| 1. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del
personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non
inferiore a dirigente o equiparata, ovvero della magistratura
amministrativa, è nominato dal Ministro dell'ambiente.
2. Non possono essere nominati ai sensi del numero 1
coloro che siano stati titolari di rapporti di lavoro anche
autonomo o abbiano ricevuto sovvenzioni, anche per ragioni di
studio e ricerca, o contributi a qualsiasi altro titolo,
dall'autorità proponente o dal committente.
3. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate
forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei
cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste
pubbliche.
4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui
all'articolo 8, comma 1, i consigli comunali e provinciali e
le assemblee generali delle comunità montane territorialmente
interessati esprimono al presidente dell'inchiesta pubblica
valutazioni inerenti alla realizzazione del progetto proposto.
Tali deliberazioni sono trasmesse in copia al Ministro
dell'ambiente e al presidente della giunta regionale ai sensi
del numero 8.
5. Gli enti locali, secondo i propri statuti e
regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni
dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma
1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle
avviate dalle autorità competenti, dandone comunicazione al
Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al
presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a
conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei
risultati raggiunti.
6. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base
all'attinenza, decide sull'ammissibilità delle memorie e
svolge audizioni aperte al pubblico, con i soggetti che hanno
presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali
a carattere nazionale presenti nella regione e con le
associazioni ambientali a carattere regionale-locale, nonchè
concede il diritto di replica in relazione a quanto previsto
dal numero 7.
7. Il committente o l'autorità proponente può presentare
osservazioni alle memorie di cui ai numeri precedenti.
8. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione
di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude
l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le
memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni,
con una sintetica relazione sulle attività svolte. Il
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale considera
contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni
presentate nel corso dell'inchiesta pubblica. Il parere
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difforme dal contenuto delle osservazioni presentate deve
essere motivato dal Ministro dell'ambiente nel
provvedimento.
9. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta
pubblica ed ai tre esperti sono determinati con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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