanziali, il committente o l'autorità proponente
trasmette all'autorità competente il progetto corredato da un
sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a
documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini
dell'esclusione dalla procedura della valutazione dell'impatto
ambientale. L'autorità competente provvede, entro novanta
giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato B alla
presente legge, a verificare la sussistenza dei requisiti per
l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto
ambientale e, se del caso, a definire le necessarie
prescrizioni. L'autorità competente può richiedere, per una
sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine
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si intende reiterato a decorrere dalla data di presentazione
della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il
progetto si intende escluso dalla procedura.
8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, possono essere determinati per specifiche
categorie progettuali, fra quelle comprese nell'allegato A,
sulla base degli elementi di cui all'allegato B, soglie e
criteri per l'esclusione dalla procedura.
9. Sono esclusi dalla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale gli interventi disposti in via
d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare
l'incolumità delle persone da un pericolo imminente ovvero in
seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato
d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n.225. Su tali interventi il Ministero
dell'ambiente e le competenti autorità regionali assicurano la
disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti
relative all'intervento ed alle ragioni della deroga.
10. Le opere funzionalmente e direttamente connesse alla
realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di
valutazione dell'impatto ambientale stabilita per l'impianto
medesimo.
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