| (Competenze e procedure per progetti con impatti
ambientali transfrontalieri).
1. Nel caso di progetti che possano avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro
dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e
per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta
a Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre
1994, n.640, notifica i progetti allo Stato interessato.
2. Il Ministro dell'ambiente comunica al committente o
all'autorità proponente, caso per caso e su indicazione dello
Stato interessato, le modalità di informazione e
partecipazione del pubblico di detto Stato.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali, le regioni o le province autonome informano
immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di
loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere
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impatti ambientali transfrontalieri.
4. Il committente predispone a sua cura e sue spese la
documentazione per la consultazione tra gli Stati e per
l'informazione della popolazione interessata. Tale
documentazione comprende lo studio dell'impatto ambientale, il
progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli
impatti ambientali transfrontalieri.
5. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per
l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli
oneri sono posti a carico del committente.
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