| (Soggetti del procedimento).
1. Soggetti del procedimento di valutazione dell'impatto
ambientale sono il committente o l'autorità proponente,
l'autorità competente e le comunità interessate.
2. Ai sensi della presente legge, si intende:
a) per committente, il soggetto che richiede il
provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione
che consente in via definitiva la realizzazione del progetto,
ovvero le modalità e gli approfondimenti di cui al comma 3
dell'articolo 5;
b) per autorità proponente, la pubblica autorità
che promuove l'iniziativa relativa al progetto;
c) per autorità competente, l'amministrazione o
l'organo che provvede alla valutazione dell'impatto
ambientale;
Pag. 7
d) per comunità interessate, le associazioni
ambientaliste e i comitati dei cittadini che ne fanno
esplicita richiesta agli enti locali territorialmente
competenti.
3. E' altresì assicurata la partecipazione al procedimento
dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento
amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241,
nonchè di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di
fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e
tempi previsti all'articolo 9.
| |