| (Sezioni riunite in sede non giurisdizionale).
1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4,
comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è elevato
a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite
della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle
di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli
articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite
sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono
composte per ciascuna delle dette funzioni da trentaquattro
magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di
predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di
presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di
attività e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il
magistrato nominato relatore dal presidente della Corte dei
conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni
riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la
questione su cui riferisce.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia sino
al 30 giugno 1996.
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