| La Commissione parlamentare per le questioni
regionali,
esaminato il nuovo testo dell'Atto Camera 5100, recante
"Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale,
premesso che:
il testo unificato A.C. 5100 integra il testo
unificato approvato dal Senato che aggiornava il contenuto dei
disegni di legge originariamente presentati anche alla luce
delle direttive 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996
sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e
97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (che modifica la
direttiva 85/337/CEE). L'aggiornamento del testo aveva inoltre
tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996 - atto di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto ambientale. Il testo proposto
costituisce il nuovo positivo quadro per garantire la
compatibilità e sostenibilità di programmi e progetti e perciò
degli interventi che ne derivano e recepisce nel nostro
ordinamento in maniera organica la normativa europea
concernente la valutazione di impatto ambientale e rappresenta
pure la necessaria e urgente risposta alla procedura di
infrazione ancora in corso, presso la Corte di giustizia,
contro il nostro Paese;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) rispetto alla coerenza con le disposizioni
attuative della legge n. 59 del 1997, che sono contenute
nell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998, si
ritiene che i quattro criteri per definire le opere di
competenza dello Stato fissate dallo stesso articolo 71, siano
coerenti rispetto alle tipologie di progetti elencati negli
allegati al disegno di legge in esame e che perciò è opportuno
che il Parlamento dia un quadro di certezza confermando gli
elenchi allegati, del resto già compresi nell'atto di
indirizzo e coordinamento del 1996 che ha avuto parere
favorevole e unanime della Conferenza Stato-regioni. Il testo
modificato dalla Camera prevede comunque l'integrazione entro
90 giorni dell'allegato A con le tipologie progettuali di cui
all'allegato I della direttiva 96/61/CE non sottoposte alla
VIA di competenza statale, nonché le ulteriori modifiche dello
stesso decreto necessarie ai fini del recepimento delle
direttive 97/11/CE e 96/11/CE secondo le disposizioni del
disegno di legge stesso;
b) per quanto riguarda ancora la ripartizione
delle competenze tra Stato e regioni, il disegno di legge in
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esame rispecchia quanto contenuto nel citato atto di indirizzo
e coordinamento del 1996, articola positivamente le competenze
tra Stato e regioni (articolo 1, commi 1, 3 e 3- bis;
articolo 9, comma 3; Capo II; Capo VI, articolo 16, commi 2,
2- bis, 3); con riferimento al comma 2 dell'articolo 1,
si propone la soppressione del secondo periodo, tenuto conto
che il comma 3- bis del citato articolo contiene una
previsione normativa di per sé idonea ad affrontare le
problematiche conseguenti all'adeguamento degli ordinamenti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
alla disciplina nazionale. E' anche da segnalare che il
disegno di legge prevede per il riordino delle competenze tra
Stato e regioni, previsto dal citato articolo 71 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, un opportuno termine di 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e, come
si era richiesto nel parere reso per l'atto Senato, il termine
(fissato in 12 mesi) per l'adeguamento da parte delle regioni
alle disposizioni del disegno di legge;
c) il disegno di legge in esame contiene
importanti innovazioni per assicurare la celerità e
l'efficacia - nel rispetto della rigorosa valutazione di
merito e del carattere di pubblicità - della procedura
autorizzativa; viene infatti introdotto il principio
dell'autorizzazione integrata per cui la procedura di
valutazione di impatto ambientale (VIA) diventa sportello
unico, anche attraverso la Conferenza dei servizi, per
acquisizione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni in materia
ambientale;
d) si ritiene positiva la previsione al comma
6- bis dell'articolo 2, della procedura di valutazione
ambientale anche per modifiche o ampliamenti di progetti già
autorizzati che ricadono all'interno di aree naturali
protette, come definite dalla legge n. 394 del 1991, e
l'inserimento nel comma 3- bis dell'articolo 7 della
norma che prevede garanzie per i beni vincolati ai sensi della
legge n. 1089 del 1939, della legge n. 1497 del 1939 e della
legge n. 431 del 1985 per cui quando si riscontri un contrasto
assoluto con le esigenze di salvaguardia del bene tutelato, la
VIA si conclude con un parere negativo;
e) si reputa condivisibile e necessario il
potenziamento della Commissione VIA, previsto al comma 1
dell'articolo 3, per adeguarne le competenze e le risorse ai
compiti. Tale adeguamento è proficuo anche per la previsione
nel comma 3- bis dell'articolo 12 della possibilità da
parte delle regioni, per particolari lavori e opere di difesa
ambientale, di richiedere al ministro dell'ambiente di
affidare l'istruttoria relativa alla procedura di VIA alla
commissione di cui sopra; invece l'esclusione conseguente alla
soppressione del comma 4 dell'articolo 3 del testo Senato,
dell'affidamento di qualsiasi incarico a tempo determinato ad
esperti, potrebbe precludere la possibilità di avvalersi di
particolari consulenti in casi e problemi di natura speciale
ed eccezionale;
f) innovativa e necessaria per impostare fin
dall'inizio i progetti con requisiti di sostenibilità e
compatibilità ed evitare di elaborare costosi ed insostenibili
progetti definitivi è l'istituzione all'articolo 5 della fase
istruttoria preliminare per l'elaborazione dello studio di
impatto ambientale che si svolge a partire dal progetto
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preliminare in cui l'autorità competente esamina le condizioni
per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale e verifica le principali alternative e l'eventuale
esistenza di fattori di incompatibilità;
g) si introduce, in linea con le più recenti
disposizioni comunitarie, l'emanazione di apposite direttive
di valutazione dell'impatto ambientale anche per quanto
riguarda i piani e i programmi, sia a livello nazionale,
all'articolo 6, sia a livello regionale, all'articolo 11. E'
noto infatti che l'introduzione preventiva e non solo ex
post delle valutazioni ambientali permette di indirizzare
sulla strada della compatibilità anche gli specifici progetti
che ne derivano e di esaminare correttamente e con maggiore
sicurezza di esito positivo i progetti specifici;
h) vengono correttamente definiti i compiti dello
Stato e delle regioni nell'ambito dell'applicazione della
Convenzione di Espoo concernente la valutazione dell'impatto
ambientale in contesto transfrontaliero;
i) la pubblicità e la procedura pubblica
esplicitate nel disegno di legge sono elementi fondamentali,
rispetto ai quali si ritiene però non opportuna
l'abbreviazione dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 9
rispetto al testo approvato in prima lettura e rispetto ai
quali si raccomanda di cogliere e articolare compiutamente
nell'articolo 7 le disposizioni dell'articolo 9 della
direttiva 85/337/CEE, così come modificato dalla direttiva
97/11/CE del Consiglio; si ritiene altresì opportuna la
possibilità di prescrivere, per particolari opere,
l'istituzione di un punto informativo per il pubblico anche
rispetto all'attuazione dell'intervento, come avviene in altri
paesi europei; si propone infine di integrare il comma 2
dell'articolo 9 esplicitando la possibilità da parte del
pubblico di avanzare richiesta motivata, entro un termine
stabilito, al Ministro dell'Ambiente per disporre lo
svolgimento dell'inchiesta pubblica per uno specifico
progetto.
(Parere espresso il 21 ottobre 1999).
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