Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60970
DDL5100-0013
Progetto di legge Camera n. 5100 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C5100. TESTIPDL
...C5100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5100 ZZ13 ZZPD ZZTR
                    (Inchiesta pubblica).
     1.  Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del
  progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi
  conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
  dell'intervento medesimo, può presentare in forma scritta
  all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla
  procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel termine
  di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui
 
                              Pag. 13
 
  all'articolo 8, comma 1.  Il giudizio di compatibilità
  ambientale considera contestualmente, singolarmente o per
  gruppi, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le
  osservazioni del pubblico.
     2.  L'autorità competente comunica alla provincia o alle
  province interessate e alla regione o alle regioni interessate
  l'avvenuto ricevimento del progetto e dello studio
  dell'impatto ambientale, entro dieci giorni dal deposito degli
  stessi da parte del committente o dell'autorità proponente.
     3.  La provincia interessata o, nel caso di pertinenza di
  più province, la regione, può disporre lo svolgimento di
  un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal
  committente o dall'autorità proponente, dei pareri forniti
  dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei
  cittadini.  Qualora il progetto riguardi più regioni, queste
  individuano il soggetto che curerà lo svolgimento
  dell'inchiesta pubblica.  Qualora entro trenta giorni dalla
  comunicazione di cui al comma 2 non sia stato disposto lo
  svolgimento dell'inchiesta pubblica, provvede il Ministero
  dell'ambiente, secondo le modalità di cui all'allegato D alla
  presente legge.
     4.  L'inchiesta di cui al comma 3 si conclude con una
  relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati
  emersi, che sono trasmessi entro novanta giorni al Ministero
  dell'ambiente ed acquisiti e valutati ai fini del giudizio
  finale di valutazione dell'impatto ambientale.
     5.  Il committente o l'autorità proponente può, anche su
  propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione
  della procedura, a un sintetico contraddittorio con i soggetti
  che hanno presentato pareri o osservazioni.  Il verbale del
  contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio
  finale di valutazione dell'impatto ambientale.
     6.  Quando il committente o l'autorità proponente intende
  uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o
  osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso
  dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta
  all'autorità competente, indicando il tempo necessario.  La
  richiesta interrompe la decorrenza dei termini della
 
                              Pag. 14
 
  procedura, che riprende il suo corso con il deposito del
  progetto così modificato.
 
DATA=980714 FASCID=DDL13-5100 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5100 TOTPAG=0030 TOTDOC=0030 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=026 PAGFIN=0014 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=510000 00 FASCIDC=13DDL5100 SORTNAV=0510000 000 00000 ZZDDLC5100 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati