| Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
1) all'articolo 17, comma 3, sia riconosciuta
espressamente al regolamento ivi previsto natura di
regolamento delegificante, poiché, in caso contrario, non
sarebbe legittimo l'adeguamento con atto regolamentare degli
allegati al provvedimento in esame, considerata la natura
legislativa di questi ultimi;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione
di merito l'opportunità di reintrodurre il secondo periodo,
soppresso dalla Commissione di merito a seguito
dell'approvazione dell'emendamento 1.7 del relatore,
coordinandone le previsioni con quanto disposto dal comma
3- bis del medesimo articolo;
b) all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione
di merito l'opportunità di sopprimere le parole "e delle
province autonome di Trento e di Bolzano", nonché di
prevedere, in luogo della provvisoria applicazione delle
disposizioni regionali e provinciali già vigenti in quanto
compatibili con il provvedimento in esame - applicazione che
potrebbe anche non aver luogo in caso di incompatibilità delle
medesime con il provvedimento in esame, con conseguente
mancata operatività della nuova disciplina fino
all'approvazione delle nuove leggi regionali e provinciali -,
un rinvio alle disposizioni di dettaglio contenute nel
provvedimento in esame, previa una loro specifica
individuazione nell'ambito del capo IV, che le regioni e le
province autonome sarebbero tenute a rispettare fino
all'adozione delle nuove leggi regionali e provinciali;
c) all'articolo 7, comma 4- bis, sarebbe
opportuno richiamare espressamente l'articolo 2, comma 3,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, a norma
del quale sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei
ministri i provvedimenti per i quali sia prescritta o il
Presidente del Consiglio ritenga opportuna la deliberazione
consiliare.
(Parere espresso il 7 luglio 1999).
Pag. 14
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C.
5100;
rilevato il carattere ridondante del comma 3- bis
dell'articolo 1, in conseguenza dell'avvenuta reintroduzione
del secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 27 luglio 1999).
| |