| (Progetti per la cooperazione
allo sviluppo).
1. Sono sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto
ambientale, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, i progetti
finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo che
rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2,
comma 4, nonchè gli ulteriori progetti che saranno indicati
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro
degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme
tecniche per la valutazione dell'impatto ambientale delle
diverse tipologie di progetti di cui al comma 1, da applicare
in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente
legge e tenendo altresì conto dei princìpi, delle modalità e
dei criteri adottati in materia dalle maggiori organizzazioni
internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i
paesi in via di sviluppo.
3. Alla verifica della conformità della valutazione
dell'impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1
provvede il Ministero degli affari esteri secondo le modalità
e le norme tecniche di cui al comma 2.
| |