| (Misure di tutela e abrogazione di norme).
1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive
competenze, adottano i provvedimenti opportuni per il
controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle
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prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale. Qualora si verifichino violazioni degli impegni
presi o modifiche del progetto tali da comportare
significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità
competente per la valutazione dell'impatto ambientale intima
al responsabile di adeguare l'opera e, se necessario, ordina
la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione
ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti
cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio
1986, n.349. Con relazione da lui sottoscritta ed inviata
semestralmente, a decorrere dall'inizio dei lavori, al
Ministero dell'ambiente, alle regioni od alle province
autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva
competenza, il soggetto gestore è tenuto ad informare che i
lavori sono stati eseguiti ovvero proseguono in adempimento
dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale.
2. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive
competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli
articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n.349, per inibire
l'esecuzione delle opere e degli interventi che, rientranti
fra le categorie dei progetti cui si applica la procedura di
cui alla presente legge, non siano stati sottoposti a
valutazione dell'impatto ambientale e per ripristinare la
situazione a spese del responsabile.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, possono, qualora necessario per il
recepimento della corrispondente normativa comunitaria, essere
modificati gli allegati alla presente legge ed all'atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.210 del 7 settembre 1996.
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4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate, in
coerenza con gli accordi internazionali e con la normativa
dell'Unione europea in materia, le modalità di controllo sul
rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati.
5. Per le categorie di progetti considerati dalla presente
legge, sono abrogate le disposizioni di legge in materia
ambientale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione
alla costruzione ed all'esercizio di opere, connesse alla
procedura disciplinata dalla presente legge.
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