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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60981
DDL5100-0024
Progetto di legge Camera n. 5100 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C5100. TESTIPDL
...C5100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5100 ZZ13 ZZPD ZZTR
          (Misure di tutela e abrogazione di norme).
     1.  Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive
  competenze, adottano i provvedimenti opportuni per il
  controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle
 
                              Pag. 19
 
  prescrizioni del provvedimento di valutazione dell'impatto
  ambientale.  Qualora si verifichino violazioni degli impegni
  presi o modifiche del progetto tali da comportare
  significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità
  competente per la valutazione dell'impatto ambientale intima
  al responsabile di adeguare l'opera e, se necessario, ordina
  la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione
  ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti
  cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio
  1986, n.349.  Con relazione da lui sottoscritta ed inviata
  semestralmente, a decorrere dall'inizio dei lavori, al
  Ministero dell'ambiente, alle regioni od alle province
  autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva
  competenza, il soggetto gestore è tenuto ad informare che i
  lavori sono stati eseguiti ovvero proseguono in adempimento
  dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di
  valutazione dell'impatto ambientale.
     2.  Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive
  competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli
  articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n.349, per inibire
  l'esecuzione delle opere e degli interventi che, rientranti
  fra le categorie dei progetti cui si applica la procedura di
  cui alla presente legge, non siano stati sottoposti a
  valutazione dell'impatto ambientale e per ripristinare la
  situazione a spese del responsabile.
     3.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del
  Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
  rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti
  Commissioni parlamentari, possono, qualora necessario per il
  recepimento della corrispondente normativa comunitaria, essere
  modificati gli allegati alla presente legge ed all'atto di
  indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n.210 del 7 settembre 1996.
 
                              Pag. 20
 
     4.  Con le stesse modalità di cui al comma 3, sentite le
  competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate, in
  coerenza con gli accordi internazionali e con la normativa
  dell'Unione europea in materia, le modalità di controllo sul
  rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente
  modificati.
     5.  Per le categorie di progetti considerati dalla presente
  legge, sono abrogate le disposizioni di legge in materia
  ambientale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione
  alla costruzione ed all'esercizio di opere, connesse alla
  procedura disciplinata dalla presente legge.
 
DATA=980714 FASCID=DDL13-5100 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5100 TOTPAG=0030 TOTDOC=0030 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=029 PAGFIN=0020 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=510000 00 FASCIDC=13DDL5100 SORTNAV=0510000 000 00000 ZZDDLC5100 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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