| (Competenze e procedure per progetti
di rilevanza nazionale).
1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di
impatto ambientale, relativo ad una delle categorie
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individuate all'allegato A alla presente legge, è trasmesso
dal committente o dall'autorità proponente al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali
ed alla regione o alle regioni interessate e al comune o ai
comuni territorialmente interessati.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni
interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di
presentazione della documentazione di cui al comma 1 da parte
del committente o dell'autorità proponente senza che le
regioni si siano espresse, provvede entro duecentoquaranta
giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del
progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo
soddisfa i princìpi della tutela ambientale, sulla base della
documentazione istruttoria o comunque disponibile, e tenuto
conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di
cui all'articolo 9.
3. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle
valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle
amministrazioni competenti in materia ambientale, nel caso in
cui la realizzazione del progetto preveda, relativamente alla
stessa materia, pareri, nullaosta, autorizzazioni.
4. Ove il Ministro dell'ambiente non provveda entro i
termini di cui al comma 2, la questione è rimessa, entro
sessanta giorni, al Consiglio dei ministri, che decide nei
successivi trenta giorni. In casi di eccezionale rilevanza e
complessità il predetto termine di trenta giorni può essere
prolungato fino a centoventi giorni, con apposita delibera del
Consiglio dei ministri.
5. In caso di pareri, nullaosta o autorizzazioni mancanti
o discordanti, ai fini di cui al comma 3 il Ministro
dell'ambiente indìce, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, apposite
conferenze di servizi. Per le opere e i progetti soggetti a
valutazione dell'impatto ambientale per i quali sia convocata
la conferenza di servizi ai fini dell'autorizzazione finale,
lo svolgimento e la conclusione della valutazione dell'impatto
ambientale avvengono entro un termine non superiore a dodici
mesi, fissato nella prima seduta della conferenza di servizi
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stessa. Il suddetto termine di dodici mesi non decorre
comunque sino alla presentazione all'autorità competente dello
studio di valutazione dell'impatto ambientale. Decorso detto
termine senza pronunciamento dell'autorità competente, si
procede ai sensi del comma 4 del presente articolo. Alla
conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza
ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione
di appartenenza, della regione interessata, del Ministero per
i beni culturali e ambientali e delle altre amministrazioni,
enti ed autorità di cui al comma 3. Le determinazioni
concordate nella conferenza tra le amministrazioni
intervenute, riportate nel verbale conclusivo della conferenza
stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
6. Anche al di fuori della ipotesi prevista dal comma 5,
il Ministero dell'ambiente può concludere con le altre
amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare
lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini
della semplificazione delle procedure.
7. Il provvedimento di valutazione del-l'impatto
ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione
dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo
stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del
committente o dell'autorità proponente nella Gazzetta
Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale
da parte dei soggetti interessati.
8. I progetti sottoposti alla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque
anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale. In relazione alle caratteristiche del
progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo.
Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento,
la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve
essere reiterata.
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9. Il Ministro dell'ambiente informa ogni ventiquattro
mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente
legge e degli adeguamenti normativi regionali.
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