| La Commissione Lavoro pubblico e privato,
considerato che l'integrazione dell'organico della
Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale,
disposta dall'articolo 3, si manifesta opportuna per lo
svolgimento puntuale e accurato dei compiti a cui è
chiamata;
considerato che è altresì opportuna l'istituzione,
presso l'A.N.P.A., di una struttura di supporto
all'istruttoria per la valutazione dell'impatto ambientale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
1) nell'articolo 3 si indichino le singole disposizioni
degli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 che
si intendono richiamare;
e le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di attribuire la competenza della determinazione della
remunerazione dei membri della commissione al Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di sostituire l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 con
le seguenti parole "I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono collocati fuori ruolo
o, se professori universitari, in aspettativa non retribuita
per l'intera durata del mandato".
(Parere espresso l'8 luglio 1999).
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La Commissione Lavoro pubblico e privato, ha deliberato
di confermare il parere già reso l'8 luglio 1999.
(Parere espresso il 27 luglio 1999).
La Commissione Lavoro pubblico e privato,
riesaminato il parere già espresso nella seduta del 27
luglio 1999;
ritenuto che le motivazioni alla base della condizione
contenuta nel predetto parere mantengano la loro validità
anche a seguito della nuova formulazione del comma 01
dell'articolo 3;
considerato tuttavia che si comprendono le obiettive
difficoltà della Commissione di merito di incidere su una
normativa in vigore dal 1986,
delibera
di sostituire la condizione contenuta nel parere
espresso il 27 luglio 1999 con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
indicare, al comma 01 dell'articolo 3, le singole disposizioni
degli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, che
si intendono applicare alla Commissione per la valutazione
dell'impatto ambientale in conseguenza della novella
introdotta all'articolo 18 della citata legge n. 878 del
1986.
(Parere espresso il 29 luglio 1999).
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