| (Istruttoria della valutazione dell'impatto
ambientale).
1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una
fase di istruttoria per l'elaborazione dello studio
dell'impatto ambientale, attraverso la consultazione con il
committente o con l'autorità proponente che ne facciano
richiesta. L'autorità competente garantisce altresì la
partecipazione del committente o dell'autorità proponente alle
successive fasi procedurali e assicura lo scambio di
informazioni e la collaborazione tra i soggetti privati e i
soggetti della pubblica amministrazione interessati al
provvedimento.
2. Il committente o l'autorità proponente predispone a
proprie spese lo studio di impatto ambientale, che comprende
dati, analisi e informazioni secondo le linee guida descritte
nell'allegato C alla presente legge.
3. Al fine di tenere conto, nella fase di elaborazione
progettuale, degli elementi di sostenibilità ambientale, il
committente o l'autorità proponente può richiedere
all'autorità competente le modalità e gli approfondimenti
necessari per la presentazione delle informazioni descritte
nell'allegato C nell'ambito dello studio di impatto
ambientale.
4. Le informazioni richieste dovranno essere coerenti con
il grado di approfondimento progettuale necessario e
strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un
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determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente
che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla
localizzazione. Le informazioni richieste dovranno tener conto
della possibilità per il committente o l'autorità proponente
di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, delle
conoscenze e dei metodi di valutazione per essi
disponibili.
5. L'autorità competente verifica la completezza dello
studio dell'impatto ambientale e, qualora rilevi gravi carenze
non sanabili nel rispetto di modalità e tempi previsti per
l'istruttoria, richiede, per una sola volta, le integrazioni
necessarie; in tal caso il termine di duecentoquaranta giorni
di cui all'articolo 7, comma 2, si intende reiterato a
decorrere dalla data di presentazione della documentazione
integrativa. Nel caso in cui il committente o l'autorità
proponente non abbia provveduto ad eliminare le carenze
riscontrate in sede di verifica, l'amministrazione pronuncia
provvedimento di reiezione.
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