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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60984
DDL5100-0027
Progetto di legge Camera n. 5100 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C5100. TESTIPDL
...C5100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 22 Allegato A (Articolo 2, comma 4) CATEGORIE PROGETTUALI
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC5100 ZZ13 ZZPD ZZTR
      1.  Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che
  producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonchè
  impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500
  tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
      2.  a)  Centrali termiche ed altri impianti di
  combustione con potenza termica di almeno 50 MW, con
  esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui
  agli accordi di programma previsti dall'articolo 22, comma 11,
  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive
  modificazioni;
          b)  Centrali nucleari e altri reattori nucleari,
  compresi la disattivazione e lo smantellamento di tali
  centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la
  produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili,
  la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente
  termica).
      3.  a)  Impianti per il ritrattamento di combustibili
  nucleari irradiati;
          b)  Impianti destinati:
          alla produzione o all'arricchimento di combustibile
  nucleare;
          al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
  di residui altamente radioattivi;
          allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari
  irradiati;
          esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui
  radioattivi;
          esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di
  10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui
  radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;
          c)  Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio
  dei residui radioattivi.
      4.  Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
  dell'acciaio.
      5.  Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
  produzione su scala industriale, mediante processi di
  trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano
  affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra
  di loro:
          a)  per la fabbricazione di prodotti chimici
  organici di base;
          b)  per la fabbricazione di prodotti chimici
  inorganici di base;
          c)  per la fabbricazione di fertilizzanti a base
  di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
  composti);
 
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          d)  per la fabbricazione di prodotti di base
  fitosanitari e di biocidi;
          e)  per la fabbricazione di prodotti farmaceutici
  di base mediante procedimento chimico o biologico;
          f)  per la fabbricazione di esplosivi.
      6.  a)  Costruzione di tronchi ferroviari per il
  traffico a grande distanza, nonchè aeroporti con piste di
  decollo e di atterraggio lunghe almeno 1.500 metri;
          b)  Costruzione di autostrade e di strade
  riservate alla circolazione automobilistica accessibili solo
  attraverso svincoli o intersezioni controllate e su cui sono
  vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli;
          c)  Costruzione di nuove strade extraurbane a
  quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade
  esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più
  corsie; le strade di cui alla presente lettera devono essere
  di lunghezza di almeno 10 chilometri riferita all'intero
  progetto e non a singoli lotti del medesimo.
      7.  a)  Vie navigabili e porti di navigazione interni
  che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a
  1.350 tonnellate;
          b)  Porti commerciali marittimi, moli di carico e
  scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti
  (esclusi gli attracchi per le navi traghetto) che possono
  accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.
      8.  Impianti di smaltimento dei rifiuti, cui si applica la
  direttiva 91/689/CEE, mediante incenerimento, trattamento
  chimico, quale definito nell'allegato II  bis,  punto D 9,
  della direttiva 75/442/CEE, o interramento di rifiuti
  pericolosi già classificati tossici e nocivi dalla
  deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di
  cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
  10 settembre 1982, n.915, pubblicata nel supplemento ordinario
  alla  Gazzetta Ufficiale  n.253 del 13 settembre 1984.
      9.  Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica
  con potenza superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi
  direttamente asserviti.
      10.  Dighe ed altri impianti destinati a trattenere,
  regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza
  superiore a 15 metri o laddove un nuovo o supplementare volume
  di acqua determini un volume di invaso superiore ad un milione
  di metri cubi.
      11.  Le opere e gli interventi di cui all'articolo 17,
  comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n.36.
      12.  Interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto
  1990, n.240, e successive modificazioni.
      13.  Impianti per la produzione del biossido di titanio di
  cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.100.
      14.  Elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 kV
  e di lunghezza superiore a 5 chilometri.
 
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      15.  Prospezione, ricerca e coltivazione di
  idrocarburi.
      16.  Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
      17.  Costruzione di terminali per il carico e lo scarico
  degli idrocarburi e sostanze pericolose.
      18.  Sfruttamento minerario della piattaforma
  continentale.
      19.  Realizzazione di condotte sottomarine per il
  trasporto di idrocarburi e delle sostanze di cui al numero
  17.
      20.  Realizzazione di impianti per il trattamento delle
  morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che
  trasportano le sostanze di cui al numero 17.
      21.  Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle
  acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o
  ricaricata sia pari o superiore a 5 milioni di metri cubi per
  anno.
      22.  Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed
  il trattamento mineralurgico delle sostanze minerali di
  miniera ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio
  decreto 29 luglio 1927, n.1443, e successive modificazioni,
  ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti
  dalle medesime attività e dalle relative lavorazioni, i cui
  lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva
  superiore a 20 ettari.
      23.  a)  Stoccaggio di prodotti chimici,
  petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000
  metri cubi;
          b)  Stoccaggio superficiale di gas naturali con
  una capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;
          c)  Stoccaggio di prodotti di gas di petrolio
  liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 metri
  cubi;
          d)  Stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di
  capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi;
          e)  Stoccaggio di prodotti combustibili solidi con
  capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.
      24.  Grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente
  fluviale così come saranno definiti con decreto del Presidente
  della Repubblica emanato secondo le modalità di cui
  all'articolo 17, comma 3.
      25.  Gasdotti, oleodotti e condutture di prodotti chimici
  di lunghezza superiore a 40 chilometri e diametro superiore o
  uguale a 800 millimetri, esclusi quelli disciplinati dal
  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
  n.526.
      26.  Impianti di gassificazione e liquefazione.
 
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