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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60994
DDL5100-0007
Relazione Camera n. 5100-A (DDL13-5100-A)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C5100A, C428A, C1557A, C1652A. TESTIPDL
...C5100A, C428A, C1557A, C1652A.
Pag. 16 PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5100A ZZ13 ZZPP ZZRM
     Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
  Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente
  decisione:
                      PARERE FAVOREVOLE
        sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
  Commissione di merito, con le seguenti condizioni:
          all'articolo 3, comma 01, siano aggiunti, in fine, i
  seguenti periodi: "All'articolo 18, comma 5, della legge 11
  marzo 1988, n. 67, dopo il secondo periodo, è inserito il
  seguente: "Dal 1^ gennaio 2000 la Commissione è incrementata
  di 20 unità.  Il complessivo onere è determinato in lire 4.750
  milioni annue a decorrere dall'anno 2000."; conseguentemente,
  siano soppressi i primi tre periodi del comma 02 dell'articolo
  3 e, all'articolo 19, comma 2, le parole: "così come
  incrementata ai sensi dell'articolo 3, comma 02" siano
  sostituite dalle seguenti: "così come modificata dall'articolo
  3, comma 01"";
          all'articolo 9, comma 3, quinto periodo, dopo la
  parola: "partecipano" siano inserite le seguenti: ",
  nell'esercizio delle loro funzioni e senza diritto a
  compensi," e le parole: "di cui all'articolo 3" siano
  sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 18, comma 5,
  della legge 11 marzo 1988, n. 67";
          l'articolo 18, comma 2, sia modificato precisando, al
  primo periodo, quale sia l'autorità competente alla
  determinazione del costo complessivo dell'opera, se
  immediatamente quantificabile, e, al secondo periodo, quale
  sia l'autorità competente alla riscossione della sanzione
  amministrativa;
          l'articolo 19, comma 1, sia modificato precisando che
  per stanziamenti di bilancio cui fanno carico gli oneri
  relativi agli studi dell'impatto ambientale, si intendono sia
  quelli del soggetto privato che quelli dell'autorità pubblica
  competente, in coerenza con quanto previsto al comma 3 del
  medesimo articolo 19;
          l'articolo 19, comma 2, sia sostituito dal seguente:
  "2.  Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione
  della normativa comunitaria in materia di valutazione
  dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di
  lire 750 milioni per l'anno 1999 e di lire 5.376 milioni annue
  a decorrere dall'anno 2000, di cui lire 2.376 milioni annue
  destinate al finanziamento della commissione per la
  valutazione dell'impatto ambientale, così come modificata ai
  sensi dell'articolo 3, comma 01, e allo svolgimento di
  inchieste pubbliche.  Al pagamento dei compensi spettanti al
  presidente dell'inchiesta pubblica ed ai quattro esperti di
  cui all'allegato D, nel limite della spesa autorizzata dal
  presente articolo, provvede il Ministero dell'ambiente anche
  nel caso in cui sia stata richiesta dalle regioni o dagli enti
  locali interessati.";
 
                              Pag. 17
 
          l'articolo 19, comma 4, sia sostituito dal seguente:
  "4.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
  lire 750 milioni per l'anno 1999 e a lire 5.376 milioni annue
  a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
  previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
  dell'ambiente".
  (Parere espresso il 14 luglio 1999).
      Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
  Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente
  decisione:
                      PARERE FAVOREVOLE
      sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
  Commissione di merito, con la seguente osservazione:
        si valuti l'opportunità di modificare ulteriormente
  l'articolo 18, comma 2, allo scopo di scongiurare l'ipotesi di
  mancata esazione della sanzione amministrativa ivi prevista in
  conseguenza:  a)  della previsione del pagamento di una
  somma non compresa tra un minimo ed un massimo ma determinata
  in misura fissa, pari al 20 per cento del costo complessivo
  dell'opera, se questa risulti immediatamente quantificabile da
  parte dell'autorità competente;  b)  del generico
  riferimento alla "autorità competente" alla quantificazione e
  all'applicazione della sanzione amministrativa stessa, che
  potrebbe essere superato unificando nella medesima autorità la
  competenza tanto alla quantificazione quanto all'applicazione
  e procedendo all'individuazione dettagliata delle competenze a
  seconda dei diversi livelli amministrativi interessati
  (statale, regionale, eccetera).
  (Parere espresso il 27 luglio 1999).
      Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
  Bilancio, tesoro e programmazione, riesaminato il
  provvedimento sulla base dei documenti di bilancio per il
  triennio 2000-2002, ha adottato la seguente decisione sul
  testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di
  merito:
                      PARERE FAVOREVOLE
 
                              Pag. 18
 
      ribadendo la seguente osservazione già apposta al parere
  del 27 luglio 1999:
        si valuti l'opportunità di modificare ulteriormente
  l'articolo 18, comma 2, allo scopo di scongiurare l'ipotesi di
  mancata esazione della sanzione amministrativa ivi prevista in
  conseguenza della previsione del pagamento di una somma non
  compresa tra un minimo ed un massimo ma determinata in misura
  fissa, pari al 20 per cento del costo complessivo dell'opera,
  se questa risulti immediatamente quantificabile da parte
  dell'autorità competente.
  (Parere espresso il 20 ottobre 1999).
 
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