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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


61003
DDL5100-0016
Relazione Camera n. 5100-A (DDL13-5100-A)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C5100A, C428A, C1557A, C1652A. TESTIPDL
...C5100A, C428A, C1557A, C1652A.
Pag. 26 PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5100A ZZ13 ZZPP ZZRM
      La Commissione parlamentare per le questioni
  regionali,
        esaminato il nuovo testo dell'Atto Camera 5100, recante
  "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale,
        premesso che:
          il testo unificato A.C. 5100 integra il testo
  unificato approvato dal Senato che aggiornava il contenuto dei
  disegni di legge originariamente presentati anche alla luce
  delle direttive 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996
  sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e
  97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (che modifica la
  direttiva 85/337/CEE).  L'aggiornamento del testo aveva inoltre
  tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 12
  aprile 1996 - atto di indirizzo e coordinamento per
  l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22
  febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di
  valutazione dell'impatto ambientale.  Il testo proposto
  costituisce il nuovo positivo quadro per garantire la
  compatibilità e sostenibilità di programmi e progetti e perciò
  degli interventi che ne derivano e recepisce nel nostro
  ordinamento in maniera organica la normativa europea
  concernente la valutazione di impatto ambientale e rappresenta
  pure la necessaria e urgente risposta alla procedura di
  infrazione ancora in corso, presso la Corte di giustizia,
  contro il nostro Paese;
        esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
          a)  rispetto alla coerenza con le disposizioni
  attuative della legge n. 59 del 1997, che sono contenute
  nell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998, si
  ritiene che i quattro criteri per definire le opere di
  competenza dello Stato fissate dallo stesso articolo 71, siano
  coerenti rispetto alle tipologie di progetti elencati negli
  allegati al disegno di legge in esame e che perciò è opportuno
  che il Parlamento dia un quadro di certezza confermando gli
  elenchi allegati, del resto già compresi nell'atto di
  indirizzo e coordinamento del 1996 che ha avuto parere
  favorevole e unanime della Conferenza Stato-regioni.  Il testo
  modificato dalla Camera prevede comunque l'integrazione entro
  90 giorni dell'allegato A con le tipologie progettuali di cui
  all'allegato I della direttiva 96/61/CE non sottoposte alla
  VIA di competenza statale, nonché le ulteriori modifiche dello
  stesso decreto necessarie ai fini del recepimento delle
  direttive 97/11/CE e 96/11/CE secondo le disposizioni del
  disegno di legge stesso;
          b)  per quanto riguarda ancora la ripartizione
  delle competenze tra Stato e regioni, il disegno di legge in
 
                              Pag. 27
 
  esame rispecchia quanto contenuto nel citato atto di indirizzo
  e coordinamento del 1996, articola positivamente le competenze
  tra Stato e regioni (articolo 1, commi 1, 3 e 3- bis;
  articolo 9, comma 3;  Capo II;  Capo VI, articolo 16, commi 2,
  2- bis,  3); con riferimento al comma 2 dell'articolo 1,
  si propone la soppressione del secondo periodo, tenuto conto
  che il comma 3- bis  del citato articolo contiene una
  previsione normativa di per sé idonea ad affrontare le
  problematiche conseguenti all'adeguamento degli ordinamenti
  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
  alla disciplina nazionale.  E' anche da segnalare che il
  disegno di legge prevede per il riordino delle competenze tra
  Stato e regioni, previsto dal citato articolo 71 del decreto
  legislativo n. 112 del 1998, un opportuno termine di 90 giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge e, come
  si era richiesto nel parere reso per l'atto Senato, il termine
  (fissato in 12 mesi) per l'adeguamento da parte delle regioni
  alle disposizioni del disegno di legge;
          c)  il disegno di legge in esame contiene
  importanti innovazioni per assicurare la celerità e
  l'efficacia - nel rispetto della rigorosa valutazione di
  merito e del carattere di pubblicità - della procedura
  autorizzativa; viene infatti introdotto il principio
  dell'autorizzazione integrata per cui la procedura di
  valutazione di impatto ambientale (VIA) diventa sportello
  unico, anche attraverso la Conferenza dei servizi, per
  acquisizione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni in materia
  ambientale;
          d)  si ritiene positiva la previsione al comma
  6- bis  dell'articolo 2, della procedura di valutazione
  ambientale anche per modifiche o ampliamenti di progetti già
  autorizzati che ricadono all'interno di aree naturali
  protette, come definite dalla legge n. 394 del 1991, e
  l'inserimento nel comma 3- bis  dell'articolo 7 della
  norma che prevede garanzie per i beni vincolati ai sensi della
  legge n. 1089 del 1939, della legge n. 1497 del 1939 e della
  legge n. 431 del 1985 per cui quando si riscontri un contrasto
  assoluto con le esigenze di salvaguardia del bene tutelato, la
  VIA si conclude con un parere negativo;
          e)  si reputa condivisibile e necessario il
  potenziamento della Commissione VIA, previsto al comma 1
  dell'articolo 3, per adeguarne le competenze e le risorse ai
  compiti.  Tale adeguamento è proficuo anche per la previsione
  nel comma 3- bis  dell'articolo 12 della possibilità da
  parte delle regioni, per particolari lavori e opere di difesa
  ambientale, di richiedere al ministro dell'ambiente di
  affidare l'istruttoria relativa alla procedura di VIA alla
  commissione di cui sopra; invece l'esclusione conseguente alla
  soppressione del comma 4 dell'articolo 3 del testo Senato,
  dell'affidamento di qualsiasi incarico a tempo determinato ad
  esperti, potrebbe precludere la possibilità di avvalersi di
  particolari consulenti in casi e problemi di natura speciale
  ed eccezionale;
          f)  innovativa e necessaria per impostare fin
  dall'inizio i progetti con requisiti di sostenibilità e
  compatibilità ed evitare di elaborare costosi ed insostenibili
  progetti definitivi è l'istituzione all'articolo 5 della fase
  istruttoria preliminare per l'elaborazione dello studio di
  impatto ambientale che si svolge a partire dal progetto
 
                              Pag. 28
 
  preliminare in cui l'autorità competente esamina le condizioni
  per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto
  ambientale e verifica le principali alternative e l'eventuale
  esistenza di fattori di incompatibilità;
          g)  si introduce, in linea con le più recenti
  disposizioni comunitarie, l'emanazione di apposite direttive
  di valutazione dell'impatto ambientale anche per quanto
  riguarda i piani e i programmi, sia a livello nazionale,
  all'articolo 6, sia a livello regionale, all'articolo 11.  E'
  noto infatti che l'introduzione preventiva e non solo  ex
  post  delle valutazioni ambientali permette di indirizzare
  sulla strada della compatibilità anche gli specifici progetti
  che ne derivano e di esaminare correttamente e con maggiore
  sicurezza di esito positivo i progetti specifici;
          h)  vengono correttamente definiti i compiti dello
  Stato e delle regioni nell'ambito dell'applicazione della
  Convenzione di Espoo concernente la valutazione dell'impatto
  ambientale in contesto transfrontaliero;
          i)  la pubblicità e la procedura pubblica
  esplicitate nel disegno di legge sono elementi fondamentali,
  rispetto ai quali si ritiene però non opportuna
  l'abbreviazione dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 9
  rispetto al testo approvato in prima lettura e rispetto ai
  quali si raccomanda di cogliere e articolare compiutamente
  nell'articolo 7 le disposizioni dell'articolo 9 della
  direttiva 85/337/CEE, così come modificato dalla direttiva
  97/11/CE del Consiglio; si ritiene altresì opportuna la
  possibilità di prescrivere, per particolari opere,
  l'istituzione di un punto informativo per il pubblico anche
  rispetto all'attuazione dell'intervento, come avviene in altri
  paesi europei; si propone infine di integrare il comma 2
  dell'articolo 9 esplicitando la possibilità da parte del
  pubblico di avanzare richiesta motivata, entro un termine
  stabilito, al Ministro dell'Ambiente per disporre lo
  svolgimento dell'inchiesta pubblica per uno specifico
  progetto.
  (Parere espresso il 21 ottobre 1999).
 
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