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Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge che si
sottopone all'esame dell'Assemblea ha lo scopo di definire una
disciplina organica della valutazione dell'impatto ambientale.
La normativa comunitaria in materia ha infatti determinato la
necessità di un adeguamento della legislazione nazionale. I
punti che seguono illustrano specificamente il contesto
normativo in cui si inserisce il provvedimento in esame, gli
aspetti considerati nel corso dell'istruttoria legislativa
svolta ed il testo elaborato dalla Commissione.
1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la
legislazione vigente.
Il progetto di legge ha lo scopo di dare compiuta ed
organica attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata
dalla direttiva 97/11/CE, del 3 marzo 1997, relativa alla
disciplina della procedura della valutazione dell'impatto
ambientale (VIA), volta a consentire una valutazione globale
ed integrata delle possibili conseguenze per l'ambiente dei
progetti di nuove opere, pubbliche e private. A tali fini,
sono individuate, nell'allegato I alla direttiva, talune
tipologie progettuali, relative a categorie di grandi opere da
sottoporre necessariamente alla procedura di VIA. L'allegato
II individua invece ulteriori categorie di opere per le quali
l'applicazione della procedura è rimessa alla valutazione
degli Stati membri. Di recente, la citata direttiva 97/11/CE
ha introdotto un allegato III che precisa i criteri di
selezione cui fare riferimento ai fini della predetta
valutazione, vale a dire le caratteristiche dei progetti
medesimi, la loro localizzazione, le caratteristiche
dell'impatto potenziale.
La normativa comunitaria disciplina quindi il procedimento
per la valutazione dell'impatto ambientale delle opere, che ha
inizio con l'elaborazione da parte del committente dello
studio di impatto ambientale, che dovrà contenere specifiche
informazioni, indicate nell'allegato IV alla direttiva. Sono
quindi stabiliti i criteri per la disciplina, da parte degli
Stati membri, delle modalità di informazione del pubblico e di
consultazione delle autorità competenti nonché per la
regolamentazione della procedura nei casi in cui un progetto
può avere influenze anche oltre le frontiere dello Stato in
cui viene realizzato, recependo in tal modo i contenuti della
convenzione di Espoo, del 25 febbraio 1999, sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.
In attesa dell'approvazione di un'organica normativa di
recepimento della normativa comunitaria, alla citata direttiva
85/337/CEE è stata data una prima attuazione nell'ordinamento
nazionale con l'articolo 6 della legge istitutiva del
Ministero dell'ambiente, la legge 8 luglio 1986, n. 349, che
ha introdotto una disciplina della valutazione di impatto
ambientale, espressamente qualificata come provvisoria. In
attuazione del citato articolo 6, è stato quindi emanato il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
1988, n. 377, contenente la regolamentazione delle pronunce di
compatibilità ambientale, successivamente integrato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre
1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi
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di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di
compatibilità ambientale. Tali atti normativi hanno definito
un primo elenco delle opere da sottoporre a VIA;
successivamente, specifiche leggi di settore hanno previsto,
di volta in volta, l'applicazione della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale ad ulteriori categorie
progettuali.
In base alla normativa richiamata, sono state pertanto
sottoposte alla procedura di VIA tutte le opere individuate
nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE ed alcune di quelle
contenute nell'allegato II.
Peraltro, con un parere motivato, indirizzato alla
Repubblica italiana il 7 luglio 1993, ai sensi dell'articolo
169 del Trattato CEE, la Commissione delle Comunità europee ha
contestato al Governo italiano la non corretta attuazione
della direttiva in materia di valutazione di impatto
ambientale, rilevando come la direttiva medesima non consenta
di sottrarre in via generale alla procedura di VIA le opere
ricomprese nell'allegato II, ma impone comunque di valutare,
caso per caso, sulla base delle caratteristiche delle opere
medesime, l'opportunità di applicare o meno l'anzidetta
procedura. Successivamente, in data 27 maggio 1994, è stata
comunicata al Governo italiano la presentazione di un ricorso
della Commissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
per i motivi indicati.
Al fine di porre rimedio ai problemi segnalati dalla
Commissione e in attesa dell'approvazione di una disciplina di
più ampio respiro, in base alla legge 22 febbraio 1994, n. 146
(legge comunitaria per il 1993), è stato adottato, con il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, un
apposito atto di indirizzo e di coordinamento, che definisce
le condizioni, i criteri e le norme tecniche per
l'applicazione, da parte delle regioni, della procedura di VIA
alle tipologie progettuali indicate nell'allegato II alla
direttiva 85/337/CEE. Peraltro, la Commissione europea ha
ribadito, con ulteriori pareri motivati, le ragioni di
contestazione nei confronti della Repubblica italiana,
evidenziando come la disciplina vigente nel nostro
ordinamento, anche a seguito dell'ultimo provvedimento
adottato, escluda la possibilità di effettuare, in tutto il
territorio nazionale o in una parte di esso, una valutazione
di impatto ambientale per varie categorie di progetti comprese
nel citato allegato II.
Il progetto di legge che si sottopone all'esame
dell'Assemblea, già approvato dall'altro ramo del Parlamento,
mira a superare l'attuale frammentazione della normativa ed i
limiti della medesima, evidenziati anche dagli organi
dell'Unione europea, fissando princìpi, criteri e modalità per
un'organica e puntuale attuazione della disciplina comunitaria
nell'ordinamento nazionale.
Il progetto di legge dà altresì attuazione alla direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla
prevenzione e alla riduzione integrate dell'inquinamento
(IPPC), che disciplina il rilascio, il riesame ed il rinnovo
dell'autorizzazione integrata ambientale sia per i nuovi
impianti che per quelli esistenti, individuando misure volte
ad evitare ovvero a ridurre in modo considerevole le emissioni
nell'aria, nelle acque e nel terreno e a conseguire un elevato
livello di protezione dell'ambiente, nel suo complesso. Giova
ricordare, in proposito, che l'articolo 2- bis della
direttiva 85/337/CEE, sulla valutazione di impatto ambientale,
introdotto dalla direttiva 97/11/CE, ha espressamente
riconosciuto la possibilità per gli Stati membri di prevedere
una procedura unica per soddisfare i requisiti previsti dalla
disciplina sulla VIA e quelli prescritti dalla disciplina
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
(IPPC). Con il progetto di legge in esame si effettua una
precisa scelta in tal senso, dando quindi attuazione anche
alla direttiva 96/61/CE, per la parte relativa ai nuovi
impianti e alle modifiche sostanziali degli impianti
esistenti; per quanto concerne l'applicazione della medesima
procedura IPPC agli impianti esistenti, la predetta direttiva
96/61/CE è stata invece già recepita con il recente decreto
legislativo n. 372, del 4 agosto 1999, emanato in base alla
legge n. 128 del 1998 (legge comunitaria 1995-1997).
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2. Istruttoria legislativa svolta - Pareri delle
Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Il testo del progetto di legge n. 5100, approvato dal
Senato, è stato il frutto di una approfondita discussione
presso quel ramo del Parlamento. Il provvedimento, adottato
come testo base nel corso dell'esame presso la Commissione
ambiente della Camera, ha costituito un buon punto di
partenza, che ha richiesto peraltro un ulteriore
approfondimento e alcune modifiche da parte della
Commissione.
In merito all'istruttoria legislativa svolta, va osservato
innanzitutto, con riferimento a quanto previsto dalla lettera
a) del comma 4 dell'articolo 79 del regolamento della
Camera, che l'intervento legislativo si rende necessario per
il recepimento della disciplina comunitaria, contenuta nelle
due direttive 85/337/CEE e 97/11/CE, superando così il regime
transitorio introdotto dall'articolo 6 della legge n. 349 del
1986.
Rispetto agli altri parametri fissati dal citato comma 4
dell'articolo 79, la Commissione ha approfondito, poi, in
particolare, gli aspetti previsti alla lettera b),
concernenti il coordinamento tra la legislazione statale e
quella regionale, nel rispetto delle competenze degli enti
locali, e la compatibilità della disciplina con la normativa
dell'Unione europea.
Dal primo punto di vista, nel corso dell'esame in Comitato
ristretto, si è proceduto, quindi, ad audizioni informali di
alcuni soggetti istituzionali, tra cui rappresentanti delle
regioni, delle province e dei comuni, per una migliore
istruzione del provvedimento, soprattutto dal punto di vista
della definizione dei rapporti tra legislazione nazionale e
legislazione regionale. Proprio allo scopo di approfondire le
problematiche relative alla ripartizione delle competenze tra
Stato e regioni, si è ritenuto opportuno, poi, approfondire
ulteriormente gli aspetti introdotti dal decreto legislativo
n. 112 del 1998, che ha individuato le procedure per la
revisione della distribuzione delle competenze fra Stato e
regioni.
In ordine ai rapporti con la normativa comunitaria, la
Commissione ha provveduto a coordinare la disciplina con la
normativa comunitaria già richiamata, in modo da rendere la
legislazione nazionale in materia di valutazione di impatto
ambientale omogenea a quella fissata a livello di Unione
europea, per porre fine in tal modo alla procedura di
infrazione avviata in sede europea.
Sempre nel rispetto dei princìpi sanciti dal regolamento
della Camera in merito all'istruttoria legislativa, si è
considerata, inoltre, la necessità di definire puntualmente
gli obiettivi dell'intervento normativo e la congruità dei
mezzi individuati per conseguirli, oltre a quella di
individuare termini adeguati per l'attuazione della
disciplina, ai sensi della lettera c) dell'articolo 79,
comma 4, del regolamento. In tal senso, sono stati scanditi i
termini per l'espletamento delle diverse fasi della procedura
di VIA, mentre, al Capo VI, è stata stabilita una dettagliata
disciplina transitoria, con la fissazione di un margine
adeguato di attuazione della nuova normativa, in particolare,
per il riordino delle competenze tra Stato e regioni. Sono
state inoltre introdotte, soprattutto all'articolo 5,
disposizioni di semplificazione e di razionalizzazione dei
procedimenti, volte a ridurre gli oneri, amministrativi e
finanziari, per gli operatori interessati. Anche con
riferimento all'inequivocità e alla chiarezza del significato
delle definizioni e delle disposizioni, la Commissione ha
cercato di definire in maniera congrua l'articolato del
provvedimento, al fine di ottenere una corretta sistemazione
del testo normativo anche dal punto di vista formale.
La Commissione ha inteso poi sviluppare ulteriormente gli
aspetti relativi alla tutela ambientale e alla puntuale
definizione delle procedure, anche in considerazione dei
pareri espressi dalle Commissioni competenti. Il numero
elevato di emendamenti presentati ha determinato un intenso
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dibattito, da cui sono scaturite modifiche del testo base, nei
termini di cui più diffusamente si dirà in seguito. Vale la
pena di ricordare, dapprima, che sulle modifiche apportate
tutte le Commissioni permanenti e la Commissione parlamentare
per le questioni regionali hanno espresso il parere di
competenza, indicando alla Commissione alcuni aggiustamenti al
testo, che la Commissione ha in parte recepito, ancora una
volta, nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 79,
comma 4, del regolamento.
In particolare, la Commissione, nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle autonomie locali, ha
precisato, anche con riferimento ad un'osservazione contenuta
nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali il
7 luglio scorso, che le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti ai princìpi contenuti nel provvedimento
secondo quanto previsto dagli statuti e dalle relative norme
di attuazione. Ai fini, poi, di una migliore conformità della
disciplina proposta ai princìpi della gerarchia delle fonti,
aderendo ad una condizione espressa dalla Commissione affari
costituzionali sempre nel parere del 7 luglio, la Commissione
ha, altresì, previsto che il decreto del Presidente della
Repubblica di adeguamento degli allegati alle modifiche
introdotte dalla corrispondente normativa comunitaria deve
avere la natura di regolamento delegificante. Un'altra
condizione, posta dalla Commissione difesa, non è stata invece
recepita dalla Commissione, in quanto riferita a problematiche
di tutela della salute dei lavoratori, che esulano dalle
specifiche competenze della Commissione ambiente e rispetto
alle quali non si è ritenuto possibile rinvenire soluzioni
nell'ambito del provvedimento in esame. Sono state invece
recepite integralmente le condizioni contenute nei pareri
espressi dalla Commissione bilancio che, da ultimo,
riesaminato il provvedimento alla luce dei documenti di
bilancio per il triennio 2000-2002, ha espresso parere
favorevole, con un'unica osservazione, riferita all'articolo
18 del provvedimento, in materia di sanzioni. La Commissione
non ha inteso invece recepire le condizioni espresse nel
parere della Commissione cultura, ritenendo che le esigenze ad
esse sottese fossero già recepite sostanzialmente nel testo
approvato. Per le medesime ragioni, si è ritenuto di non
recepire le condizioni in un primo tempo poste dalla
Commissione attività produttive che, riesaminato il testo
nella seduta del 27 luglio scorso, ha comunque espresso parere
favorevole senza alcuna osservazione o condizione. Per quanto
riguarda il parere espresso dalla Commissione lavoro, si è
ritenuto, poi, di non accogliere una condizione riferita
all'articolo 3, comma 1, del provvedimento, in quanto non è
parso opportuno modificare ed adeguare una disciplina che,
come d'altra parte è stato evidenziato negli stessi pareri
della Commissione lavoro, è in vigore dal 1986. La Commissione
lavoro, comprendendo tali obiettive difficoltà, da ultimo,
nella seduta del 29 luglio 1999, ha deliberato di trasformare
in osservazione l'unica condizione precedentemente formulata.
Sia la Commissione affari sociali, sia la Commissione
politiche dell'Unione europea, con osservazioni formulate nei
rispettivi pareri, hanno prospettato l'opportunità di
garantire un maggior coinvolgimento dei cittadini e delle
associazioni nella fase di svolgimento dell'inchiesta
pubblica. Pur trattandosi di un problema reale, la Commissione
ha ritenuto, peraltro, che la soluzione potrà essere valutata
in una successiva fase dell' iter parlamentare del
provvedimento. Si è, invece, recepito il parere della
Commissione politiche dell'Unione europea, nella parte in cui
ha evidenziato la necessità di un maggior coordinamento delle
disposizioni relative alle informazioni che il committente
deve fornire con le analoghe previsioni contenute nella
direttiva 85/337/CEE. Per quanto riguarda, infine, le altre
osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni
permanenti e dalla Commissione parlamentare per le questioni
regionali, la Commissione ambiente, pur rilevandone
l'importanza in ordine al miglior coordinamento tra la
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legislazione dello Stato e quella delle regioni, si è
riservata di valutarle nella successiva fase di esame del
provvedimento.
3. Il testo della Commissione.
E' secondo queste linee di tendenza che è stato definito,
quindi, nel corso dell'istruttoria legislativa, il testo del
progetto di legge che viene ora sottoposto all'esame
dell'Assemblea.
Il testo elaborato dalla Commissione lascia
sostanzialmente invariato l'impianto del provvedimento varato
dal Senato, apportando peraltro talune modifiche alla
disciplina in esso contenuta. Il provvedimento è articolato in
sei capi ed è corredato di quattro allegati.
Il Capo I definisce i princìpi generali della nuova
normativa: in particolare, l'articolo 1 enuncia le finalità
del progetto di legge, individuandole nella definizione dei
princìpi, delle procedure e di una normativa-quadro per la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento nonché
per la tutela dell'ambiente con riferimento ai progetti aventi
un prevedibile, rilevante impatto sul medesimo; dette finalità
si richiamano a quelle delle già citate direttive comunitarie
85/337/CEE - come modificata dalla direttiva 97/11/CE - in
materia di valutazione di impatto ambientale, e 96/61/CE, in
materia di prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, alle quali il progetto di legge dà
espressamente attuazione nell'ordinamento interno. Una
specificazione delle finalità si evince anche dal comma 1 del
successivo articolo 2.
Sempre all'articolo 1, si conserva la qualificazione, già
presente nel testo del Senato, di princìpi fondamentali, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, attribuita alle
disposizioni del progetto di legge, mentre i princìpi da esse
desumibili vengono qualificati come norme di riforma
economico-sociale, come tali vincolanti per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano aventi competenza primaria in materia. I commi 3 e 4
recano disposizioni relative alle procedure per l'adeguamento
delle normative regionali alla nuova disciplina statale: in
particolare, rispetto al testo già approvato dal Senato, è
stato precisato, al comma 3, che, fino all'emanazione di nuove
discipline da parte delle regioni a statuto ordinario, si
applicano comunque, oltre alle previgenti normative regionali
in materia, in quanto compatibili con la nuova legge statale,
anche gli articoli 2, 4 e 5 di quest'ultima, riguardanti,
rispettivamente l'individuazione dell'oggetto della
disciplina, i soggetti del procedimento, la fase
dell'istruttoria preliminare. Il comma 4, non contenuto nel
testo approvato dal Senato, indica invece le modalità di
adeguamento ai princìpi della nuova disciplina da parte delle
regioni ad autonomia speciale e delle province di Trento e
Bolzano.
L'articolo 2 definisce l'ambito oggettivo di applicazione
del progetto di legge, precisando la natura nonché le finalità
del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
Quest'ultimo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, individua,
descrive e valuta gli effetti, diretti ed indiretti, negativi
e positivi, di un progetto e delle sue principali alternative
sull'uomo e sulle diverse componenti ambientali, considerate
sia singolarmente sia nelle relative interazioni, al fine di
una considerazione unitaria ed onnicomprensiva delle
conseguenze dei progetti di nuove opere ed attività
sull'ecosistema. Viene in tal modo evidenziato il carattere
globale della procedura di VIA, finalizzata all'esame
contestuale degli interessi ambientali coinvolti nella
realizzazione di un'opera o di un intervento.
Quanto all'efficacia del provvedimento di VIA, ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo 2, esso è obbligatorio e
vincolante e costituisce altresì "autorizzazione ambientale
integrata", comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le
autorizzazioni ed i pareri necessari in materia ambientale,
anche di competenza delle regioni e degli enti locali, ivi
incluse l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione
sotto il profilo storico ed artistico. Vengono in tal modo
recepiti i princìpi di semplificazione e di unificazione dei
procedimenti amministrativi in materia ambientale, sottesi
alla direttiva 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione
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integrate dell'inquinamento. Al comma 4 sono quindi
individuati i progetti sottoposti alla procedura di VIA,
mediante rinvio all'allegato A al progetto di legge -
corrispondente in linea di massima all'allegato I alla
direttiva comunitaria - nonché agli allegati A e B al già
citato atto di indirizzo e di coordinamento, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996,
che ricalcano l'elenco delle tipologie progettuali indicate
nell'allegato II alla predetta direttiva comunitaria.
Pertanto, in risposta alle contestazioni sollevate in sede
europea, viene affermato il principio dell'applicabilità della
procedura di VIA per le categorie di opere comprese sia nel
primo che nel secondo degli elenchi allegati alla direttiva
85/337/CEE, secondo le diverse procedure e modalità indicate
dal progetto di legge in esame. In base ai commi 6 e 9, sono
sottoposte alla VIA anche le modifiche o gli ampliamenti di
progetti già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione che avrebbero un impatto ambientale
significativo: ai fini dell'eventuale esclusione di tali
interventi di modifica dalla procedura, grava sul committente
l'onere di trasmettere all'autorità competente il relativo
progetto, corredato di uno studio sintetico volto a
documentare la natura non significativa o migliorativa, in
termini di prestazione ambientale, della modifica. L'autorità
competente verifica, sulla base degli elementi riportati
nell'allegato B al progetto di legge, la sussistenza dei
requisiti per l'esclusione dalla procedura e si pronuncia in
proposito entro un termine tassativo. Decorso tale termine,
all'eventuale inerzia dell'autorità competente viene
attribuito il significato di un'esclusione del progetto dalla
procedura. Il comma 10 del medesimo articolo 2 prevede che,
con apposito decreto del Presidente della Repubblica, possano
essere determinati soglie e criteri sia per l'individuazione
delle modifiche progettuali non significative, escluse dalla
procedura di valutazione dell'impatto ambientale, sia per
l'esclusione dalla procedura stessa di talune categorie
progettuali, fatte salve comunque quelle indicate dalla
direttiva 85/337/CEE come obbligatoriamente sottoposte a VIA e
riportate nell'allegato I alla medesima direttiva.
L'articolo 3 reca talune disposizioni di carattere
organizzativo, necessarie a garantire il corretto e puntuale
espletamento dei compiti attribuiti alle competenti autorità
dal progetto di legge in esame. Rispetto al testo elaborato
presso l'altro ramo del Parlamento, con il testo in esame si
compie una scelta nella direzione della conservazione delle
competenze della Commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale, già istituita presso il Ministero dell'ambiente
dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
per lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle
pronunce di compatibilità ambientale. Al comma 1 dell'articolo
3 si dispone quindi che il Ministro dell'ambiente si avvalga
di tale struttura tecnica, che a tal fine viene incrementata
di venti unità a decorrere dal 1^ gennaio del 2000. Con
appositi provvedimenti si dovrà quindi provvedere,
rispettivamente, all'organizzazione della Commissione in
sezioni (comma 2) nonché all'istituzione, presso l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di
un'ulteriore struttura tecnica che svolgerà attività di
supporto all'istruttoria per la valutazione dell'impatto
ambientale e per il controllo delle attività di monitoraggio
ambientale (comma 3).
L'articolo 4 individua quindi i soggetti che intervengono
nel procedimento di valutazione dell'impatto ambientale,
identificandoli nel committente - ossia il soggetto, pubblico
o privato, che richiede il provvedimento di autorizzazione
definitiva alla realizzazione del progetto - nell'autorità
competente, che è l'amministrazione o l'organo che provvede
alla valutazione dell'impatto ambientale, e nel pubblico
interessato. Rispetto al testo approvato dal Senato, è stato
quindi soppresso il riferimento all'autorità proponente,
mentre quello alle comunità interessate è stato sostituito dal
riferimento al pubblico interessato.
Con l'articolo 5, nel quale sono state introdotte
significative disposizioni rispetto alla originaria
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formulazione approvata dal Senato, viene disciplinata la fase
dell'istruttoria preliminare, che può essere attivata a
richiesta del committente, allo scopo di avviare, già in sede
di elaborazione progettuale, un confronto con l'autorità
competente, preordinato alla corretta elaborazione del
progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale.
L'istruttoria preliminare si svolge infatti a partire dal
progetto preliminare e si conclude nei novanta giorni
successivi alla presentazione di quest'ultimo, durante i quali
l'autorità competente verifica la sussistenza di eventuali
elementi di incompatibilità e indica le condizioni per
ottenere i necessari atti di assenso in sede di presentazione
del progetto definitivo. Appaiono quindi evidenti i vantaggi,
per il committente, connessi all'espletamento di questa fase
preliminare, che consente di precostituire le condizioni per
il rilascio di un provvedimento positivo di valutazione
dell'impatto ambientale. Inoltre, il comma 9 dello stesso
articolo 5 prevede, per i casi in cui si svolga l'istruttoria
preliminare, una riduzione da 240 a 210 giorni del termine
fissato dall'articolo 7, comma 3, per la conclusione
dell'intero procedimento di VIA, termine che è ulteriormente
ridotto a 180 giorni qualora non venga disposta l'inchiesta
pubblica.
Sempre all'articolo 5, commi da 5 a 8, viene inoltre
sancito l'obbligo della presentazione dello studio di impatto
ambientale, che dovrà contenere dati ed informazioni conformi
ai criteri indicati nell'allegato C al progetto di legge.
Il Capo II, nel quale è inserito l'articolo 6, dispone in
merito all'impatto ambientale dei piani e dei programmi di
lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale
nonché delle concessioni da adottare per lo svolgimento delle
attività proprie degli enti in via di privatizzazione. Si
stabilisce innanzi tutto un criterio secondo il quale tali
atti devono essere predisposti in coerenza con una serie di
obiettivi di tutela e di valorizzazione ambientale (comma 1).
Il comma 2 rinvia quindi ad una specifica disciplina, da
predisporre con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente e previa intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità in
base alle quali assicurare l'applicazione alla valutazione e
all'approvazione dei predetti piani e programmi dei princìpi
della disciplina riguardante la valutazione di impatto
ambientale dei progetti.
Gli articoli da 7 a 10, inseriti nel Capo III del progetto
di legge, disciplinano la procedura di valutazione
dell'impatto ambientale per i progetti di rilevanza nazionale,
indicati nell'allegato A al progetto di legge. La procedura ha
inizio con la trasmissione da parte del committente - che può
avvenire anche per il tramite della struttura del cosiddetto
"sportello unico", per le opere e gli impianti sottoposti alla
relativa disciplina - del progetto definitivo, comprendente lo
studio di impatto ambientale. Il progetto è trasmesso ai
Ministeri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali,
alla regione o alle regioni interessate e al comune o ai
comuni interessati. Sono fissati termini rigorosi per la
conclusione della procedura e introdotte disposizioni volte a
garantirne il rispetto: in base al comma 3 il Ministro
dell'ambiente provvede alla valutazione dell'impatto
ambientale del progetto entro duecentoquaranta giorni dalla
sua trasmissione, termine questo ridotto a duecentodieci
giorni nei casi in cui non venga disposta l'inchiesta
pubblica, ai sensi del successivo articolo 9. Come già
accennato, a norma dell'articolo 5, i predetti termini sono
ulteriormente ridotti, rispettivamente, a duecentodieci e a
centottanta giorni, nei casi in cui sia stata svolta la fase
dell'istruttoria preliminare, disciplinata dallo stesso
articolo 5. Ai sensi del comma 7, qualora il Ministro
dell'ambiente non provveda nei termini indicati, la questione
è rimessa, entro sessanta giorni, al Consiglio dei ministri,
che decide entro i successivi trenta giorni; quest'ultimo
termine può essere prolungato, con apposita delibera del
Consiglio dei ministri, fino a centoventi giorni nei casi di
eccezionale rilevanza e complessità. Il Ministro dell'ambiente
effettua la valutazione di propria competenza tenendo conto
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della documentazione istruttoria o comunque disponibile, degli
esiti dell'inchiesta pubblica eventualmente disposta e sulla
base della verifica del rispetto delle condizioni per
l'elaborazione del progetto, definite nella fase
dell'istruttoria preliminare. Inoltre, ai sensi del comma 3
dell'articolo 7, il Ministro dell'ambiente provvede alla
valutazione sentiti il Ministro per i beni e le attività
culturali e le regioni interessate, che devono esprimersi
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
trasmissione del progetto. Una disposizione particolare per la
tutela degli interessi storico-culturali e paesaggistici è
stata inserita al comma 6 del medesimo articolo 7, in base al
quale, qualora il Ministro per i beni e le attività culturali
rilevi l'assoluto contrasto con i predetti interessi ai sensi
della relativa normativa di tutela, ne dà comunicazione al
Ministero dell'ambiente entro novanta giorni dalla
trasmissione del progetto e, in tali casi, la procedura si
conclude con un provvedimento di valutazione negativa. Qualora
per la realizzazione del progetto siano previsti pareri,
nullaosta, autorizzazioni, necessari per le valutazioni di
competenza del Ministro dell'ambiente, quest'ultimo acquisisce
altresì le determinazioni delle amministrazioni competenti,
potendo convocare a tale scopo una conferenza di servizi.
Speciali disposizioni sono quindi inserite ai commi 8 e 9,
con riferimento, rispettivamente, ai progetti di opere
pubbliche di competenza statale ritenute di particolare
rilevanza ai fini dell'attuazione degli indirizzi politici ed
amministrativi del Governo, ed ai progetti di opere e di
impianti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, concernente
il cosiddetto "sportello unico".
L'articolo 8 prevede misure minime di pubblicità relative
al committente dell'opera, al progetto, con particolare
riferimento alla localizzazione e alle caratteristiche dello
stesso nonché al luogo ove è possibile prendere visione degli
atti.
L'articolo 9, sostanzialmente modificato nel testo della
Commissione, prevede che il pubblico interessato possa
presentare all'autorità competente osservazioni sull'opera
soggetta alla procedura di VIA, nel termine di trenta giorni
dalla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 8,
comma 1. Riguardo alle condizioni che determinano il ricorso
all'inchiesta pubblica, sono stati attenuati taluni
automatismi insiti nel testo approvato dal Senato; il testo
elaborato dalla Commissione ambiente riconosce in ogni caso al
Ministero dell'ambiente la facoltà di disporre lo svolgimento
dell'inchiesta pubblica, precisando che quest'ultima deve
essere invece obbligatoriamente disposta nei casi in cui venga
richiesta da una o più regioni o da uno o più enti locali
interessati, entro il termine fissato. L'inchiesta pubblica si
conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui
risultati emersi. Quanto alle modalità di svolgimento
dell'inchiesta, l'articolo 9 rinvia alle indicazioni contenute
nell'allegato D.
L'articolo 10 prevede, in relazione ai progetti di
particolare interesse ambientale, che possano essere
individuate singole tipologie progettuali, comprese tra quelle
di cui agli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, come
sostituiti dalla direttiva 97/11/CE, da sottoporre a
valutazione dell'impatto ambientale.
Il Capo IV definisce, agli articoli 11, 12 e 13, la
valutazione di impatto ambientale per i progetti di competenza
regionale. In particolare, l'articolo 11, concernente i piani
e programmi di rilievo regionale, è sostanzialmente identico
al testo del Senato, salva la precisazione che nei predetti
piani e programmi vanno inclusi comunque i piani paesaggistici
e territoriali, di competenza delle regioni. Si prevede, in
tal senso, che entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge le regioni disciplinino le modalità mediante le
quali applicare i princìpi della valutazione di impatto
ambientale relativa ai progetti, alla valutazione e
all'approvazione dei piani e programmi indicati.
L'articolo 12 definisce di competenza regionale i progetti
di cui agli allegati A e B dell'atto di indirizzo e
coordinamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996. Nel caso di contrasto fra Stato e
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regione in ordine al rilievo nazionale o regionale di un
progetto, è previsto che la competenza per la valutazione
dell'impatto ambientale sia attribuita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, sempre previa intesa nella Conferenza
Stato-regioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
disporre, poi, l'applicazione della procedura di cui al Capo
III, relativa ai progetti di rilevanza nazionale, qualora
siano interessati i territori di più regioni ovvero si
manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti
ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una di
esse.
L'articolo 13 prevede che le regioni adeguino la propria
normativa alle disposizioni della legge entro dodici mesi
dalla pubblicazione della stessa in Gazzetta
Ufficiale.
Il Capo V, che comprende gli articoli 14 e 15, dispone in
merito alla valutazione dei progetti con impatti ambientali
transfrontalieri e dei progetti per la cooperazione allo
sviluppo.
L'articolo 14, nel disciplinare le competenze e le
procedure per progetti con impatti ambientali
transfrontalieri, prevede la notifica degli stessi allo Stato
interessato da parte del Ministro dell'ambiente, d'intesa con
il Ministro degli affari esteri. Si dispone altresì che le
regioni o le province autonome informino tempestivamente lo
stesso Ministero dell'ambiente, quando progetti di loro
competenza possono avere impatti ambientali
transfrontalieri.
L'articolo 15 sancisce che i progetti per la cooperazione
allo sviluppo che rientrino in una delle categorie di cui
all'articolo 2, comma 4 nonché gli ulteriori progetti che
saranno indicati con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentito il Ministro degli affari esteri, sono sottoposti a
procedura di valutazione dell'impatto ambientale. La
Commissione, peraltro, ha ritenuto di affidare al Ministero
dell'ambiente anziché al Ministero degli affari esteri, come
inizialmente previsto, la verifica della conformità della
valutazione dell'impatto ambientale di tali progetti.
Il capo VI, dall'articolo 16 all'articolo 19, contiene,
infine, le norme transitorie, finali e finanziarie.
L'articolo 16 stabilisce, in via transitoria, che il
procedimento di cui alla proposta di legge non si applica ai
progetti elencati nell'allegato A, per i quali alla data di
entrata in vigore della legge sia stata iniziata una procedura
di valutazione dell'impatto ambientale con la presentazione
del progetto e dello studio di impatto ambientale presso
l'autorità competente o sia stato espresso il parere sulla
compatibilità ambientale, ovvero sia già intervenuta
l'approvazione finale. Il comma 2 prevede, poi, che entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge si provveda
al riordino delle competenze fra Stato e regioni secondo le
modalità fissate dal decreto legislativo n. 112 del 1998,
recante la disciplina generale sul conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali. Entro il medesimo
termine, si provvede all'integrazione dell'allegato A del già
citato atto di indirizzo e coordinamento, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 con le
tipologie progettuali di cui all'allegato I della direttiva
96/61/CE, relativa alla cosiddetta procedura IPPC, non
sottoposte alla procedura di valutazione dell'impatto
ambientale di competenza statale, nonché alle ulteriori
modifiche dello stesso atto di indirizzo e coordinamento
necessarie ai fini del recepimento delle più volte richiamate
direttive 97/11/CE e 96/61/CE. Peraltro, fino all'emanazione
dei provvedimenti relativi, restano ferme le competenze
regionali riguardo alle tipologie di opere già disciplinate
con legge regionale in materia di valutazione di impatto
ambientale.
L'articolo 17 prevede misure di tutela ai fini del
controllo dell'esatto adempimento dei contenuti dei
provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.
L'articolo 18, al comma 1, sancisce la nullità degli atti
delle procedure amministrative adottati in violazione delle
disposizioni contenute nel progetto di legge. Il comma 2
indica le sanzioni amministrative applicabili in caso di
realizzazione di un'opera, per la quale è prevista la VIA, in
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difformità dalle condizioni prescritte dal testo legislativo
in esame, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
e delle altre sanzioni amministrative previste dalla normativa
vigente. L'introito derivante dall'applicazione delle sanzioni
previste è finalizzato al ripristino ambientale, ovvero alla
eliminazione del danno ambientale prodotto dalla inosservanza
delle norme.
L'articolo 19, infine, prevede la copertura dell'onere per
le esigenze connesse al recepimento e all'attuazione della
normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto
ambientale, autorizzando la complessiva spesa di 750 milioni
per l'anno 1999 e di lire 5376 milioni a decorrere dall'anno
2000, di cui 2376 milioni annue destinate al finanziamento
della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale e
allo svolgimento delle inchieste pubbliche. Fermo il principio
sancito dal comma 1, secondo cui gli oneri inerenti alla
predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte del
committente sono ricompresi in quelli relativi alla
progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di
bilancio per la realizzazione dei lavori stessi, il comma 3
prevede che, nel caso di progetti di particolare rilevanza,
sia stabilita, per le maggiori esigenze che si determinano per
il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota
di onere a carico del committente in misura dell'1 per mille
del valore dichiarato all'atto della presentazione del
progetto stesso; la quota è versata, rispettivamente,
all'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio
regionale.
In sintesi, il testo predisposto è volto quindi a definire
una disciplina esaustiva dei diversi aspetti connessi alla
valutazione delle conseguenze, dal punto di vista ambientale,
dei progetti di nuove opere ed interventi. La Commissione
ambiente ha inteso introdurre norme che vanno nella direzione
di un maggiore snellimento delle procedure e di una riduzione
degli oneri a carico dei soggetti interessati, ponendo questi
ultimi nelle condizioni di conoscere, prima ancora della
predisposizione di un progetto completo - la cui redazione
comporta un notevole impegno, anche finanziario - gli
eventuali aspetti di incompatibilità ambientale, che impongono
di apportare modifiche, più o meno sostanziali, o addirittura
di rinunciare al progetto.
Si è inteso quindi dare effettività al principio - che
ispira l'intera disciplina contenuta nel progetto di legge, in
armonia con lo spirito della normativa comunitaria - della
necessità di una considerazione preventiva delle tematiche
ambientali, fin dalle primissime fasi di elaborazione del
progetto. Ciò al fine di evitare che la valutazione dei
profili di compatibilità ambiente sia ridotta ad un mero
adempimento burocratico, inutilmente oneroso e penalizzante
per gli operatori, e per promuovere la diffusione nelle
attività di progettazione di una sensibilità più rispettosa
delle esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse
ambientali.
L'introduzione di tale disciplina nell'ordinamento appare
quindi non più differibile, sia per dotare il Paese di un
saldo presidio normativo a tutela dell'integrità del
territorio e dei suoi delicati equilibri ambientali, sia per
porre termine definitivamente al contenzioso aperto ormai già
da tempo in sede europea. Per tali motivi la Commissione
ambiente ha conferito il mandato a riferire favorevolmente
all'Assemblea sul testo da essa predisposto, auspicando una
sua rapida approvazione.
TURRONI, Relatore.
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