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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60966
DDL5100-0009
Progetto di legge Camera n. 5100 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C5100. TESTIPDL
...C5100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5100 ZZ13 ZZPD ZZTR
          (Piani e programmi di rilievo nazionale).
     1.  I piani ed i programmi di lavori pubblici o di
  infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e
  le concessioni da adottare ai sensi dell'articolo 14 del
  decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, sono
  predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela,
  riequilibrio e valorizzazione ambientale nonchè con gli
  obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli
  accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle
  leggi e degli atti di indirizzo nazionali.
     2.  Ai fini del concerto del Ministro dell'ambiente di cui
  all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
 
                               Pag. 9
 
  ciascuna amministrazione competente alla predisposizione dei
  piani, programmi o atti di concessione di cui al comma 1
  predispone un apposito documento integrativo nel quale sono
  descritti:
         a)  i risultati attesi in termini di contributo al
  conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;
         b)  i criteri e le misure adottate, anche sotto il
  profilo tecnologico, progettuale e di gestione;
         c)  le risorse finanziarie destinate alla
  mitigazione o alla compensazione degli impatti ambientali.
     3.  Ove il Ministro competente lo richieda, il Ministero
  dell'ambiente assicura il supporto alle elaborazioni di cui ai
  commi 1 e 2.
     4.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'ambiente, nonchè previa intesa in sede di
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
  competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data
  di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le
  modalità attraverso le quali i princìpi della procedura di
  valutazione dell'impatto per i progetti, di cui alla presente
  legge, si applicano alla valutazione e all'approvazione di
  piani e di programmi di rilievo nazionale.
 
DATA=980714 FASCID=DDL13-5100 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5100 TOTPAG=0030 TOTDOC=0030 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=023 PAGFIN=0009 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=510000 00 FASCIDC=13DDL5100 SORTNAV=0510000 000 00000 ZZDDLC5100 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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