| (Progetti di competenza regionale).
1. Sono definiti di competenza regionale i progetti di cui
agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210
del 7 settembre 1996.
2. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine al
rilievo nazionale o regionale di un progetto, la competenza
per la valutazione dell'impatto ambientale viene attribuita
con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa nella
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. In caso di progetto la cui valutazione dell'impatto
ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati
territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra
regioni circa gli effetti ambientali di un progetto
localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente
del Consiglio dei ministri, previa intesa nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si
applichi la procedura prevista al capo III della presente
legge. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il
progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su
proposta del Ministro competente per materia, con delibera del
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Consiglio dei ministri, acquisito il parere della regione nel
cui territorio il progetto deve essere realizzato.
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