| (Piani e programmi di rilievo nazionale).
1. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di
infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e
le concessioni da adottare ai sensi dell'articolo 14 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, sono
predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela,
riequilibrio e valorizzazione ambientale nonchè con gli
obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli
accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle
leggi e degli atti di indirizzo nazionali.
2. Ai fini del concerto del Ministro dell'ambiente di cui
all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
Pag. 9
ciascuna amministrazione competente alla predisposizione dei
piani, programmi o atti di concessione di cui al comma 1
predispone un apposito documento integrativo nel quale sono
descritti:
a) i risultati attesi in termini di contributo al
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;
b) i criteri e le misure adottate, anche sotto il
profilo tecnologico, progettuale e di gestione;
c) le risorse finanziarie destinate alla
mitigazione o alla compensazione degli impatti ambientali.
3. Ove il Ministro competente lo richieda, il Ministero
dell'ambiente assicura il supporto alle elaborazioni di cui ai
commi 1 e 2.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, nonchè previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le
modalità attraverso le quali i princìpi della procedura di
valutazione dell'impatto per i progetti, di cui alla presente
legge, si applicano alla valutazione e all'approvazione di
piani e di programmi di rilievo nazionale.
| |