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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60964
DDL5100-0007
Progetto di legge Camera n. 5100 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5100. TESTIPDL
...C5100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5100 ZZ13 ZZPD ZZTR
  (Istruttoria della valutazione dell'impatto
                         ambientale).
     1.  L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una
  fase di istruttoria per l'elaborazione dello studio
  dell'impatto ambientale, attraverso la consultazione con il
  committente o con l'autorità proponente che ne facciano
  richiesta.  L'autorità competente garantisce altresì la
  partecipazione del committente o dell'autorità proponente alle
  successive fasi procedurali e assicura lo scambio di
  informazioni e la collaborazione tra i soggetti privati e i
  soggetti della pubblica amministrazione interessati al
  provvedimento.
     2.  Il committente o l'autorità proponente predispone a
  proprie spese lo studio di impatto ambientale, che comprende
  dati, analisi e informazioni secondo le linee guida descritte
  nell'allegato C alla presente legge.
     3.  Al fine di tenere conto, nella fase di elaborazione
  progettuale, degli elementi di sostenibilità ambientale, il
  committente o l'autorità proponente può richiedere
  all'autorità competente le modalità e gli approfondimenti
  necessari per la presentazione delle informazioni descritte
  nell'allegato C nell'ambito dello studio di impatto
  ambientale.
     4.  Le informazioni richieste dovranno essere coerenti con
  il grado di approfondimento progettuale necessario e
  strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un
 
                               Pag. 8
 
  determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente
  che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla
  localizzazione.  Le informazioni richieste dovranno tener conto
  della possibilità per il committente o l'autorità proponente
  di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, delle
  conoscenze e dei metodi di valutazione per essi
  disponibili.
     5.  L'autorità competente verifica la completezza dello
  studio dell'impatto ambientale e, qualora rilevi gravi carenze
  non sanabili nel rispetto di modalità e tempi previsti per
  l'istruttoria, richiede, per una sola volta, le integrazioni
  necessarie; in tal caso il termine di duecentoquaranta giorni
  di cui all'articolo 7, comma 2, si intende reiterato a
  decorrere dalla data di presentazione della documentazione
  integrativa.  Nel caso in cui il committente o l'autorità
  proponente non abbia provveduto ad eliminare le carenze
  riscontrate in sede di verifica, l'amministrazione pronuncia
  provvedimento di reiezione.
 
DATA=980714 FASCID=DDL13-5100 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5100 TOTPAG=0030 TOTDOC=0030 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=012 PAGFIN=0008 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=510000 00 FASCIDC=13DDL5100 SORTNAV=0510000 000 00000 ZZDDLC5100 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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