| (Piani e programmi di rilievo regionale).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni disciplinano le modalità attraverso
le quali applicare i princìpi della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale per i progetti, desumibili dalle
disposizioni della presente legge, alla valutazione ed
approvazione di piani e programmi di rilievo regionale.
2. Nella disciplina dei piani e programmi di cui al comma
1 le regioni promuovono l'informazione nei confronti dei
cittadini garantendo l'effettiva possibilità che essi
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esprimano motivati avvisi sui piani e programmi di cui è
proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per
i piani e programmi di rilevante impatto ambientale, di
inchieste pubbliche.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la
regione abbia adempiuto all'obbligo, si provvede con le
modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 6 della presente legge.
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