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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60968
DDL5100-0011
Progetto di legge Camera n. 5100 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C5100. TESTIPDL
...C5100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5100 ZZ13 ZZPD ZZTR
             (Competenze e procedure per progetti
                   di rilevanza nazionale).
     1.  Il progetto definitivo comprendente lo studio di
  impatto ambientale, relativo ad una delle categorie
 
                              Pag. 10
 
  individuate all'allegato A alla presente legge, è trasmesso
  dal committente o dall'autorità proponente al Ministero
  dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali
  ed alla regione o alle regioni interessate e al comune o ai
  comuni territorialmente interessati.
     2.  Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni
  interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di
  presentazione della documentazione di cui al comma 1 da parte
  del committente o dell'autorità proponente senza che le
  regioni si siano espresse, provvede entro duecentoquaranta
  giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del
  progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo
  soddisfa i princìpi della tutela ambientale, sulla base della
  documentazione istruttoria o comunque disponibile, e tenuto
  conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di
  cui all'articolo 9.
     3.  Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle
  valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle
  amministrazioni competenti in materia ambientale, nel caso in
  cui la realizzazione del progetto preveda, relativamente alla
  stessa materia, pareri, nullaosta, autorizzazioni.
     4.  Ove il Ministro dell'ambiente non provveda entro i
  termini di cui al comma 2, la questione è rimessa, entro
  sessanta giorni, al Consiglio dei ministri, che decide nei
  successivi trenta giorni.  In casi di eccezionale rilevanza e
  complessità il predetto termine di trenta giorni può essere
  prolungato fino a centoventi giorni, con apposita delibera del
  Consiglio dei ministri.
     5.  In caso di pareri, nullaosta o autorizzazioni mancanti
  o discordanti, ai fini di cui al comma 3 il Ministro
  dell'ambiente indìce, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
  agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, apposite
  conferenze di servizi.  Per le opere e i progetti soggetti a
  valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata
  la conferenza di servizi ai fini dell'autorizzazione finale,
  lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto
  ambientale avvengono entro un termine non superiore a dodici
  mesi, fissato nella prima seduta della conferenza di servizi
 
                              Pag. 11
 
  stessa.  Il suddetto termine di dodici mesi non decorre
  comunque sino alla presentazione all'autorità competente dello
  studio di valutazione dell'impatto ambientale.  Decorso detto
  termine senza pronunciamento dell'autorità competente, si
  procede ai sensi del comma 4 del presente articolo.  Alla
  conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza
  ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione
  di appartenenza, della regione interessata, del Ministero per
  i beni culturali e ambientali e delle altre amministrazioni,
  enti ed autorità di cui al comma 3.  Le determinazioni
  concordate nella conferenza tra le amministrazioni
  intervenute, riportate nel verbale conclusivo della conferenza
  stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
     6.  Anche al di fuori della ipotesi prevista dal comma 5,
  il Ministero dell'ambiente può concludere con le altre
  amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare
  lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini
  della semplificazione delle procedure.
     7.  Il provvedimento di valutazione del-l'impatto
  ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione
  dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo
  stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del
  committente o dell'autorità proponente nella  Gazzetta
  Ufficiale  e su un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
  data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale  decorrono
  i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale
  da parte dei soggetti interessati.
     8.  I progetti sottoposti alla procedura di valutazione
  dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque
  anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione
  dell'impatto ambientale.  In relazione alle caratteristiche del
  progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo.
  Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
  del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento,
  la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve
  essere reiterata.
 
                              Pag. 12
 
     9.  Il Ministro dell'ambiente informa ogni ventiquattro
  mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente
  legge e degli adeguamenti normativi regionali.
 
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