| (Norme di organizzazione).
1. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
cui all'articolo 1- ter, comma 5, del decreto-legge 4
dicembre 1993, n.496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n.61, è istituita presso l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) una struttura
di supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto
ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio
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ambientale previste dai provvedimenti di valutazione
dell'impatto ambientale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare
entro i nove mesi successivi alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 1, si provvede al riordino ed
al coordinamento od all'unificazione delle attività della
commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n.67, con la struttura tecnica dell'ANPA di cui al
comma 1, ferme restando le funzioni del Ministero
dell'ambiente in materia di valutazione dell'impatto
ambientale.
3. In via transitoria il Ministro dell'ambiente si avvale
della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n.67.
4. Il Ministro dell'ambiente può conferire annualmente per
attività connesse alla procedura dell'impatto ambientale, nei
limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 19 della
presente legge, incarichi a tempo determinato ad esperti in
analisi dei progetti e valutazione dell'impatto ambientale.
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