| La Commissione Agricoltura,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo
della proposta di legge n. 5100, già approvata dal Senato;
preso atto che esso reca una compiuta disciplina della
valutazione di impatto ambientale, prevedendo che a tale
procedura siano obbligatoriamente sottoposti gli impianti di
smaltimento di rifiuti;
considerato che tale previsione risulta particolarmente
opportuna anche in funzione di tutela delle zone di produzione
dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità o realizzati
con tecniche di agricoltura biologica, nonché delle zone di
particolare interesse agrituristico;
osservato che alla tutela di tali zone si indirizza il
testo unificato delle proposte di legge n. 987 e n. 3772,
approvato dalla Commissione Agricoltura in sede legislativa e
trasmesso al Senato (A. S. 3522), ove la Commissione Affari
costituzionali ha improvvidamente espresso un parere
contrario, impedendo il proseguimento dell' iter;
ricordato che la Commissione Agricoltura ha approvato,
il 24 marzo di quest'anno, la risoluzione n. 8-00046, che
impegna il Governo ad intervenire con urgenza nei confronti
delle regioni affinché, sentiti i comuni e le province,
definiscano le aree di preminente interesse agricolo in cui i
siti di conferimento di rifiuti non possono essere realizzati
ed attivino le procedure di valutazione dell'impatto
ambientale per tutti gli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti in difesa dei territori con produzioni di
qualità;
ribadita la necessità di prevedere una particolare
salvaguardia per zone di produzione di prodotti di grande
qualità o tipici, verso la cui valorizzazione si deve
indirizzare la politica agroalimentare italiana, al fine di
garantire sia la sicurezza alimentare sia la tutela
dell'ambiente;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di introdurre, tra
i criteri di selezione di cui all'allegato B, punto 2,
riguardante la localizzazione dei progetti, un riferimento, in
forza della loro sensibilità agroambientale, alle zone di
produzione, delimitate dai relativi disciplinari, dei prodotti
agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata
(DOC), a denominazione di origine controllata e garantita
(DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a
indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione
geografica tutelata (IGT), nonché alle aree agricole in cui si
ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24
giugno 1991, e alle zone aventi specifico interesse
agrituristico.
(Parere espresso il 14 luglio 1999).
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