| La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C.
5100 ed abbinate,
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria,
considerato che:
il provvedimento in esame contempla il recepimento e
l'attuazione della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE, in materia di impatto ambientale, e della
direttiva 96/61/CE, sulla prevenzione e riduzione
dell'inquinamento;
il recepimento di tali direttive avviene con un
ritardo non più tollerabile, infatti per quanto riguarda la
direttiva 85/337/CEE, la Commissione europea ha in passato
avviato un procedimento di infrazione per la non corretta
applicazione della stessa da parte del Governo italiano;
l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di
superare le carenze interpretative ed attuative delle
direttive comunitarie citate, in modo da poter adottare regole
omogenee nei paesi membri dell'Unione europea in una materia
di grande importanza come quella della valutazione
dell'impatto ambientale di progetti ed opere;
la non inclusione degli impianti esistenti tra quelli
presi in considerazione dal provvedimento in esame dovrà
essere superata attraverso un decreto legislativo di prossima
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emanazione ai sensi della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge
comunitaria 1995-1997), attualmente al vaglio delle competenti
Commissioni parlamentari;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni alla Commissione di
merito:
che il prolungato esame del provvedimento in materia di
valutazione di impatto ambientale, approvato per ben due volte
da un ramo del Parlamento e poi decaduto a seguito dello
scioglimento anticipato delle Camere, non può più protrarsi
oltre e perciò si invita ad una sua rapida conclusione ai fini
dell'adeguamento all'ordinamento comunitario;
il combinato disposto dell'articolo 4 (soggetti del
procedimento) e dell'articolo 9 (inchiesta pubblica) deve
offrire maggiori e sufficienti garanzie per tutelare la
partecipazione dei cittadini ed associazioni interessate ai
fini della tutela della salute e della sicurezza e ai fini
dell'attivazione dell'inchiesta pubblica;
l'articolo 5, comma 4, parimenti, a differenza
dell'articolo 5, par. 3 della direttiva 85/337/CEE deve
offrire una garanzia di dati più certi per le informazioni che
il committente deve fornire.
(Parere espresso il 14 luglio 1999).
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il nuovo testo, ulteriormente modificato
dalla VIII Commissione nella seduta del 15 luglio 1999, delle
proposte di legge C. 5100 ed abbinate;
considerato che tale testo recepisce le principali
osservazioni contenute nel parere espresso dalla XIV
Commissione sul precedente testo;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 28 luglio 1999).
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