| (Inchiesta pubblica).
1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del
progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell'intervento medesimo, può presentare in forma scritta
all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla
procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel termine
di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui
Pag. 13
all'articolo 8, comma 1. Il giudizio di compatibilità
ambientale considera contestualmente, singolarmente o per
gruppi, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le
osservazioni del pubblico.
2. L'autorità competente comunica alla provincia o alle
province interessate e alla regione o alle regioni interessate
l'avvenuto ricevimento del progetto e dello studio
dell'impatto ambientale, entro dieci giorni dal deposito degli
stessi da parte del committente o dell'autorità proponente.
3. La provincia interessata o, nel caso di pertinenza di
più province, la regione, può disporre lo svolgimento di
un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal
committente o dall'autorità proponente, dei pareri forniti
dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei
cittadini. Qualora il progetto riguardi più regioni, queste
individuano il soggetto che curerà lo svolgimento
dell'inchiesta pubblica. Qualora entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2 non sia stato disposto lo
svolgimento dell'inchiesta pubblica, provvede il Ministero
dell'ambiente, secondo le modalità di cui all'allegato D alla
presente legge.
4. L'inchiesta di cui al comma 3 si conclude con una
relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati
emersi, che sono trasmessi entro novanta giorni al Ministero
dell'ambiente ed acquisiti e valutati ai fini del giudizio
finale di valutazione dell'impatto ambientale.
5. Il committente o l'autorità proponente può, anche su
propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione
della procedura, a un sintetico contraddittorio con i soggetti
che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del
contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio
finale di valutazione dell'impatto ambientale.
6. Quando il committente o l'autorità proponente intende
uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o
osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso
dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta
all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La
richiesta interrompe la decorrenza dei termini della
Pag. 14
procedura, che riprende il suo corso con il deposito del
progetto così modificato.
| |