| (Norme transitorie).
1. Il procedimento di cui alla presente legge non si
applica ai progetti elencati nell'allegato A per i quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
legislazione vigente sia stato espresso il parere sulla
compatibilità ambientale ovvero sia già intervenuta
l'approvazione finale.
2. Al riordino delle competenze fra Stato e regioni si
provvede, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 71 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I
della legge 15 marzo 1997, n.59. Fino all'emanazione dei
provvedimenti relativi restano ferme le competenze regionali
relativamente alle tipologie di opere già disciplinate con
legge regionale in materia di valutazione dell'impatto
ambientale o rientranti nelle competenze primarie previste
dagli statuti speciali.
3. Agli adempimenti relativi alla valutazione dell'impatto
ambientale per le categorie progettuali di cui ai numeri 16 e
22 dell'allegato A provvedono le regioni a decorrere dalla
data di entrata in vigore delle leggi regionali in materia.
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