| (Progetti di particolare
interesse ambientale).
1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla
vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative
interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente
anche su richiesta della regione o delle regioni interessate,
possono essere individuate singole tipologie progettuali,
comprese tra quelle di cui agli allegati I e II della citata
direttiva 85/337/CEE, come sostituiti dalla direttiva
97/11/CE, da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale,
stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal
Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo
le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità
competente.
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