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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60987
DDL5100-0030
Progetto di legge Camera n. 5100 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5100)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C5100. TESTIPDL
...C5100.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 29 Allegato D (articolo 9, comma 3) INCHIESTA PUBBLICA
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC5100 ZZ13 ZZPD ZZTR
      1.  Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del
  personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non
  inferiore a dirigente o equiparata, ovvero della magistratura
  amministrativa, è nominato dal Ministro dell'ambiente.
      2.  Non possono essere nominati ai sensi del numero 1
  coloro che siano stati titolari di rapporti di lavoro anche
  autonomo o abbiano ricevuto sovvenzioni, anche per ragioni di
  studio e ricerca, o contributi a qualsiasi altro titolo,
  dall'autorità proponente o dal committente.
      3.  Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate
  forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei
  cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste
  pubbliche.
      4.  Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui
  all'articolo 8, comma 1, i consigli comunali e provinciali e
  le assemblee generali delle comunità montane territorialmente
  interessati esprimono al presidente dell'inchiesta pubblica
  valutazioni inerenti alla realizzazione del progetto proposto.
  Tali deliberazioni sono trasmesse in copia al Ministro
  dell'ambiente e al presidente della giunta regionale ai sensi
  del numero 8.
      5.  Gli enti locali, secondo i propri statuti e
  regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni
  dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma
  1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle
  avviate dalle autorità competenti, dandone comunicazione al
  Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al
  presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a
  conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei
  risultati raggiunti.
      6.  Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base
  all'attinenza, decide sull'ammissibilità delle memorie e
  svolge audizioni aperte al pubblico, con i soggetti che hanno
  presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali
  a carattere nazionale presenti nella regione e con le
  associazioni ambientali a carattere regionale-locale, nonchè
  concede il diritto di replica in relazione a quanto previsto
  dal numero 7.
      7.  Il committente o l'autorità proponente può presentare
  osservazioni alle memorie di cui ai numeri precedenti.
      8.  Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione
  di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude
  l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le
  memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni,
  con una sintetica relazione sulle attività svolte.  Il
  provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale considera
  contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni
  presentate nel corso dell'inchiesta pubblica.  Il parere
 
                              Pag. 30
 
  difforme dal contenuto delle osservazioni presentate deve
  essere motivato dal Ministro dell'ambiente nel
  provvedimento.
      9.  I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta
  pubblica ed ai tre esperti sono determinati con decreto del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
DATA=980714 FASCID=DDL13-5100 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5100 TOTPAG=0030 TOTDOC=0030 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=001 PAGFIN=0030 RIGFIN=008 UPAG=SI PAGEIN=29 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=510000 00 FASCIDC=13DDL5100 SORTNAV=0510000 000 00000 ZZDDLC5100 NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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