| (Norme di attuazione e finanziarie).
1. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi
dell'impatto ambientale da parte delle autorità proponenti
sono ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno
carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la
realizzazione dei lavori stessi.
2. Per le esigenze connesse al recepimento ed
all'attuazione della normativa comunitaria in materia di
valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la
complessiva spesa di lire 2.376 milioni annue destinate al
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funzionamento della commissione per la valutazione
dell'impatto ambientale e allo svolgimento di inchieste
pubbliche. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 3, comma 2, della presente legge, il medesimo
finanziamento o la quantità residua viene destinato al
funzionamento della nuova struttura coordinata o unificata
presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
3. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, di volta
in volta individuati dal Ministro dell'ambiente, è stabilita,
per le maggiori esigenze che si determinano per il
conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di
onere a carico del committente o dell'autorità proponente in
misura dell'1 per mille del valore dichiarato all'atto della
presentazione del progetto stesso. Tale quota è versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'ambiente, alle apposite unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si
provvede, a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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