| (Legislazione regionale e procedure).
1. Le regioni provvedono a disciplinare, con apposita
legge, i contenuti e le procedure di valutazione dell'impatto
ambientale, secondo le condizioni, i criteri e le norme
tecniche definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210
del 7 settembre 1996.
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