| 1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che
producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonchè
impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500
tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2. a) Centrali termiche ed altri impianti di
combustione con potenza termica di almeno 50 MW, con
esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui
agli accordi di programma previsti dall'articolo 22, comma 11,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive
modificazioni;
b) Centrali nucleari e altri reattori nucleari,
compresi la disattivazione e lo smantellamento di tali
centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la
produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili,
la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente
termica).
3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili
nucleari irradiati;
b) Impianti destinati:
alla produzione o all'arricchimento di combustibile
nucleare;
al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
di residui altamente radioattivi;
allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari
irradiati;
esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
radioattivi;
esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di
10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui
radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;
c) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio
dei residui radioattivi.
4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio.
5. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra
di loro:
a) per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base;
b) per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base;
c) per la fabbricazione di fertilizzanti a base
di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti);
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d) per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi;
e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici
di base mediante procedimento chimico o biologico;
f) per la fabbricazione di esplosivi.
6. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il
traffico a grande distanza, nonchè aeroporti con piste di
decollo e di atterraggio lunghe almeno 1.500 metri;
b) Costruzione di autostrade e di strade
riservate alla circolazione automobilistica accessibili solo
attraverso svincoli o intersezioni controllate e su cui sono
vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli;
c) Costruzione di nuove strade extraurbane a
quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade
esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più
corsie; le strade di cui alla presente lettera devono essere
di lunghezza di almeno 10 chilometri riferita all'intero
progetto e non a singoli lotti del medesimo.
7. a) Vie navigabili e porti di navigazione interni
che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a
1.350 tonnellate;
b) Porti commerciali marittimi, moli di carico e
scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti
(esclusi gli attracchi per le navi traghetto) che possono
accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.
8. Impianti di smaltimento dei rifiuti, cui si applica la
direttiva 91/689/CEE, mediante incenerimento, trattamento
chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9,
della direttiva 75/442/CEE, o interramento di rifiuti
pericolosi già classificati tossici e nocivi dalla
deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n.915, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.253 del 13 settembre 1984.
9. Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica
con potenza superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi
direttamente asserviti.
10. Dighe ed altri impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza
superiore a 15 metri o laddove un nuovo o supplementare volume
di acqua determini un volume di invaso superiore ad un milione
di metri cubi.
11. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 17,
comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n.36.
12. Interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto
1990, n.240, e successive modificazioni.
13. Impianti per la produzione del biossido di titanio di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.100.
14. Elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 kV
e di lunghezza superiore a 5 chilometri.
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15. Prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi.
16. Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
17. Costruzione di terminali per il carico e lo scarico
degli idrocarburi e sostanze pericolose.
18. Sfruttamento minerario della piattaforma
continentale.
19. Realizzazione di condotte sottomarine per il
trasporto di idrocarburi e delle sostanze di cui al numero
17.
20. Realizzazione di impianti per il trattamento delle
morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che
trasportano le sostanze di cui al numero 17.
21. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle
acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o
ricaricata sia pari o superiore a 5 milioni di metri cubi per
anno.
22. Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed
il trattamento mineralurgico delle sostanze minerali di
miniera ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio
decreto 29 luglio 1927, n.1443, e successive modificazioni,
ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti
dalle medesime attività e dalle relative lavorazioni, i cui
lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva
superiore a 20 ettari.
23. a) Stoccaggio di prodotti chimici,
petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000
metri cubi;
b) Stoccaggio superficiale di gas naturali con
una capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;
c) Stoccaggio di prodotti di gas di petrolio
liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 metri
cubi;
d) Stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di
capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;
e) Stoccaggio di prodotti combustibili solidi con
capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.
24. Grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente
fluviale così come saranno definiti con decreto del Presidente
della Repubblica emanato secondo le modalità di cui
all'articolo 17, comma 3.
25. Gasdotti, oleodotti e condutture di prodotti chimici
di lunghezza superiore a 40 chilometri e diametro superiore o
uguale a 800 millimetri, esclusi quelli disciplinati dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.526.
26. Impianti di gassificazione e liquefazione.
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