| (Misure minime di pubblicità).
1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo
7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede a
sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a
diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi
nella provincia o nella regione interessata e in un manifesto
nei comuni interessati dal progetto per gli aspetti
ambientali, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in
apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, contenente comunque l'indicazione del proponente e del
progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione
dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e
dimensionamento dell'intervento, nonchè il luogo ove è
possibile prendere visione degli atti. Tali forme di
pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 2, comma
7, e le decorrenze dei termini devono essere messi a
disposizione del pubblico.
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