| Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente
decisione:
PARERE FAVOREVOLE
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito, con le seguenti condizioni:
all'articolo 3, comma 01, siano aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "All'articolo 18, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 67, dopo il secondo periodo, è inserito il
seguente: "Dal 1^ gennaio 2000 la Commissione è incrementata
di 20 unità. Il complessivo onere è determinato in lire 4.750
milioni annue a decorrere dall'anno 2000."; conseguentemente,
siano soppressi i primi tre periodi del comma 02 dell'articolo
3 e, all'articolo 19, comma 2, le parole: "così come
incrementata ai sensi dell'articolo 3, comma 02" siano
sostituite dalle seguenti: "così come modificata dall'articolo
3, comma 01"";
all'articolo 9, comma 3, quinto periodo, dopo la
parola: "partecipano" siano inserite le seguenti: ",
nell'esercizio delle loro funzioni e senza diritto a
compensi," e le parole: "di cui all'articolo 3" siano
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 18, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67";
l'articolo 18, comma 2, sia modificato precisando, al
primo periodo, quale sia l'autorità competente alla
determinazione del costo complessivo dell'opera, se
immediatamente quantificabile, e, al secondo periodo, quale
sia l'autorità competente alla riscossione della sanzione
amministrativa;
l'articolo 19, comma 1, sia modificato precisando che
per stanziamenti di bilancio cui fanno carico gli oneri
relativi agli studi dell'impatto ambientale, si intendono sia
quelli del soggetto privato che quelli dell'autorità pubblica
competente, in coerenza con quanto previsto al comma 3 del
medesimo articolo 19;
l'articolo 19, comma 2, sia sostituito dal seguente:
"2. Per le esigenze connesse al recepimento ed all'attuazione
della normativa comunitaria in materia di valutazione
dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di
lire 750 milioni per l'anno 1999 e di lire 5.376 milioni annue
a decorrere dall'anno 2000, di cui lire 2.376 milioni annue
destinate al finanziamento della commissione per la
valutazione dell'impatto ambientale, così come modificata ai
sensi dell'articolo 3, comma 01, e allo svolgimento di
inchieste pubbliche. Al pagamento dei compensi spettanti al
presidente dell'inchiesta pubblica ed ai quattro esperti di
cui all'allegato D, nel limite della spesa autorizzata dal
presente articolo, provvede il Ministero dell'ambiente anche
nel caso in cui sia stata richiesta dalle regioni o dagli enti
locali interessati.";
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l'articolo 19, comma 4, sia sostituito dal seguente:
"4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
lire 750 milioni per l'anno 1999 e a lire 5.376 milioni annue
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente".
(Parere espresso il 14 luglio 1999).
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente
decisione:
PARERE FAVOREVOLE
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito, con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di modificare ulteriormente
l'articolo 18, comma 2, allo scopo di scongiurare l'ipotesi di
mancata esazione della sanzione amministrativa ivi prevista in
conseguenza: a) della previsione del pagamento di una
somma non compresa tra un minimo ed un massimo ma determinata
in misura fissa, pari al 20 per cento del costo complessivo
dell'opera, se questa risulti immediatamente quantificabile da
parte dell'autorità competente; b) del generico
riferimento alla "autorità competente" alla quantificazione e
all'applicazione della sanzione amministrativa stessa, che
potrebbe essere superato unificando nella medesima autorità la
competenza tanto alla quantificazione quanto all'applicazione
e procedendo all'individuazione dettagliata delle competenze a
seconda dei diversi livelli amministrativi interessati
(statale, regionale, eccetera).
(Parere espresso il 27 luglio 1999).
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione, riesaminato il
provvedimento sulla base dei documenti di bilancio per il
triennio 2000-2002, ha adottato la seguente decisione sul
testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di
merito:
PARERE FAVOREVOLE
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ribadendo la seguente osservazione già apposta al parere
del 27 luglio 1999:
si valuti l'opportunità di modificare ulteriormente
l'articolo 18, comma 2, allo scopo di scongiurare l'ipotesi di
mancata esazione della sanzione amministrativa ivi prevista in
conseguenza della previsione del pagamento di una somma non
compresa tra un minimo ed un massimo ma determinata in misura
fissa, pari al 20 per cento del costo complessivo dell'opera,
se questa risulti immediatamente quantificabile da parte
dell'autorità competente.
(Parere espresso il 20 ottobre 1999).
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