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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60989
DDL5100-0002
Relazione Camera n. 5100-A (DDL13-5100-A)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5100A, C428A, C1557A, C1652A. TESTIPDL
...C5100A, C428A, C1557A, C1652A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5100A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge che si
  sottopone all'esame dell'Assemblea ha lo scopo di definire una
  disciplina organica della valutazione dell'impatto ambientale.
  La normativa comunitaria in materia ha infatti determinato la
  necessità di un adeguamento della legislazione nazionale.  I
  punti che seguono illustrano specificamente il contesto
  normativo in cui si inserisce il provvedimento in esame, gli
  aspetti considerati nel corso dell'istruttoria legislativa
  svolta ed il testo elaborato dalla Commissione.
  1.   Ambito di intervento normativo e rapporto con la
  legislazione vigente.
     Il progetto di legge ha lo scopo di dare compiuta ed
  organica attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva
  85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata
  dalla direttiva 97/11/CE, del 3 marzo 1997, relativa alla
  disciplina della procedura della valutazione dell'impatto
  ambientale (VIA), volta a consentire una valutazione globale
  ed integrata delle possibili conseguenze per l'ambiente dei
  progetti di nuove opere, pubbliche e private.  A tali fini,
  sono individuate, nell'allegato I alla direttiva, talune
  tipologie progettuali, relative a categorie di grandi opere da
  sottoporre necessariamente alla procedura di VIA.  L'allegato
  II individua invece ulteriori categorie di opere per le quali
  l'applicazione della procedura è rimessa alla valutazione
  degli Stati membri.  Di recente, la citata direttiva 97/11/CE
  ha introdotto un allegato III che precisa i criteri di
  selezione cui fare riferimento ai fini della predetta
  valutazione, vale a dire le caratteristiche dei progetti
  medesimi, la loro localizzazione, le caratteristiche
  dell'impatto potenziale.
     La normativa comunitaria disciplina quindi il procedimento
  per la valutazione dell'impatto ambientale delle opere, che ha
  inizio con l'elaborazione da parte del committente dello
  studio di impatto ambientale, che dovrà contenere specifiche
  informazioni, indicate nell'allegato IV alla direttiva.  Sono
  quindi stabiliti i criteri per la disciplina, da parte degli
  Stati membri, delle modalità di informazione del pubblico e di
  consultazione delle autorità competenti nonché per la
  regolamentazione della procedura nei casi in cui un progetto
  può avere influenze anche oltre le frontiere dello Stato in
  cui viene realizzato, recependo in tal modo i contenuti della
  convenzione di Espoo, del 25 febbraio 1999, sulla valutazione
  dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.
     In attesa dell'approvazione di un'organica normativa di
  recepimento della normativa comunitaria, alla citata direttiva
  85/337/CEE è stata data una prima attuazione nell'ordinamento
  nazionale con l'articolo 6 della legge istitutiva del
  Ministero dell'ambiente, la legge 8 luglio 1986, n. 349, che
  ha introdotto una disciplina della valutazione di impatto
  ambientale, espressamente qualificata come provvisoria.  In
  attuazione del citato articolo 6, è stato quindi emanato il
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
  1988, n. 377, contenente la regolamentazione delle pronunce di
  compatibilità ambientale, successivamente integrato dal
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre
  1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi
 
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  di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di
  compatibilità ambientale.  Tali atti normativi hanno definito
  un primo elenco delle opere da sottoporre a VIA;
  successivamente, specifiche leggi di settore hanno previsto,
  di volta in volta, l'applicazione della procedura di
  valutazione dell'impatto ambientale ad ulteriori categorie
  progettuali.
     In base alla normativa richiamata, sono state pertanto
  sottoposte alla procedura di VIA tutte le opere individuate
  nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE ed alcune di quelle
  contenute nell'allegato II.
     Peraltro, con un parere motivato, indirizzato alla
  Repubblica italiana il 7 luglio 1993, ai sensi dell'articolo
  169 del Trattato CEE, la Commissione delle Comunità europee ha
  contestato al Governo italiano la non corretta attuazione
  della direttiva in materia di valutazione di impatto
  ambientale, rilevando come la direttiva medesima non consenta
  di sottrarre in via generale alla procedura di VIA le opere
  ricomprese nell'allegato II, ma impone comunque di valutare,
  caso per caso, sulla base delle caratteristiche delle opere
  medesime, l'opportunità di applicare o meno l'anzidetta
  procedura.  Successivamente, in data 27 maggio 1994, è stata
  comunicata al Governo italiano la presentazione di un ricorso
  della Commissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
  per i motivi indicati.
     Al fine di porre rimedio ai problemi segnalati dalla
  Commissione e in attesa dell'approvazione di una disciplina di
  più ampio respiro, in base alla legge 22 febbraio 1994, n. 146
  (legge comunitaria per il 1993), è stato adottato, con il
  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, un
  apposito atto di indirizzo e di coordinamento, che definisce
  le condizioni, i criteri e le norme tecniche per
  l'applicazione, da parte delle regioni, della procedura di VIA
  alle tipologie progettuali indicate nell'allegato II alla
  direttiva 85/337/CEE.  Peraltro, la Commissione europea ha
  ribadito, con ulteriori pareri motivati, le ragioni di
  contestazione nei confronti della Repubblica italiana,
  evidenziando come la disciplina vigente nel nostro
  ordinamento, anche a seguito dell'ultimo provvedimento
  adottato, escluda la possibilità di effettuare, in tutto il
  territorio nazionale o in una parte di esso, una valutazione
  di impatto ambientale per varie categorie di progetti comprese
  nel citato allegato II.
     Il progetto di legge che si sottopone all'esame
  dell'Assemblea, già approvato dall'altro ramo del Parlamento,
  mira a superare l'attuale frammentazione della normativa ed i
  limiti della medesima, evidenziati anche dagli organi
  dell'Unione europea, fissando princìpi, criteri e modalità per
  un'organica e puntuale attuazione della disciplina comunitaria
  nell'ordinamento nazionale.
     Il progetto di legge dà altresì attuazione alla direttiva
  96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla
  prevenzione e alla riduzione integrate dell'inquinamento
  (IPPC), che disciplina il rilascio, il riesame ed il rinnovo
  dell'autorizzazione integrata ambientale sia per i nuovi
  impianti che per quelli esistenti, individuando misure volte
  ad evitare ovvero a ridurre in modo considerevole le emissioni
  nell'aria, nelle acque e nel terreno e a conseguire un elevato
  livello di protezione dell'ambiente, nel suo complesso.  Giova
  ricordare, in proposito, che l'articolo 2- bis  della
  direttiva 85/337/CEE, sulla valutazione di impatto ambientale,
  introdotto dalla direttiva 97/11/CE, ha espressamente
  riconosciuto la possibilità per gli Stati membri di prevedere
  una procedura unica per soddisfare i requisiti previsti dalla
  disciplina sulla VIA e quelli prescritti dalla disciplina
  sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
  (IPPC).  Con il progetto di legge in esame si effettua una
  precisa scelta in tal senso, dando quindi attuazione anche
  alla direttiva 96/61/CE, per la parte relativa ai nuovi
  impianti e alle modifiche sostanziali degli impianti
  esistenti; per quanto concerne l'applicazione della medesima
  procedura IPPC agli impianti esistenti, la predetta direttiva
  96/61/CE è stata invece già recepita con il recente decreto
  legislativo n. 372, del 4 agosto 1999, emanato in base alla
  legge n. 128 del 1998 (legge comunitaria 1995-1997).
 
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  2.   Istruttoria legislativa svolta - Pareri delle
  Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le
  questioni regionali.
     Il testo del progetto di legge n. 5100, approvato dal
  Senato, è stato il frutto di una approfondita discussione
  presso quel ramo del Parlamento.  Il provvedimento, adottato
  come testo base nel corso dell'esame presso la Commissione
  ambiente della Camera, ha costituito un buon punto di
  partenza, che ha richiesto peraltro un ulteriore
  approfondimento e alcune modifiche da parte della
  Commissione.
     In merito all'istruttoria legislativa svolta, va osservato
  innanzitutto, con riferimento a quanto previsto dalla lettera
  a)  del comma 4 dell'articolo 79 del regolamento della
  Camera, che l'intervento legislativo si rende necessario per
  il recepimento della disciplina comunitaria, contenuta nelle
  due direttive 85/337/CEE e 97/11/CE, superando così il regime
  transitorio introdotto dall'articolo 6 della legge n. 349 del
  1986.
     Rispetto agli altri parametri fissati dal citato comma 4
  dell'articolo 79, la Commissione ha approfondito, poi, in
  particolare, gli aspetti previsti alla lettera  b),
  concernenti il coordinamento tra la legislazione statale e
  quella regionale, nel rispetto delle competenze degli enti
  locali, e la compatibilità della disciplina con la normativa
  dell'Unione europea.
     Dal primo punto di vista, nel corso dell'esame in Comitato
  ristretto, si è proceduto, quindi, ad audizioni informali di
  alcuni soggetti istituzionali, tra cui rappresentanti delle
  regioni, delle province e dei comuni, per una migliore
  istruzione del provvedimento, soprattutto dal punto di vista
  della definizione dei rapporti tra legislazione nazionale e
  legislazione regionale.  Proprio allo scopo di approfondire le
  problematiche relative alla ripartizione delle competenze tra
  Stato e regioni, si è ritenuto opportuno, poi, approfondire
  ulteriormente gli aspetti introdotti dal decreto legislativo
  n. 112 del 1998, che ha individuato le procedure per la
  revisione della distribuzione delle competenze fra Stato e
  regioni.
     In ordine ai rapporti con la normativa comunitaria, la
  Commissione ha provveduto a coordinare la disciplina con la
  normativa comunitaria già richiamata, in modo da rendere la
  legislazione nazionale in materia di valutazione di impatto
  ambientale omogenea a quella fissata a livello di Unione
  europea, per porre fine in tal modo alla procedura di
  infrazione avviata in sede europea.
     Sempre nel rispetto dei princìpi sanciti dal regolamento
  della Camera in merito all'istruttoria legislativa, si è
  considerata, inoltre, la necessità di definire puntualmente
  gli obiettivi dell'intervento normativo e la congruità dei
  mezzi individuati per conseguirli, oltre a quella di
  individuare termini adeguati per l'attuazione della
  disciplina, ai sensi della lettera  c)  dell'articolo 79,
  comma 4, del regolamento.  In tal senso, sono stati scanditi i
  termini per l'espletamento delle diverse fasi della procedura
  di VIA, mentre, al Capo VI, è stata stabilita una dettagliata
  disciplina transitoria, con la fissazione di un margine
  adeguato di attuazione della nuova normativa, in particolare,
  per il riordino delle competenze tra Stato e regioni.  Sono
  state inoltre introdotte, soprattutto all'articolo 5,
  disposizioni di semplificazione e di razionalizzazione dei
  procedimenti, volte a ridurre gli oneri, amministrativi e
  finanziari, per gli operatori interessati.  Anche con
  riferimento all'inequivocità e alla chiarezza del significato
  delle definizioni e delle disposizioni, la Commissione ha
  cercato di definire in maniera congrua l'articolato del
  provvedimento, al fine di ottenere una corretta sistemazione
  del testo normativo anche dal punto di vista formale.
     La Commissione ha inteso poi sviluppare ulteriormente gli
  aspetti relativi alla tutela ambientale e alla puntuale
  definizione delle procedure, anche in considerazione dei
  pareri espressi dalle Commissioni competenti.  Il numero
  elevato di emendamenti presentati ha determinato un intenso
 
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  dibattito, da cui sono scaturite modifiche del testo base, nei
  termini di cui più diffusamente si dirà in seguito.  Vale la
  pena di ricordare, dapprima, che sulle modifiche apportate
  tutte le Commissioni permanenti e la Commissione parlamentare
  per le questioni regionali hanno espresso il parere di
  competenza, indicando alla Commissione alcuni aggiustamenti al
  testo, che la Commissione ha in parte recepito, ancora una
  volta, nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 79,
  comma 4, del regolamento.
     In particolare, la Commissione, nel rispetto delle
  competenze delle regioni e delle autonomie locali, ha
  precisato, anche con riferimento ad un'osservazione contenuta
  nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali il
  7 luglio scorso, che le regioni a statuto speciale e le
  province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i
  rispettivi ordinamenti ai princìpi contenuti nel provvedimento
  secondo quanto previsto dagli statuti e dalle relative norme
  di attuazione.  Ai fini, poi, di una migliore conformità della
  disciplina proposta ai princìpi della gerarchia delle fonti,
  aderendo ad una condizione espressa dalla Commissione affari
  costituzionali sempre nel parere del 7 luglio, la Commissione
  ha, altresì, previsto che il decreto del Presidente della
  Repubblica di adeguamento degli allegati alle modifiche
  introdotte dalla corrispondente normativa comunitaria deve
  avere la natura di regolamento delegificante.  Un'altra
  condizione, posta dalla Commissione difesa, non è stata invece
  recepita dalla Commissione, in quanto riferita a problematiche
  di tutela della salute dei lavoratori, che esulano dalle
  specifiche competenze della Commissione ambiente e rispetto
  alle quali non si è ritenuto possibile rinvenire soluzioni
  nell'ambito del provvedimento in esame.  Sono state invece
  recepite integralmente le condizioni contenute nei pareri
  espressi dalla Commissione bilancio che, da ultimo,
  riesaminato il provvedimento alla luce dei documenti di
  bilancio per il triennio 2000-2002, ha espresso parere
  favorevole, con un'unica osservazione, riferita all'articolo
  18 del provvedimento, in materia di sanzioni.  La Commissione
  non ha inteso invece recepire le condizioni espresse nel
  parere della Commissione cultura, ritenendo che le esigenze ad
  esse sottese fossero già recepite sostanzialmente nel testo
  approvato.  Per le medesime ragioni, si è ritenuto di non
  recepire le condizioni in un primo tempo poste dalla
  Commissione attività produttive che, riesaminato il testo
  nella seduta del 27 luglio scorso, ha comunque espresso parere
  favorevole senza alcuna osservazione o condizione.  Per quanto
  riguarda il parere espresso dalla Commissione lavoro, si è
  ritenuto, poi, di non accogliere una condizione riferita
  all'articolo 3, comma 1, del provvedimento, in quanto non è
  parso opportuno modificare ed adeguare una disciplina che,
  come d'altra parte è stato evidenziato negli stessi pareri
  della Commissione lavoro, è in vigore dal 1986.  La Commissione
  lavoro, comprendendo tali obiettive difficoltà, da ultimo,
  nella seduta del 29 luglio 1999, ha deliberato di trasformare
  in osservazione l'unica condizione precedentemente formulata.
  Sia la Commissione affari sociali, sia la Commissione
  politiche dell'Unione europea, con osservazioni formulate nei
  rispettivi pareri, hanno prospettato l'opportunità di
  garantire un maggior coinvolgimento dei cittadini e delle
  associazioni nella fase di svolgimento dell'inchiesta
  pubblica.  Pur trattandosi di un problema reale, la Commissione
  ha ritenuto, peraltro, che la soluzione potrà essere valutata
  in una successiva fase dell' iter  parlamentare del
  provvedimento.  Si è, invece, recepito il parere della
  Commissione politiche dell'Unione europea, nella parte in cui
  ha evidenziato la necessità di un maggior coordinamento delle
  disposizioni relative alle informazioni che il committente
  deve fornire con le analoghe previsioni contenute nella
  direttiva 85/337/CEE.  Per quanto riguarda, infine, le altre
  osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni
  permanenti e dalla Commissione parlamentare per le questioni
  regionali, la Commissione ambiente, pur rilevandone
  l'importanza in ordine al miglior coordinamento tra la
 
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  legislazione dello Stato e quella delle regioni, si è
  riservata di valutarle nella successiva fase di esame del
  provvedimento.
  3.  Il testo della Commissione.
     E' secondo queste linee di tendenza che è stato definito,
  quindi, nel corso dell'istruttoria legislativa, il testo del
  progetto di legge che viene ora sottoposto all'esame
  dell'Assemblea.
     Il testo elaborato dalla Commissione lascia
  sostanzialmente invariato l'impianto del provvedimento varato
  dal Senato, apportando peraltro talune modifiche alla
  disciplina in esso contenuta.  Il provvedimento è articolato in
  sei capi ed è corredato di quattro allegati.
     Il Capo I definisce i princìpi generali della nuova
  normativa: in particolare, l'articolo 1 enuncia le finalità
  del progetto di legge, individuandole nella definizione dei
  princìpi, delle procedure e di una normativa-quadro per la
  prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento nonché
  per la tutela dell'ambiente con riferimento ai progetti aventi
  un prevedibile, rilevante impatto sul medesimo; dette finalità
  si richiamano a quelle delle già citate direttive comunitarie
  85/337/CEE - come modificata dalla direttiva 97/11/CE - in
  materia di valutazione di impatto ambientale, e 96/61/CE, in
  materia di prevenzione e riduzione integrate
  dell'inquinamento, alle quali il progetto di legge dà
  espressamente attuazione nell'ordinamento interno.  Una
  specificazione delle finalità si evince anche dal comma 1 del
  successivo articolo 2.
     Sempre all'articolo 1, si conserva la qualificazione, già
  presente nel testo del Senato, di princìpi fondamentali, ai
  sensi dell'articolo 117 della Costituzione, attribuita alle
  disposizioni del progetto di legge, mentre i princìpi da esse
  desumibili vengono qualificati come norme di riforma
  economico-sociale, come tali vincolanti per le regioni a
  statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
  Bolzano aventi competenza primaria in materia.  I commi 3 e 4
  recano disposizioni relative alle procedure per l'adeguamento
  delle normative regionali alla nuova disciplina statale: in
  particolare, rispetto al testo già approvato dal Senato, è
  stato precisato, al comma 3, che, fino all'emanazione di nuove
  discipline da parte delle regioni a statuto ordinario, si
  applicano comunque, oltre alle previgenti normative regionali
  in materia, in quanto compatibili con la nuova legge statale,
  anche gli articoli 2, 4 e 5 di quest'ultima, riguardanti,
  rispettivamente l'individuazione dell'oggetto della
  disciplina, i soggetti del procedimento, la fase
  dell'istruttoria preliminare.  Il comma 4, non contenuto nel
  testo approvato dal Senato, indica invece le modalità di
  adeguamento ai princìpi della nuova disciplina da parte delle
  regioni ad autonomia speciale e delle province di Trento e
  Bolzano.
     L'articolo 2 definisce l'ambito oggettivo di applicazione
  del progetto di legge, precisando la natura nonché le finalità
  del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
  Quest'ultimo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, individua,
  descrive e valuta gli effetti, diretti ed indiretti, negativi
  e positivi, di un progetto e delle sue principali alternative
  sull'uomo e sulle diverse componenti ambientali, considerate
  sia singolarmente sia nelle relative interazioni, al fine di
  una considerazione unitaria ed onnicomprensiva delle
  conseguenze dei progetti di nuove opere ed attività
  sull'ecosistema.  Viene in tal modo evidenziato il carattere
  globale della procedura di VIA, finalizzata all'esame
  contestuale degli interessi ambientali coinvolti nella
  realizzazione di un'opera o di un intervento.
     Quanto all'efficacia del provvedimento di VIA, ai sensi
  del comma 3 del medesimo articolo 2, esso è obbligatorio e
  vincolante e costituisce altresì "autorizzazione ambientale
  integrata", comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le
  autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale,
  anche di competenza delle regioni e degli enti locali, ivi
  incluse l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione
  sotto il profilo storico ed artistico.  Vengono in tal modo
  recepiti i princìpi di semplificazione e di unificazione dei
  procedimenti amministrativi in materia ambientale, sottesi
  alla direttiva 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione
 
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  integrate dell'inquinamento.  Al comma 4 sono quindi
  individuati i progetti sottoposti alla procedura di VIA,
  mediante rinvio all'allegato A al progetto di legge -
  corrispondente in linea di massima all'allegato I alla
  direttiva comunitaria - nonché agli allegati A e B al già
  citato atto di indirizzo e di coordinamento, approvato con il
  decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996,
  che ricalcano l'elenco delle tipologie progettuali indicate
  nell'allegato II alla predetta direttiva comunitaria.
  Pertanto, in risposta alle contestazioni sollevate in sede
  europea, viene affermato il principio dell'applicabilità della
  procedura di VIA per le categorie di opere comprese sia nel
  primo che nel secondo degli elenchi allegati alla direttiva
  85/337/CEE, secondo le diverse procedure e modalità indicate
  dal progetto di legge in esame.  In base ai commi 6 e 9, sono
  sottoposte alla VIA anche le modifiche o gli ampliamenti di
  progetti già autorizzati, realizzati o in fase di
  realizzazione che avrebbero un impatto ambientale
  significativo: ai fini dell'eventuale esclusione di tali
  interventi di modifica dalla procedura, grava sul committente
  l'onere di trasmettere all'autorità competente il relativo
  progetto, corredato di uno studio sintetico volto a
  documentare la natura non significativa o migliorativa, in
  termini di prestazione ambientale, della modifica.  L'autorità
  competente verifica, sulla base degli elementi riportati
  nell'allegato B al progetto di legge, la sussistenza dei
  requisiti per l'esclusione dalla procedura e si pronuncia in
  proposito entro un termine tassativo.  Decorso tale termine,
  all'eventuale inerzia dell'autorità competente viene
  attribuito il significato di un'esclusione del progetto dalla
  procedura.  Il comma 10 del medesimo articolo 2 prevede che,
  con apposito decreto del Presidente della Repubblica, possano
  essere determinati soglie e criteri sia per l'individuazione
  delle modifiche progettuali non significative, escluse dalla
  procedura di valutazione dell'impatto ambientale, sia per
  l'esclusione dalla procedura stessa di talune categorie
  progettuali, fatte salve comunque quelle indicate dalla
  direttiva 85/337/CEE come obbligatoriamente sottoposte a VIA e
  riportate nell'allegato I alla medesima direttiva.
     L'articolo 3 reca talune disposizioni di carattere
  organizzativo, necessarie a garantire il corretto e puntuale
  espletamento dei compiti attribuiti alle competenti autorità
  dal progetto di legge in esame.  Rispetto al testo elaborato
  presso l'altro ramo del Parlamento, con il testo in esame si
  compie una scelta nella direzione della conservazione delle
  competenze della Commissione per le valutazioni dell'impatto
  ambientale, già istituita presso il Ministero dell'ambiente
  dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
  per lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle
  pronunce di compatibilità ambientale.  Al comma 1 dell'articolo
  3 si dispone quindi che il Ministro dell'ambiente si avvalga
  di tale struttura tecnica, che a tal fine viene incrementata
  di venti unità a decorrere dal 1^ gennaio del 2000.  Con
  appositi provvedimenti si dovrà quindi provvedere,
  rispettivamente, all'organizzazione della Commissione in
  sezioni (comma 2) nonché all'istituzione, presso l'Agenzia
  nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di
  un'ulteriore struttura tecnica che svolgerà attività di
  supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto
  ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio
  ambientale (comma 3).
     L'articolo 4 individua quindi i soggetti che intervengono
  nel procedimento di valutazione dell'impatto ambientale,
  identificandoli nel committente - ossia il soggetto, pubblico
  o privato, che richiede il provvedimento di autorizzazione
  definitiva alla realizzazione del progetto - nell'autorità
  competente, che è l'amministrazione o l'organo che provvede
  alla valutazione dell'impatto ambientale, e nel pubblico
  interessato.  Rispetto al testo approvato dal Senato, è stato
  quindi soppresso il riferimento all'autorità proponente,
  mentre quello alle comunità interessate è stato sostituito dal
  riferimento al pubblico interessato.
     Con l'articolo 5, nel quale sono state introdotte
  significative disposizioni rispetto alla originaria
 
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  formulazione approvata dal Senato, viene disciplinata la fase
  dell'istruttoria preliminare, che può essere attivata a
  richiesta del committente, allo scopo di avviare, già in sede
  di elaborazione progettuale, un confronto con l'autorità
  competente, preordinato alla corretta elaborazione del
  progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale.
  L'istruttoria preliminare si svolge infatti a partire dal
  progetto preliminare e si conclude nei novanta giorni
  successivi alla presentazione di quest'ultimo, durante i quali
  l'autorità competente verifica la sussistenza di eventuali
  elementi di incompatibilità e indica le condizioni per
  ottenere i necessari atti di assenso in sede di presentazione
  del progetto definitivo.  Appaiono quindi evidenti i vantaggi,
  per il committente, connessi all'espletamento di questa fase
  preliminare, che consente di precostituire le condizioni per
  il rilascio di un provvedimento positivo di valutazione
  dell'impatto ambientale.  Inoltre, il comma 9 dello stesso
  articolo 5 prevede, per i casi in cui si svolga l'istruttoria
  preliminare, una riduzione da 240 a 210 giorni del termine
  fissato dall'articolo 7, comma 3, per la conclusione
  dell'intero procedimento di VIA, termine che è ulteriormente
  ridotto a 180 giorni qualora non venga disposta l'inchiesta
  pubblica.
     Sempre all'articolo 5, commi da 5 a 8, viene inoltre
  sancito l'obbligo della presentazione dello studio di impatto
  ambientale, che dovrà contenere dati ed informazioni conformi
  ai criteri indicati nell'allegato C al progetto di legge.
     Il Capo II, nel quale è inserito l'articolo 6, dispone in
  merito all'impatto ambientale dei piani e dei programmi di
  lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale
  nonché delle concessioni da adottare per lo svolgimento delle
  attività proprie degli enti in via di privatizzazione.  Si
  stabilisce innanzi tutto un criterio secondo il quale tali
  atti devono essere predisposti in coerenza con una serie di
  obiettivi di tutela e di valorizzazione ambientale (comma 1).
  Il comma 2 rinvia quindi ad una specifica disciplina, da
  predisporre con decreto del Presidente della Repubblica, su
  proposta del Ministro dell'ambiente e previa intesa in sede di
  Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità in
  base alle quali assicurare l'applicazione alla valutazione e
  all'approvazione dei predetti piani e programmi dei princìpi
  della disciplina riguardante la valutazione di impatto
  ambientale dei progetti.
     Gli articoli da 7 a 10, inseriti nel Capo III del progetto
  di legge, disciplinano la procedura di valutazione
  dell'impatto ambientale per i progetti di rilevanza nazionale,
  indicati nell'allegato A al progetto di legge.  La procedura ha
  inizio con la trasmissione da parte del committente - che può
  avvenire anche per il tramite della struttura del cosiddetto
  "sportello unico", per le opere e gli impianti sottoposti alla
  relativa disciplina - del progetto definitivo, comprendente lo
  studio di impatto ambientale.  Il progetto è trasmesso ai
  Ministeri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali,
  alla regione o alle regioni interessate e al comune o ai
  comuni interessati.  Sono fissati termini rigorosi per la
  conclusione della procedura e introdotte disposizioni volte a
  garantirne il rispetto: in base al comma 3 il Ministro
  dell'ambiente provvede alla valutazione dell'impatto
  ambientale del progetto entro duecentoquaranta giorni dalla
  sua trasmissione, termine questo ridotto a duecentodieci
  giorni nei casi in cui non venga disposta l'inchiesta
  pubblica, ai sensi del successivo articolo 9.  Come già
  accennato, a norma dell'articolo 5, i predetti termini sono
  ulteriormente ridotti, rispettivamente, a duecentodieci e a
  centottanta giorni, nei casi in cui sia stata svolta la fase
  dell'istruttoria preliminare, disciplinata dallo stesso
  articolo 5.  Ai sensi del comma 7, qualora il Ministro
  dell'ambiente non provveda nei termini indicati, la questione
  è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei ministri,
  che decide entro i successivi trenta giorni; quest'ultimo
  termine può essere prolungato, con apposita delibera del
  Consiglio dei ministri, fino a centoventi giorni nei casi di
  eccezionale rilevanza e complessità.  Il Ministro dell'ambiente
  effettua la valutazione di propria competenza tenendo conto
 
                              Pag. 10
 
  della documentazione istruttoria o comunque disponibile, degli
  esiti dell'inchiesta pubblica eventualmente disposta e sulla
  base della verifica del rispetto delle condizioni per
  l'elaborazione del progetto, definite nella fase
  dell'istruttoria preliminare.  Inoltre, ai sensi del comma 3
  dell'articolo 7, il Ministro dell'ambiente provvede alla
  valutazione sentiti il Ministro per i beni e le attività
  culturali e le regioni interessate, che devono esprimersi
  entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
  trasmissione del progetto.  Una disposizione particolare per la
  tutela degli interessi storico-culturali e paesaggistici è
  stata inserita al comma 6 del medesimo articolo 7, in base al
  quale, qualora il Ministro per i beni e le attività culturali
  rilevi l'assoluto contrasto con i predetti interessi ai sensi
  della relativa normativa di tutela, ne dà comunicazione al
  Ministero dell'ambiente entro novanta giorni dalla
  trasmissione del progetto e, in tali casi, la procedura si
  conclude con un provvedimento di valutazione negativa.  Qualora
  per la realizzazione del progetto siano previsti pareri,
  nullaosta, autorizzazioni, necessari per le valutazioni di
  competenza del Ministro dell'ambiente, quest'ultimo acquisisce
  altresì le determinazioni delle amministrazioni competenti,
  potendo convocare a tale scopo una conferenza di servizi.
     Speciali disposizioni sono quindi inserite ai commi 8 e 9,
  con riferimento, rispettivamente, ai progetti di opere
  pubbliche di competenza statale ritenute di particolare
  rilevanza ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici ed
  amministrativi del Governo, ed ai progetti di opere e di
  impianti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto
  del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, concernente
  il cosiddetto "sportello unico".
     L'articolo 8 prevede misure minime di pubblicità relative
  al committente dell'opera, al progetto, con particolare
  riferimento alla localizzazione e alle caratteristiche dello
  stesso nonché al luogo ove è possibile prendere visione degli
  atti.
     L'articolo 9, sostanzialmente modificato nel testo della
  Commissione, prevede che il pubblico interessato possa
  presentare all'autorità competente osservazioni sull'opera
  soggetta alla procedura di VIA, nel termine di trenta giorni
  dalla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 8,
  comma 1.  Riguardo alle condizioni che determinano il ricorso
  all'inchiesta pubblica, sono stati attenuati taluni
  automatismi insiti nel testo approvato dal Senato; il testo
  elaborato dalla Commissione ambiente riconosce in ogni caso al
  Ministero dell'ambiente la facoltà di disporre lo svolgimento
  dell'inchiesta pubblica, precisando che quest'ultima deve
  essere invece obbligatoriamente disposta nei casi in cui venga
  richiesta da una o più regioni o da uno o più enti locali
  interessati, entro il termine fissato.  L'inchiesta pubblica si
  conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui
  risultati emersi.  Quanto alle modalità di svolgimento
  dell'inchiesta, l'articolo 9 rinvia alle indicazioni contenute
  nell'allegato D.
     L'articolo 10 prevede, in relazione ai progetti di
  particolare interesse ambientale, che possano essere
  individuate singole tipologie progettuali, comprese tra quelle
  di cui agli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, come
  sostituiti dalla direttiva 97/11/CE, da sottoporre a
  valutazione dell'impatto ambientale.
     Il Capo IV definisce, agli articoli 11, 12 e 13, la
  valutazione di impatto ambientale per i progetti di competenza
  regionale.  In particolare, l'articolo 11, concernente i piani
  e programmi di rilievo regionale, è sostanzialmente identico
  al testo del Senato, salva la precisazione che nei predetti
  piani e programmi vanno inclusi comunque i piani paesaggistici
  e territoriali, di competenza delle regioni.  Si prevede, in
  tal senso, che entro un anno dalla data di entrata in vigore
  della legge le regioni disciplinino le modalità mediante le
  quali applicare i princìpi della valutazione di impatto
  ambientale relativa ai progetti, alla valutazione e
  all'approvazione dei piani e programmi indicati.
     L'articolo 12 definisce di competenza regionale i progetti
  di cui agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e
  coordinamento approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 12 aprile 1996.  Nel caso di contrasto fra Stato e
 
                              Pag. 11
 
  regione in ordine al rilievo nazionale o regionale di un
  progetto, è previsto che la competenza per la valutazione
  dell'impatto ambientale sia attribuita con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'ambiente, sempre previa intesa nella Conferenza
  Stato-regioni.  Il Presidente del Consiglio dei ministri può
  disporre, poi, l'applicazione della procedura di cui al Capo
  III, relativa ai progetti di rilevanza nazionale, qualora
  siano interessati i territori di più regioni ovvero si
  manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti
  ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una di
  esse.
     L'articolo 13 prevede che le regioni adeguino la propria
  normativa alle disposizioni della legge entro dodici mesi
  dalla pubblicazione della stessa in  Gazzetta
  Ufficiale.
     Il Capo V, che comprende gli articoli 14 e 15, dispone in
  merito alla valutazione dei progetti con impatti ambientali
  transfrontalieri e dei progetti per la cooperazione allo
  sviluppo.
     L'articolo 14, nel disciplinare le competenze e le
  procedure per progetti con impatti ambientali
  transfrontalieri, prevede la notifica degli stessi allo Stato
  interessato da parte del Ministro dell'ambiente, d'intesa con
  il Ministro degli affari esteri.  Si dispone altresì che le
  regioni o le province autonome informino tempestivamente lo
  stesso Ministero dell'ambiente, quando progetti di loro
  competenza possono avere impatti ambientali
  transfrontalieri.
     L'articolo 15 sancisce che i progetti per la cooperazione
  allo sviluppo che rientrino in una delle categorie di cui
  all'articolo 2, comma 4 nonché gli ulteriori progetti che
  saranno indicati con decreto del Ministro dell'ambiente,
  sentito il Ministro degli affari esteri, sono sottoposti a
  procedura di valutazione dell'impatto ambientale.  La
  Commissione, peraltro, ha ritenuto di affidare al Ministero
  dell'ambiente anziché al Ministero degli affari esteri, come
  inizialmente previsto, la verifica della conformità della
  valutazione dell'impatto ambientale di tali progetti.
     Il capo VI, dall'articolo 16 all'articolo 19, contiene,
  infine, le norme transitorie, finali e finanziarie.
     L'articolo 16 stabilisce, in via transitoria, che il
  procedimento di cui alla proposta di legge non si applica ai
  progetti elencati nell'allegato A, per i quali alla data di
  entrata in vigore della legge sia stata iniziata una procedura
  di valutazione dell'impatto ambientale con la presentazione
  del progetto e dello studio di impatto ambientale presso
  l'autorità competente o sia stato espresso il parere sulla
  compatibilità ambientale, ovvero sia già intervenuta
  l'approvazione finale.  Il comma 2 prevede, poi, che entro
  novanta giorni dall'entrata in vigore della legge si provveda
  al riordino delle competenze fra Stato e regioni secondo le
  modalità fissate dal decreto legislativo n. 112 del 1998,
  recante la disciplina generale sul conferimento di funzioni e
  compiti alle regioni e agli enti locali.  Entro il medesimo
  termine, si provvede all'integrazione dell'allegato A del già
  citato atto di indirizzo e coordinamento, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 con le
  tipologie progettuali di cui all'allegato I della direttiva
  96/61/CE, relativa alla cosiddetta procedura IPPC, non
  sottoposte alla procedura di valutazione dell'impatto
  ambientale di competenza statale, nonché alle ulteriori
  modifiche dello stesso atto di indirizzo e coordinamento
  necessarie ai fini del recepimento delle più volte richiamate
  direttive 97/11/CE e 96/61/CE.  Peraltro, fino all'emanazione
  dei provvedimenti relativi, restano ferme le competenze
  regionali riguardo alle tipologie di opere già disciplinate
  con legge regionale in materia di valutazione di impatto
  ambientale.
     L'articolo 17 prevede misure di tutela ai fini del
  controllo dell'esatto adempimento dei contenuti dei
  provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.
     L'articolo 18, al comma 1, sancisce la nullità degli atti
  delle procedure amministrative adottati in violazione delle
  disposizioni contenute nel progetto di legge.  Il comma 2
  indica le sanzioni amministrative applicabili in caso di
  realizzazione di un'opera, per la quale è prevista la VIA, in
 
                              Pag. 12
 
  difformità dalle condizioni prescritte dal testo legislativo
  in esame, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
  e delle altre sanzioni amministrative previste dalla normativa
  vigente.  L'introito derivante dall'applicazione delle sanzioni
  previste è finalizzato al ripristino ambientale, ovvero alla
  eliminazione del danno ambientale prodotto dalla inosservanza
  delle norme.
     L'articolo 19, infine, prevede la copertura dell'onere per
  le esigenze connesse al recepimento e all'attuazione della
  normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto
  ambientale, autorizzando la complessiva spesa di 750 milioni
  per l'anno 1999 e di lire 5376 milioni a decorrere dall'anno
  2000, di cui 2376 milioni annue destinate al finanziamento
  della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e
  allo svolgimento delle inchieste pubbliche.  Fermo il principio
  sancito dal comma 1, secondo cui gli oneri inerenti alla
  predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte del
  committente sono ricompresi in quelli relativi alla
  progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di
  bilancio per la realizzazione dei lavori stessi, il comma 3
  prevede che, nel caso di progetti di particolare rilevanza,
  sia stabilita, per le maggiori esigenze che si determinano per
  il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota
  di onere a carico del committente in misura dell'1 per mille
  del valore dichiarato all'atto della presentazione del
  progetto stesso; la quota è versata, rispettivamente,
  all'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio
  regionale.
     In sintesi, il testo predisposto è volto quindi a definire
  una disciplina esaustiva dei diversi aspetti connessi alla
  valutazione delle conseguenze, dal punto di vista ambientale,
  dei progetti di nuove opere ed interventi.  La Commissione
  ambiente ha inteso introdurre norme che vanno nella direzione
  di un maggiore snellimento delle procedure e di una riduzione
  degli oneri a carico dei soggetti interessati, ponendo questi
  ultimi nelle condizioni di conoscere, prima ancora della
  predisposizione di un progetto completo - la cui redazione
  comporta un notevole impegno, anche finanziario - gli
  eventuali aspetti di incompatibilità ambientale, che impongono
  di apportare modifiche, più o meno sostanziali, o addirittura
  di rinunciare al progetto.
     Si è inteso quindi dare effettività al principio - che
  ispira l'intera disciplina contenuta nel progetto di legge, in
  armonia con lo spirito della normativa comunitaria - della
  necessità di una considerazione preventiva delle tematiche
  ambientali, fin dalle primissime fasi di elaborazione del
  progetto.  Ciò al fine di evitare che la valutazione dei
  profili di compatibilità ambiente sia ridotta ad un mero
  adempimento burocratico, inutilmente oneroso e penalizzante
  per gli operatori, e per promuovere la diffusione nelle
  attività di progettazione di una sensibilità più rispettosa
  delle esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse
  ambientali.
     L'introduzione di tale disciplina nell'ordinamento appare
  quindi non più differibile, sia per dotare il Paese di un
  saldo presidio normativo a tutela dell'integrità del
  territorio e dei suoi delicati equilibri ambientali, sia per
  porre termine definitivamente al contenzioso aperto ormai già
  da tempo in sede europea.  Per tali motivi la Commissione
  ambiente ha conferito il mandato a riferire favorevolmente
  all'Assemblea sul testo da essa predisposto, auspicando una
  sua rapida approvazione.
                                        TURRONI,  Relatore.
 
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